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9C_676/2023 KI-generiert

Taxpayer Appeal Regarding Refusal to Revise Income Tax Assessments

Geschäftsnummer 9C_676/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Swiss Federal Tribunal case in question involves a dispute between an individual and the Divisione delle contribuzioni of the Republic and Canton of Ticino. The individual filed an appeal against a judgment made by the Camera di diritto tributario of the Tribunale d'appello of Ticino on September 11, 2023. The case concerns the canton and communal tax as well as the federal direct tax for the financial periods 2014-2017. The dispute arose after the taxation authority denied the individual's request for a revision of tax assessment decisions made for the years 2014 to 2019. The original "reclamo/ricorso" was filed on August 9/10, 2023, against a previous decision on July 11, 2023, and was later struck out by the cantonal court as the tax office had already addressed the issue. The appeal was submitted to the Federal Tribunal after this ruling.

Legislator-Regeste

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Art. 29 cpv. 1 LTF, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 89 cpv. 1 LTF, Art. 97 cpv. 1 LTF, Art. 106 cpv. 2 LTF, Art. 234 cpv. 3 LT; Taxpayer Appeal Regarding Refusal to Revise Income Tax Assessments: The individual filed an appeal against a judgment made by the Camera di diritto tributario of the Tribunale d'appello of Ticino on September 11, 2023. The case concerns the canton and communal tax as well as the federal direct tax for the financial periods 2014-2017. The dispute arose after the taxation authority denied the individual's request for a revision of tax assessment decisions made for the years 2014 to 2019. The original "reclamo/ricorso" was filed on August 9/10, 2023, against a previous decision on July 11, 2023, and was later struck out by the cantonal court as the tax office had already addressed the issue. The appeal was submitted to the Federal Tribunal after this ruling.

Schlagwörter

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Einkommenssteuerveranlagung Steuerbehörde Minimalsteuer Steuerjustizverfahren Formerfordernisse Rechte des Steuerpflichtigen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF

The appeal was declared inadmissible and decided according to the simplified procedure based on this article.

Art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF

The court decided to waive the imposition of judicial costs due to the peculiarities of the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_676/2023

Sentenza del 2 novembre 2023

III Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudice federale Parrino, Presidente,

Cancelliera Cometta Rizzi.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Divisione delle contribuzioni della Repubblica e Cantone Ticino, viale Stefano Franscini 6, 6501 Bellinzona,

opponente.

Oggetto

Imposta cantonale e comunale del Cantone Ticino e imposta federale diretta, periodi fiscali 2014-2017 (presupposto processuale),

ricorso contro la sentenza della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino dell'11 settembre 2023 (80.2023.191 - 80.2023.192).

Visto:

la sentenza dell'11 settembre 2023 con la quale il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha stralciato dai ruoli il "reclamo/ricorso" del 9/10 agosto 2023 di A.________ contro la decisione dell'11 luglio 2023 con cui l'autorità di tassazione aveva respinto la sua istanza di revisione delle decisioni di tassazione IC e IFD per i periodi fiscali dal 2014 al 2019,

la "dichiarazione d'appello" (recte ricorso in materia di diritto pubblico) inoltrata da A.________ il 25 ottobre 2023 (timbro postale) al Tribunale federale contro la sentenza cantonale,

considerando:

che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza ( art. 29 cpv. 1 LTF ), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti ( DTF 148 V 265 consid. 1.1 con riferimenti),

che, rivolto contro la decisione di un'autorità cantonale di ultima istanza in una causa di diritto pubblico, il gravame, presentato in tempo utile ( art. 100 cpv. 1 LTF ) dalla destinataria della sentenza contestata ( art. 89 cpv. 1 LTF ), è di massima ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF),

che per l' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso, per essere ammissibile, deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti ( art. 97 cpv. 1 LTF ) o violerebbe il diritto ( art. 95 e 96 LTF ), con il rilievo che vi sono esigenze più severe per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale ( art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 146 I 62 consid. 3 e 143 II 283 consid. 1.2.2),

che nel caso in rassegna il Tribunale cantonale ha stralciato dai ruoli il "reclamo/ricorso" di A.________ del 9/10 agosto 2023 in quanto oggetto di competenza dell'Ufficio di tassazione, il quale ha peraltro già indicato all'autorità giudiziaria precedente di essere incorso in un errore e di avere reso il 4 settembre 2023 una decisione dopo reclamo,

che la ricorrente si limita sostanzialmente a domandare in modo meramente appellatorio e pertanto di per sé già in maniera inammissibile (sul tema cfr. 145 I 26 consid. 1.3 con riferimenti) "di entrare in materia" del suo gravame in quanto sarebbe stata vittima di un palese errore di valutazione tributaria da correggere,

che la ricorrente non spiega perché la decisione di stralciare dai ruoli la sua impugnativa in quanto divenuta priva d'oggetto, poiché spettava dapprima all'autorità fiscale che aveva respinto la sua domanda di revisione decidere sul reclamo (cfr. art. 234 cpv. 3 LT e art. 149 cpv. 3 LIFD ), sarebbe lesiva del diritto cantonale, rispettivamente del diritto federale,

che pertanto, in considerazione dell'assenza di un'argomentazione topica che si confronti con l'esposizione delle ragioni della sentenza impugnata, il ricorso non soddisfa manifestamente le esigenze formali minime suesposte,

che il ricorso si rivela di conseguenza inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF ,

che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si prelevano spese giudiziarie.

3. Comunicazione alle parti, alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e all'Amministrazione federale delle contribuzioni.

Lucerna, 2 novembre 2023

In nome della III Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Parrino

La Cancelliera: Cometta Rizzi