Federal Supreme Court Dismisses Appeal for Procedural Non-Compliance with Cantonal Ruling
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a judicial appeal concerning an individual who challenged a decision made by the local insurance tribunal regarding social security benefits related to old age and survivors. The appeal was deemed inadmissible due to multiple formal deficiencies, including the absence of definitive conclusions and inadequate motivation in the appeal submission. Despite being provided opportunities to rectify these issues, the individual failed to adequately address the reasons for the initial dismissal by the local court, leading to a ruling that the appeal could not be accepted for consideration.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 54 cpv. 1 LTF, Art. 42 cpv. 1 LTF, Art. 42 cpv. 2 LTF, Art. 108 cpv. 1 LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Federal Supreme Court Dismisses Appeal for Procedural Non-Compliance with Cantonal Ruling: The appeal was deemed inadmissible due to multiple formal deficiencies, including the absence of definitive conclusions and inadequate motivation in the appeal submission. Despite being provided opportunities to rectify these issues, the individual failed to adequately address the reasons for the initial dismissal by the local court, leading to a ruling that the appeal could not be accepted for consideration.
Schlagwörter
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KI-generiertUsed by the President to decide in a simplified procedure to deem the appeal inadmissible (lett. a or b).
Used to rule that no judicial costs shall be levied in this case.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (5)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_681/2008
Sentenza del 10 ottobre 2008
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale U. Meyer, Presidente,
cancelliere Grisanti.
Parti
K.________,
ricorrente,
contro
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 21 agosto 2008.
Visto:
il ricorso 26 agosto 2008 (timbro postale) contro il giudizio del 21 agosto 2008 con cui il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile, per una serie di vizi formali (assenza di conclusioni, carente motivazione, trasmissione dell'atto, in lingua tedesca, per mezzo di un telescritto mancante, nonostante l'invito della Corte cantonale a porvi rimedio, della necessaria firma), il gravame presentato da K.________ contro l'operato degli organi dell'AVS e del Cantone Ticino,
considerando:
che giusta l' art. 54 cpv. 1 LTF , il procedimento si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata, che in concreto era la lingua italiana,
che di conseguenza si giustifica - tenuto anche conto del fatto che il ricorrente risiede da anni in Ticino - di redigere questo giudizio in italiano, pur essendo il ricorso stato steso in tedesco, come era diritto del ricorrente,
che giusta l' art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve tra l'altro contenere delle conclusioni e la loro motivazione,
che per l' art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto,
che per quanto concerne in particolare la motivazione, pur non dovendo essere necessariamente corretta, essa deve in ogni modo essere riferita al tema della causa ( DTF 123 V 335 ),
che un gravame contenente censure di merito avverso un giudizio d'inammissibilità non soddisfa la predetta esigenza di una motivazione riferita allo specifico oggetto del litigio ( DTF 123 V 335 ),
che il ricorrente non si confronta nelle debite forme - nemmeno nell'atto completivo, reso il 5 settembre 2008 (timbro postale) - con i motivi che hanno indotto la Corte cantonale a ritenere inammissibile il suo gravame,
che in mancanza di chiare conclusioni come pure di una argomentazione topica che risponda alle motivazioni del giudizio cantonale, il ricorso di K.________ non può essere ritenuto ricevibile,
che giusta l' art. 108 cpv. 1 LTF , il presidente della Corte decide in procedura semplificata di non entrare in materia su ricorsi manifestamente inammissibili (lett. a) o comunque manifestamente non motivati in modo sufficiente (lett. b),
che viste le circostanze del caso, si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie ( art. 66 cpv. 1 LTF ),
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 10 ottobre 2008
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
p. il Presidente: Il Cancelliere:
Borella Grisanti