Withdrawal of Professional Providence Appeal Triggers Dismissal Without Costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involved an appeal against a decision made by the Cantonal Court of Social Insurance concerning professional pension matters. The appellant withdrew the appeal on February 10, 2009, after initially filing it on January 21, 2009. As a result of the withdrawal, the Federal Tribunal ruled to remove the case from its docket and decided to waive any judicial costs associated with the proceedings.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 32 cpv. 2 LTF, Art. 5 cpv. 2 PC, Art. 71 LTF, Art. 66 cpv. 2 LTF; Withdrawal of Professional Providence Appeal Triggers Dismissal Without Costs: The appellant withdrew the appeal on February 10, 2009, after initially filing it on January 21, 2009. As a result of the withdrawal, the Federal Tribunal ruled to remove the case from its docket and decided to waive any judicial costs associated with the proceedings.
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KI-generiertThe case is removed from the roll because the appeal was withdrawn.
Basis for granting a waiver of court fees due to withdrawal of the appeal.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_63/2009 {T 0/2}
Decreto del 24 febbraio 2009
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale U. Meyer, Presidente,
cancelliere Grisanti.
Parti
F.________,
ricorrente, patrocinato dall'Organizzazione
Cristiano-Sociale Ticinese OCST,
contro
Cassa pensione X._________,
opponente,
Fondazione collettiva LPP della Rentenanstalt, General-Guisan-Quai 40, 8022 Zurigo.
Oggetto
Previdenza professionale,
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 9 dicembre 2008.
Visto:
il ricorso presentato il 21 gennaio 2009 da F.________ - con il patrocinio dell'Organizzazione Cristiano-Sociale Ticinese - contro il giudizio 9 dicembre 2008 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino in materia di previdenza professionale,
il decreto 4 febbraio 2009 con cui il Presidente della II Corte di diritto sociale del Tribunale federale ha invitato il ricorrente a versare l'anticipo delle spese giudiziarie,
lo scritto 10 febbraio 2009 con cui, tramite il suo patrocinatore, F.________ ha ritirato il ricorso,
considerando:
che la causa dev'essere stralciata dai ruoli ( art. 32 cpv. 2 LTF ),
che il Presidente (o il giudice dell'istruzione) della Corte decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate ( art. 32 cpv. 1 e 2 LTF ) e che, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie ( art. 5 cpv. 2 PC in relazione con l' art. 71 LTF ),
che, in caso di desistenza, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie ( art. 66 cpv. 2 LTF ),
che nella fattispecie si può rinunciare a prelevare spese processuali (cfr. decreto 9C_7/2007 del 21 febbraio 2007),
per questi motivi, il Presidente decreta:
1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 24 febbraio 2009
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:
Meyer Grisanti