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9C_649/2021 KI-generiert

Claimant v. Invalidity Insurance Office: Admissibility of Appeal on Disability Pension Assessment

Geschäftsnummer 9C_649/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual disputing a decision by the Disability Insurance Office of the Canton Ticino, which denied their entitlement to disability benefits and professional reintegration measures. The applicant, represented by legal counsel, appealed a ruling by the Cantonal Insurance Court that upheld the initial denial based on medical assessments indicating a partial capacity to work. The applicant sought to challenge this by requesting further psychiatric evaluations, claiming an incorrect assessment of their psychiatric condition and its impact on their work capability. The Federal Tribunal reviewed the appeal, which relied heavily on personal opinions and previous arguments rather than addressing possible legal errors or misinterpretations in the prior judgment.

Legislator-Regeste

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Art. 97 cpv. 1 LTF, Art. 16 LPGA, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 64 cpv. 1 LTF, Art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF; Claimant v. Invalidity Insurance Office: Admissibility of Appeal on Disability Pension Assessment: The applicant, represented by legal counsel, appealed a ruling by the Cantonal Insurance Court that upheld the initial denial based on medical assessments indicating a partial capacity to work. The applicant sought to challenge this by requesting further psychiatric evaluations, claiming an incorrect assessment of their psychiatric condition and its impact on their work capability. The Federal Tribunal reviewed the appeal, which relied heavily on personal opinions and previous arguments rather than addressing possible legal errors or misinterpretations in the prior judgment.

Schlagwörter

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Festsetzung der Invalidenrente Bemessung der Arbeitsunfähigkeit Invalidenversicherung offensichtliche Unrichtigkeit polydisziplinäre Begutachtung materielle Voraussetzungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF

The appeal was rejected as inadmissible based on the simplified procedure provided for in this article due to failure to meet formal requirements.

Art. 64 cpv. 1 LTF

The request for legal aid was rejected because the appeal had no prospect of success.

Art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF

The court abstained from imposing judicial costs on the losing party due to the particular circumstances of the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_649/2021

Sentenza del 20 gennaio 2022

II Corte di diritto sociale

Composizione

Giudice federale Parrino, Presidente,

Cancelliera Cometta Rizzi.

Partecipanti al procedimento

A.________,

patrocinata dall'avv. Ivano Genovini,

ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione invalidità

del Cantone Ticino,

via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzona,

opponente.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità (presupposto processuale),

ricorso contro la sentenza del Tribunale

delle assicurazioni del Cantone Ticino dell'8 novembre 2021 (32.2021.62).

Visto:

la decisione del 2 aprile 2021 con cui l'Ufficio AI del Cantone Ticino (di seguito UAI) ha negato a A.________, nata nel 1968, attiva come ausiliaria di pulizia, il diritto a una rendita d'invalidità e a provvedimenti d'ordine professionale,

la sentenza dell'8 novembre 2021 con cui il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il gravame di A.________, con cui chiedeva sostanzialmente di effettuare accertamenti d'ordine psichiatrico,

il ricorso in materia di diritto pubblico del 9 dicembre 2021 (timbro postale) inoltrato da A.________ al Tribunale federale con cui postula, previa concessione dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, in via principale l'annullamento della sentenza cantonale e il rinvio al Tribunale cantonale per nuova decisione dopo aver esperito gli accertamenti peritali richiesti e, in via subordinata, l'annullamento della sentenza cantonale e il rinvio all'UAI per nuova decisione dopo aver esperito gli accertamenti peritali richiesti,

considerando:

che il ricorso al Tribunale federale è ammissibile soltanto per violazione del diritto ( art. 95 e 96 LTF ) o accertamento manifestamente inesatto dei fatti ( art. 97 cpv. 1 LTF ),

che per l' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso, per essere ammissibile, deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti,

che il Tribunale cantonale ha confermato il contenuto della decisione dell'UAI dopo ponderazione di tutta la documentazione medica a disposizione - in relazione allo stato di salute e all'abilità lavorativa - accertandone la piena valenza probatoria (sul tema cfr. DTF 134 V 231 consid. 5.1 con riferimenti), come pure sulla scorta dei dati economici ivi esposti,

che in particolare la Corte cantonale ha accertato un'incapacità lavorativa del 100 % dal 26 giugno 2019 al 26 dicembre 2019 e successivamente un'abilità lavorativa al 70 % in tutte le attività, fondandosi sulla perizia pluridisciplinare del Servizio Accertamento Medico (SAM) del 1° febbraio 2021, le cui conclusioni sono state confermate dal dott. B.________ del Servizio Medico Regionale dell'UAI (SMR) nel rapporto finale del 3 febbraio 2021 (come pure nella sua annotazione aggiuntiva del 1° aprile 2021 riferita segnatamente a documentazione susseguente della psichiatra curante dott.ssa C.________ del 1° marzo 2021) e in considerazione della valutazione del 15 febbraio 2021 della consulente AI,

che, avuto riguardo all'assenza di contestazione del calcolo dell'UAI in applicazione del metodo di raffronto dei redditi ( art. 16 LPGA ), la Corte cantonale ha confermato il grado di invalidità del 29 %, insufficiente al riconoscimento del diritto a una rendita d'invalidità,

che la ricorrente censura sostanzialmente un'erronea considerazione delle affezioni psichiatriche in relazione alla capacità lavorativa,

che in sintesi la ricorrente contesta l'accertamento dei fatti operato dalla Corte cantonale, limitandosi a esporre la propria opinione, rispettivamente il punto di vista della psichiatra curante (sull'opinione prudente delle indicazioni dei medici curanti a causa dei particolari legami che hanno con il paziente, cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc) già vagliato dal Tribunale cantonale, formulando dunque critiche di natura meramente appellatoria (sul tema cfr. DTF 145 I 26 consid. 1.3 con riferimenti), pertanto in termini inammissibili in questa sede, senza però dimostrare perché sarebbe stato arbitrario da parte del Tribunale cantonale dare la preferenza alle conclusioni degli specialisti dell'UAI,

che nemmeno il riferirsi alle argomentazioni già sollevate dinnanzi all'autorità giudiziaria precedente sorregge la ricorrente, in quanto le esigenze di motivazione per i ricorsi al Tribunale federale non sono realizzate quando ci si limita a presentare o ribadire la propria opinione, rinviando agli atti della procedura cantonale, senza confrontarsi con i considerandi del giudizio impugnato ( DTF 139 I 306 consid. 1.2),

che il ricorso non soddisfa manifestamente le esigenze formali minime suesposte e pertanto, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF , esso deve essere dichiarato inammissibile,

che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),

che la domanda di assistenza giudiziaria, per quanto ancora di interesse, deve essere respinta data l'assenza di ogni possibilità di successo del ricorso ( art. 64 cpv. 1 LTF ),

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta nella misura in cui non è divenuta priva d'oggetto.

3. Non si prelevano spese giudiziarie.

4. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 20 gennaio 2022

In nome della II Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Parrino

La Cancelliera: Cometta Rizzi