Appeal Against Finding Occupational Pension Division Impracticable
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis case involves a legal dispute regarding the division of pension benefits following a divorce. The lower court determined that it was impossible to divide the pension assets acquired by the former spouses during their marriage, as the pension benefits of both parties were not divisible under applicable law. The court noted that one party had already received their benefits in cash, while the other had a credit from a foreign pension institution, making any division infeasible. The appellant challenged this ruling, but the court found that the appeal lacked sufficient grounds and did not adequately address the reasons for the lower court's decision. Thus, the appeal was deemed inadmissible, and costs were imposed on the appellant.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 122 CC, Art. 42 cpv. 1 LTF, Art. 42 cpv. 2 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Appeal Against Finding Occupational Pension Division Impracticable: The lower court determined that it was impossible to divide the pension assets acquired by the former spouses during their marriage, as the pension benefits of both parties were not divisible under applicable law. The court noted that one party had already received their benefits in cash, while the other had a credit from a foreign pension institution, making any division infeasible. The appellant challenged this ruling, but the court found that the appeal lacked sufficient grounds and did not adequately address the reasons for the lower court's decision. Thus, the appeal was deemed inadmissible, and costs were imposed on the appellant.
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KI-generiertUsed to decide not to enter into the merits of the appeal due to insufficient motivation, employing the simplified procedure.
Used to order the unsuccessful appellant to bear the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_540/2008 {T 0/2}
Sentenza del 22 agosto 2008
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale U. Meyer, Presidente,
cancelliere Grisanti.
Parti
R._________,
ricorrente,
contro
1. G.________, patrocinato dall'avv. Alberto F. Forni, Via Luganetto 3, 6962 Viganello,
2. Personalvorsorgestiftung X.________
opponenti.
Oggetto
Previdenza professionale,
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 9 giugno 2008.
Visto:
il ricorso 26 giugno 2008 (timbro postale) contro il giudizio 9 giugno 2008 con il quale il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, accertata l'impossibilità di una divisione delle prestazioni di uscita acquisite dagli ex coniugi G.________ durante il matrimonio, ha ritenuto inattuabile la ripartizione stabilita dal giudice del divorzio in applicazione dell' art. 122 CC e ha rinviato gli atti alla Pretura di B.________ per ragione di competenza,
considerando:
che giusta l' art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve tra l'altro contenere delle conclusioni e la loro motivazione,
che per l' art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto,
che pur non dovendo essere necessariamente corretta, la motivazione deve in ogni modo essere riferita al tema della causa ( DTF 123 V 335 ),
che nel caso di specie la Corte cantonale ha rilevato l'impossibilità di procedere a una divisione ai sensi dell' art. 122 CC vista l'improponibilità di una tale divisione per le aspettative di entrambi gli ex coniugi,
che i primi giudici hanno così accertato che sia l'avere previdenziale della ricorrente sia quello dell'ex marito non sono suscettibili di essere divisi giusta l' art. 122 CC , il primo perché è già stato versato in contanti nel mese di febbraio 1997 a seguito dell'inizio di un'attività lavorativa indipendente da parte dell'interessata, il secondo perché risulta da un credito dell'ex coniuge nei confronti di un istituto previdenziale avente sede all'estero,
che l'istanza precedente ha inoltre osservato che l'ordinata divisione sarebbe comunque inattuabile anche se l'impossibilità riguardasse la posizione di uno solo dei due ex coniugi,
che la ricorrente si limita a lamentare un prelevamento di fr. 213'105.15 da parte del marito sul conto previdenziale di quest'ultimo, a contestare di avere concesso il suo perdono all'ex marito e a fare valere che la pronuncia di divorzio è una sentenza svizzera e non estera,
che in tali condizioni la ricorrente non si confronta nelle debite forme con i motivi che hanno indotto la Corte cantonale a rendere il giudizio impugnato,
che il ricorso si dimostra così manifestamente motivato in modo insufficiente,
che pertanto si può decidere di non entrarvi nel merito mediante la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF ,
che le spese giudiziarie, ridotte, sono poste a carico della ricorrente, soccombente ( art. 66 cpv. 1 LTF ),
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 200.- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 22 agosto 2008
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:
Meyer Grisanti