Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_610/2008 KI-generiert

Petitioner v. Collective Occupational Benefits Foundation

Geschäftsnummer 9C_610/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal dispute regarding occupational pension rights, in which an individual challenged a previous decision made by the Cantonal Insurance Court. The Court had ordered a pension fund to transfer certain amounts related to the individual's retirement savings to another pension institution. The individual filed an appeal, claiming unequal treatment compared to others in similar situations and questioning the legal basis for the restrictions imposed on their pension. However, the Federal Tribunal found that the appeal was insufficiently motivated, particularly in addressing the points raised by the lower court, leading to the appeal being deemed inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 42 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Petitioner v. Collective Occupational Benefits Foundation: The Court had ordered a pension fund to transfer certain amounts related to the individual's retirement savings to another pension institution. The individual filed an appeal, claiming unequal treatment compared to others in similar situations and questioning the legal basis for the restrictions imposed on their pension. However, the Federal Tribunal found that the appeal was insufficiently motivated, particularly in addressing the points raised by the lower court, leading to the appeal being deemed inadmissible.

Schlagwörter

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Vorsorgeleistung Freizügigkeitseinrichtung öffentliches Interesse Vermögensübertragung Verzugszinsen Stiftung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF

The appeal was declared inadmissible based on the simplified procedure outlined in this article due to insufficient motivation.

Art. 66 cpv. 1 LTF

Costs were imposed on the losing party (the appellant) based on this provision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_610/2008 {T 0/2}

Sentenza del 26 settembre 2008

II Corte di diritto sociale

Composizione

Giudice federale Borella, in qualità di giudice unico,

cancelliere Grisanti.

Parti

C.________, Italia,

ricorrente,

contro

Fondazione collettiva LPP della Rentenanstalt - Opera di previdenza della ditta E.________ SA, 8022 Zurigo,

opponente.

Oggetto

Previdenza professionale,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino dell'11 giugno 2008.

Visto:

il ricorso 16 luglio 2008 (timbro postale) contro il giudizio 11 giugno 2008 con cui il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, accogliendo parzialmente la petizione di C.________, ha condannato la Fondazione collettiva LPP della Rentenanstalt a trasferire, in favore dell'assicurato, l'avere di vecchiaia di fr. 180'504.- alla Fondazione istituto collettore LPP (per la parte obbligatoria), e, per la parte sovraobbligatoria, l'importo di fr. 16'511.- sul conto di libero passaggio aperto dall'interessato presso la Banca X.________, oltre agli interessi di mora del 5% dal 21 giugno 2007,

considerando:

che giusta l' art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando segnatamente perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254),

che il Tribunale federale esamina in linea di massima solo le censure sollevate, non essendo per contro tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono sollevate in sede federale,

che nel caso concreto, l'atto di ricorso non adempie manifestamente queste esigenze di motivazione,

che infatti il ricorrente - limitandosi a fare valere una non meglio precisata disparità di trattamento rispetto ad altre fondazioni, che avrebbero provveduto a liquidare colleghi con analoghe vicende professionali e di prepensionamento, e un non meglio sostanziato pregiudizio per le aspettative e per l'affidamento risposti nella disponibilità delle somme in lite -, non si confronta nelle debite forme con i motivi che hanno indotto la Corte cantonale a rendere il giudizio impugnato,

che in particolare l'insorgente non spiega perché e in quale misura l'argomentazione sviluppata dalla Corte cantonale riguardo al fatto che egli debba rimanere, per la parte obbligatoria, assicurato all'istituto collettore fino al 65esimo anno di età, sarebbe contraria al diritto applicabile,

che in tali condizioni, il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e può essere evaso sulla base della procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF ,

che le spese giudiziarie, ridotte, sono poste a carico del ricorrente, soccombente ( art. 66 cpv. 1 LTF ),

per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 200.- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 26 settembre 2008

In nome della II Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Il Cancelliere:

Borella Grisanti