Inadmissibility of Appeal Against Refusal of Invalidity Pension Due to Insufficient Legal Motivation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a petitioner challenging a decision made by the Federal Administrative Court, which upheld the refusal of a disability pension. The petitioner contested the ruling but failed to adequately address the reasons behind the initial decision, specifically the assessment regarding their ability to perform previous work or other light tasks. Consequently, the appeal was found to be insufficiently motivated and declared inadmissible. The petitioner retains the option to submit a new application for benefits based on any recent medical documentation that may indicate a worsening health condition. No court fees were levied due to the circumstances surrounding the case.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 cpv. 1 LTF, Art. 42 cpv. 2 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Inadmissibility of Appeal Against Refusal of Invalidity Pension Due to Insufficient Legal Motivation: The petitioner contested the ruling but failed to adequately address the reasons behind the initial decision, specifically the assessment regarding their ability to perform previous work or other light tasks. Consequently, the appeal was found to be insufficiently motivated and declared inadmissible. The petitioner retains the option to submit a new application for benefits based on any recent medical documentation that may indicate a worsening health condition. No court fees were levied due to the circumstances surrounding the case.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible based on insufficient substantiation during the simplified procedure.
Used to decide not to levy judicial costs despite the appeal being dismissed.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_633/2008 {T 0/2}
Sentenza del 21 ottobre 2008
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Borella, in qualità di giudice unico,
cancelliere Grisanti.
Parti
B.________, Italia,
ricorrente,
contro
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,
ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2008.
Visto:
il ricorso di B.________ del 30 luglio 2008 contro il giudizio 17 giugno 2008 con cui il Tribunale amministrativo federale ha confermato il rifiuto di una rendita,
considerando:
che giusta l' art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve tra l'altro contenere delle conclusioni e la loro motivazione,
che per l' art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto,
che il ricorrente non si confronta nelle debite forme - nemmeno nell'atto completivo del 15 settembre 2008 - con i motivi che hanno indotto l'istanza precedente a rendere il giudizio impugnato,
che in particolare l'insorgente non spiega perché e in quale misura l'argomentazione sviluppata dai primi giudici riguardo al fatto che egli sarebbe stato - quantomeno fino alla data della decisione amministrativa in lite che delimita temporalmente il potere cognitivo di questa Corte ( DTF 129 V 1 consid. 1.2 pag. 4) - in grado di svolgere la sua precedente attività di aiuto meccanico trasportatore o ogni altro lavoro non eccessivamente pesante in misura superiore al 60%, sarebbe contraria al diritto applicabile,
che in tali condizioni, il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e può essere evaso sulla base della procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF ,
che ciò non toglie comunque al ricorrente la possibilità di formulare una nuova domanda di prestazioni qualora dalla più recente documentazione medica agli atti - che non può essere considerata da questa Corte poiché esulante dal proprio potere cognitivo - dovesse effettivamente risultare un peggioramento dello stato di salute, come ha ipotizzato il Tribunale amministrativo federale,
che pur essendo la procedura di per sé onerosa, viste le circostanze, si prescinde dal prelevare spese giudiziarie ( art. 66 cpv. 1 LTF ),
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 21 ottobre 2008
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Il Cancelliere:
Borella Grisanti