Old Age and Survivors’ Insurance Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who filed an appeal against a decision by the Cantonal Insurance Court, which had declared the appeal inadmissible due to the lack of transmission of the contested decision, absence of a signature, and insufficient motivation. The individual submitted the appeal to the Federal Tribunal after the Cantonal court's judgment on June 9, 2015, but it was determined that the appeal was submitted late, as it was not filed within the 30-day deadline that started after the notification of the judgment. Consequently, the Federal Tribunal ruled the appeal inadmissible without examining its merits.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 100 cpv. 1 LTF, Art. 48 cpv. 1 LTF, Art. 46 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 45 cpv. 1 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, Art. 108 cpv. 2 LTF; Old Age and Survivors’ Insurance Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing: The individual submitted the appeal to the Federal Tribunal after the Cantonal court's judgment on June 9, 2015, but it was determined that the appeal was submitted late, as it was not filed within the 30-day deadline that started after the notification of the judgment. Consequently, the Federal Tribunal ruled the appeal inadmissible without examining its merits.
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KI-generiertThe appeal had to be declared inadmissible based on the simplified procedure for a late appeal.
Applied to waive the charging of judicial costs due to the particularities of the case.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_587/2015 {T 0/2}
Sentenza del 15 settembre 2015
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Parrino, in qualità di giudice unico,
Cancelliera Cometta Rizzi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Cassa cantonale di compensazione,
Ufficio delle prestazioni,
via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (presupposto processuale),
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 9 giugno 2015.
Visto:
il giudizio del 9 giugno 2015 con il quale il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile il gravame presentato da A.________ in materia di rendita AVS, segnatamente per la mancata trasmissione della decisione impugnata, l'assenza di firma sul gravame e l'omessa motivazione adeguata,
il ricorso del 26 agosto 2015 (timbro postale) di A.________ al Tribunale federale contro il giudizio cantonale di irricevibilità,
considerando:
che, conformemente all' art. 100 cpv. 1 LTF , il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione,
che il termine è reputato osservato se l'atto scritto è consegnato al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla Posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine ( art. 48 cpv. 1 LTF ),
che il giudizio cantonale, stando all'attestazione postale, è stato consegnato al ricorrente il 15 giugno 2015,
che il termine di ricorso ha cominciato a decorrere il 16 giugno 2015ed è scaduto il 17 agosto 2015, considerata la sospensione dei termini nel periodo dal 15 luglio al 15 agosto incluso ( art. 46 cpv. 1 lett. b LTF ) e il riporto al primo giorno feriale previsto all' art. 45 cpv. 1 LTF ,
che il gravame, consegnato alla Posta svizzera il 26 agosto 2015, è di conseguenza tardivo e sfugge a ogni altro esame,
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all' art. 108 cpv. 1 lett. a LTF , il ricorso tardivo deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile,
che la Presidente della Corte può delegare questo compito a un altro giudice ( art. 108 cpv. 2 LTF ),
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 15 settembre 2015
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Parrino
La Cancelliera: Cometta Rizzi