Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_551/2009 KI-generiert

Appeal on Mandatory Health Insurance Premiums Dismissed for Procedural Defects and Insufficient Motivation

Geschäftsnummer 9C_551/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual contesting a decision related to mandatory health insurance premiums through a recourse filed with the Swiss Federal Tribunal against a prior ruling from the Insurance Court of the Ticino Canton. The individual sought judicial assistance but faced obstacles due to the procedural requirements stipulated by law, specifically regarding the need for a binding administrative decision prior to appeal. The recourse was deemed inadmissible due to insufficient motivation and the failure to properly articulate why the lower court's findings were incorrect. Additionally, the request for judicial assistance was rendered moot under the circumstances.

Legislator-Regeste

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Art. 29 cpv. 1 LTF, Art. 42 cpv. 1 LTF, Art. 42 cpv. 2 LTF, Art. 106 cpv. 1 LTF, Art. 105 cpv. 1 LTF, Art. 95 LTF; Appeal on Mandatory Health Insurance Premiums Dismissed for Procedural Defects and Insufficient Motivation: The individual sought judicial assistance but faced obstacles due to the procedural requirements stipulated by law, specifically regarding the need for a binding administrative decision prior to appeal. The recourse was deemed inadmissible due to insufficient motivation and the failure to properly articulate why the lower court's findings were incorrect. Additionally, the request for judicial assistance was rendered moot under the circumstances.

Schlagwörter

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Krankenversicherungsprämie Gesundheitsbezogene Angaben verfahrensrechtliche Fragen administrative Entlassung Subvention sozialversicherungsrechtliche Streitigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 lett. a e b LTF

Used to declare the appeal inadmissible based on the simplified procedure due to insufficient motivation and inadmissibility.

Art. 66 cpv. 1 LTF

Used to decide that no judicial costs shall be levied.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_551/2009 {T 0/2}

Sentenza del 28 luglio 2009

II Corte di diritto sociale

Composizione

Giudice federale U. Meyer, Presidente,

cancelliere Grisanti.

Parti

H.________,

ricorrente,

contro

Società Cooperativa KPT/CPT Cassa malati, Tellstrasse 18, 3000 Berna 22,

opponente.

Oggetto

Assicurazione contro le malattie (premi; presupposto processuale),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 25 maggio 2009.

Visto:

il ricorso 24 giugno 2009 di H.________, con richiesta di assistenza giudiziaria, contro il giudizio 25 maggio 2009 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino;

considerando:

che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che maniera un ricorso può essere esaminato nel merito ( art. 29 cpv. 1 LTF ; DTF 135 III 1 consid. 1.1 pag. 3; 134 V 138 consid. 1 pag. 140);

che nella procedura di ricorso in materia amministrativa sono di massima esaminabili e giudicabili solo i rapporti giuridici sui quali la competente autorità amministrativa si è precedentemente, e in maniera vincolante, determinata con una decisione;

che di conseguenza, se non è (ancora) stata emessa una decisione (o una decisione su opposizione), manca l'oggetto impugnato e quindi un presupposto processuale ( DTF 131 V 164 consid. 2.1 pag. 164 e seg.; 125 V 413 consid. 1a pag. 414 con riferimenti; cfr. pure sentenza 8C_549/2007 del 30 maggio 2008, consid. 4);

che pertanto, nella misura in cui il ricorrente chiede al Tribunale federale di esprimersi anche sull'attribuzione di sussidi cantonali per l'assicurazione malattia obbligatoria per il periodo ottobre-dicembre 2006 e sul supplemento di premio, il ricorso è improponibile (cfr. a tal proposito anche sentenza 8C_140/2007 del 21 aprile 2008, consid. 1 con riferimenti);

che pure irricevibile in questa sede è il ricorso nella misura in cui contesta la decisione di affiliazione obbligatoria emessa dall'amministrazione del Canton X._________, rimasta incontestata per quanto accertato in maniera vincolante dalla Corte cantonale (giudizio impugnato consid. 2.5, pag. 21);

che, per il resto, il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF ;

che giusta l' art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova;

che nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto ( art. 42 cpv. 2 LTF ; DTF 134 V 53 consid. 3.3 pag. 60);

che il Tribunale federale, pur applicando d'ufficio il diritto ( art. 106 cpv. 1 LTF ), esamina in linea di principio solo le censure sollevate;

che esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche immaginabili, se queste ultime non sono più presentate nella sede federale;

che per contro il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore ( art. 105 cpv. 1 LTF ), potendosene scostare solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell' art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto ( art. 105 cpv. 2 LTF );

che nella misura in cui il ricorrente censura un accertamento fattuale asseritamente manifestamente inesatto non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella dell'autorità precedente;

che nel caso concreto, l'atto di ricorso non adempie manifestamente le esigenze di motivazione;

che infatti il ricorrente - limitandosi in sostanza a esternare confusamente critiche generiche nei confronti della Cassa malati opponente e dei giudici cantonali - non si confronta nelle debite forme con i motivi che hanno indotto il Tribunale cantonale delle assicurazioni a rendere il giudizio impugnato;

che in particolare l'insorgente non spiega, né si riesce a desumere con sufficiente chiarezza, perché e in quale misura l'argomentazione, diffusa e circostanziata, della Corte cantonale violerebbe il diritto o accerterebbe i fatti rilevanti per il giudizio in maniera manifestamente inesatta;

che pertanto, il ricorso, da un lato manifestamente inammissibile, dall'altro manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e può essere evaso sulla base della procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF ( DTF 133 IV 125 consid. 1.2 pag. 128);

che in tali condizioni, vista anche l'imminente scadenza del termine di ricorso, non occorreva fissare un termine supplementare secondo l' art. 42 cpv. 5 o 6 LTF o secondo i principi generali ( DTF 134 II 244 consid. 2.4.2 pag. 248 e seg.);

che, viste le circostanze, si prescinde dalla riscossione di spese giudiziarie ( art. 66 cpv. 1 LTF );

che in tali condizioni la domanda di assistenza giudiziaria diventa priva di oggetto;

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si prelevano spese giudiziarie.

3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 28 luglio 2009

In nome della II Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Il Cancelliere:

Meyer Grisanti