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9C_638/2008 KI-generiert

Cantonal Disability Insurance Office v. Annulment of Pension Suspension

Geschäftsnummer 9C_638/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves the suspension of disability pension payments by a social insurance office in response to suspicions of improper benefit collection, leading to an administrative decision that was subsequently challenged by the beneficiary. The local insurance tribunal ruled in favor of the beneficiary, finding that the office had violated the right to be heard by not allowing the individual to respond to the proposed suspension. The social insurance office then appealed to the Federal Tribunal, seeking to overturn the tribunal's decision and restore its original administrative ruling, arguing procedural inaccuracies in the lower court's assessment.

Legislator-Regeste

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Art. 29 cpv. 1 LTF, Art. 93 LTF, Art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, Art. 93 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 93 cpv. 3 LTF, Art. 57a LAI; Cantonal Disability Insurance Office v. Annulment of Pension Suspension: The local insurance tribunal ruled in favor of the beneficiary, finding that the office had violated the right to be heard by not allowing the individual to respond to the proposed suspension. The social insurance office then appealed to the Federal Tribunal, seeking to overturn the tribunal's decision and restore its original administrative ruling, arguing procedural inaccuracies in the lower court's assessment.

Schlagwörter

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Sistierung der Invalidenrente Nichtigkeitsklage im Gemeinschaftsrecht Invalidenversicherung Inzidenzverfahren Verfahrenssistierung Verletzung von Verfahrensrechten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 29 cpv. 1 LTF
Giusta l' art. 29 cpv. 1 LTF , il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza.
Art. 93 LTF
The appeal was declared inadmissible because the contested decision was deemed an interlocutory decision under this article.
Art. 93 cpv. 1 lett. a LTF
3.1 Un pregiudizio irreparabile ai sensi dell' art. 93 cpv. 1 lett. a LTF è un danno di natura giuridica che non può essere riparato ulteriormente da un giudizio finale o da un'altra decisione favorevole al ricorrente ( DTF 133 IV 139 consid.
Art. 93 cpv. 1 lett. b LTF
pure sentenza 8C_682/2007 del 30 luglio 2008 non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale), il giudizio impugnato costituisce una decisione incidentale ai sensi dell' art. 93 LTF ( DTF 133 V 477 consid.
Art. 93 cpv. 3 LTF
b LTF ) contro una decisione incidentale costituisce un'eccezione e va interpretata restrittivamente, tanto più che le parti non subiscono alcun pregiudizio se non impugnano immediatamente tali decisioni che possono essere contestate contestualmente con la decisione finale ( art. 93 cpv. 3 LTF ).
Art. 57a LAI
L'UAI fa unicamente valere che il Tribunale cantonale avrebbe applicato a torto gli art. 57a LAI e 73ter OAI, relativi alla procedura di preavviso, invece di applicare gli art.
Art. 55 LPGA
57a LAI e 73ter OAI, relativi alla procedura di preavviso, invece di applicare gli art. 55 LPGA e 56 PA, disciplinanti i provvedimenti d'urgenza.
Art. 56 PA
Sostiene che la sua decisione del 15 aprile 2008 sarebbe da qualificare quale provvedimento cautelativo (provvedimento d'urgenza) esplicitamente contemplato dall' art. 56 PA (applicabile in virtù del rinvio operato dall' art.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 cpv. 1 LTF

The court costs were imposed on the appellant based on this provision due to the outcome of the appeal.

Art. 93 LTF

The appeal was declared inadmissible because the contested decision was deemed an interlocutory decision under this article.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_638/2008 {T 0/2}

Sentenza del 10 settembre 2008

II Corte di diritto sociale

Composizione

Giudici federali U. Meyer, Presidente,

Borella, Seiler,

cancelliere Grisanti.

Parti

Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, 6501 Bellinzona,

ricorrente,

contro

D.__________,

opponente, patrocinata dall'avv. Marzia Borradori-Vignolini, Via Ciseri 6, 6601 Locarno.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 1° luglio 2008.

Fatti:

A. Rilevando - su segnalazione dell'assicuratore infortuni - il sospetto di una riscossione illecita di prestazioni AI e prospettando l'allestimento di ulteriori accertamenti medici, l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI) ha sospeso a titolo cautelare, con effetto dal 1° maggio 2008, il versamento della rendita intera assegnata, dal mese di maggio 1994, a D.__________ (decisione del 15 aprile 2008). Allo stesso tempo, l'amministrazione ha tolto l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.

B. Adito dall'interessata, che con il patrocinio dell'avv. Marzia Borradori-Vignolini contestava le valutazioni mediche e i riscontri delle indagini investigative operate dall'assicuratore LAINF, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha accolto il ricorso (pronuncia del 1° luglio 2008). Ravvisando nel comportamento dell'UAI - e più precisamente nel fatto che quest'ultimo non avesse dato all'assicurata la possibilità di esprimersi sulla ventilata soppressione (provvisoria) della prestazione - una grave e insanabile violazione del diritto di essere sentito, la Corte cantonale ha annullato la decisione del 15 aprile 2008 e ha rinviato gli atti all'amministrazione affinché rimediasse a questo vizio procedurale e rendesse una nuova decisione.

C. L'UAI si è aggravato al Tribunale federale con un ricorso in materia di diritto pubblico. Con esso chiede l'annullamento del giudizio cantonale e la conferma della decisione amministrativa del 15 aprile 2008. Nel contempo, chiede che al ricorso venga concesso l'effetto sospensivo.

Non sono state chieste osservazioni al gravame.

Diritto:

1. Giusta l' art. 29 cpv. 1 LTF , il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza. Esso statuisce così liberamente sulla ricevibilità dei ricorsi che gli sono sottoposti ( DTF 133 I 185 consid. 2 pag. 188 con riferimenti).

2. Dal momento che non pone termine alla procedura e che non contiene ordini vincolanti di natura materiale suscettibili di sottrarre all'amministrazione ogni margine decisionale (cfr. SVR 2008 IV no. 39 pag. 131, consid. 1.1 [9C_684/2007]; cfr. pure sentenza 8C_682/2007 del 30 luglio 2008 non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale), il giudizio impugnato costituisce una decisione incidentale ai sensi dell' art. 93 LTF ( DTF 133 V 477 consid. 4.2 pag. 481). L'ammissibilità del ricorso presuppone di conseguenza - in via alternativa - che la pronuncia possa causare un pregiudizio irreparabile (cpv. 1 lett. a) oppure che l'accoglimento del ricorso comporti immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (cpv. 1 lett. b).

3.

3.1 Un pregiudizio irreparabile ai sensi dell' art. 93 cpv. 1 lett. a LTF è un danno di natura giuridica che non può essere riparato ulteriormente da un giudizio finale o da un'altra decisione favorevole al ricorrente ( DTF 133 IV 139 consid. 4 pag. 141, 288 consid. 3.1 pag. 291). Per contro, un danno meramente fattuale, come può essere il prolungamento della procedura o un aumento delle sue spese, non può essere considerato irreparabile ( DTF 133 I 57 consid. 1 pag. 59 e le sentenze ivi citate).

3.2 Un giudizio cantonale di rinvio per complemento istruttorio e nuova decisione è atto a causare un danno irreparabile all'amministrazione soltanto se contiene delle istruzioni sul modo in cui questa dovrà statuire su determinati aspetti del rapporto giuridico litigioso e se restringe significativamente la sua latitudine di giudizio, impedendole di scostarvisi ( DTF 133 V 477 consid. 5.2 pag. 483).

3.3 L'ammissibilità del ricorso per motivi di economia processuale ( art. 93 cpv. 1 lett. b LTF ) contro una decisione incidentale costituisce un'eccezione e va interpretata restrittivamente, tanto più che le parti non subiscono alcun pregiudizio se non impugnano immediatamente tali decisioni che possono essere contestate contestualmente con la decisione finale ( art. 93 cpv. 3 LTF ). Il Tribunale federale esamina liberamente se l'accoglimento del ricorso permetterebbe di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa. A tal proposito ha tuttavia precisato che il rinvio della causa all'Ufficio AI per istruzione complementare e nuova decisione non si traduce di principio in una procedura probatoria provocante un dispendio di tempo e di denaro importanti (sentenza 9C_898/2007 del 24 luglio 2008, consid. 1.2 con riferimenti).

4.

4.1 L'Ufficio ricorrente non spiega adeguatamente in quale misura il giudizio impugnato gli provocherebbe un danno irreparabile né in che misura l'accoglimento del ricorso eviterebbe una procedura probatoria defatigante o dispendiosa nel senso suindicato (sull'obbligo di motivazione incombente, in questo contesto, al ricorrente cfr. DTF 133 III 629 consid. 2.3.1 pag. 632).

L'UAI fa unicamente valere che il Tribunale cantonale avrebbe applicato a torto gli art. 57a LAI e 73ter OAI, relativi alla procedura di preavviso, invece di applicare gli art. 55 LPGA e 56 PA, disciplinanti i provvedimenti d'urgenza. Sostiene che la sua decisione del 15 aprile 2008 sarebbe da qualificare quale provvedimento cautelativo (provvedimento d'urgenza) esplicitamente contemplato dall' art. 56 PA (applicabile in virtù del rinvio operato dall' art. 55 cpv. 1 LPGA ) e che in quanto tale sarebbe necessariamente sottratta a una procedura di preavviso. A sostegno della sua tesi, osserva che se si seguisse la valutazione del primo giudice, il rinvio previsto dall' art. 55 cpv. 1 LPGA non avrebbe più alcuna ragione di esistere e impedirebbe all'amministrazione di ricorrere ai provvedimenti d'urgenza.

4.2 A prescindere dall'adempienza o meno degli obblighi di motivazione e dalla correttezza o meno delle valutazioni espresse dall'UAI a proposito della natura giuridica della decisione del 15 aprile 2008 (al riguardo cfr. ad ogni modo Franz Schlauri, Die vorsorgliche Einstellung von Dauerleistungen der Sozialversicherung, in: Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, San Gallo 1999, pag. 223), la condizione del pregiudizio irreparabile prevista dall' art. 93 cpv. 1 lett. a LTF risulta comunque insoddisfatta. In effetti, il rinvio della causa all'UAI per dare l'opportunità alla resistente di esprimersi sul ventilato provvedimento non restringe la latitudine di giudizio del ricorrente per quel che concerne la sua (eventuale) possibilità di sospendere provvisoriamente le prestazioni.

4.3 Per quanto riguarda infine la seconda ipotesi contemplata dall' art. 93 cpv. 1 lett.b LTF , non si vede in che misura l'osservanza del diritto di essere sentito possa dare luogo a una procedura lunga e dispendiosa (cfr. sentenza citata 9C_898/2007 con riferimento).

4.4 Ne segue che le conclusioni del ricorrente volte ad ottenere l'annullamento della decisione di rinvio della Corte cantonale sono irricevibili.

5.

5.1 Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono pertanto essere poste a carico dell'Ufficio ricorrente ( art. 66 cpv. 1 LTF ). L'introduzione del ricorso da parte dell'UAI non ha per contro provocato spese alla resistente poiché essa non è stata invitata a determinarsi sul gravame.

5.2 Con l'emanazione della presente sentenza, infine, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo diviene priva d'oggetto.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 10 settembre 2008

In nome della II Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Il Cancelliere:

Meyer Grisanti