Inadmissibility of Appeal Due to Unpaid Cost Advance Following Valid Notice
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who filed an appeal against a decision made by the Cantonal Court of Social Security regarding disability insurance. The appeal was submitted to the Federal Court after an unfavorable ruling on May 14, 2008. However, the appellant failed to pay the required advance fees despite being granted an extension to do so, and the necessary notifications regarding this were deemed received. Consequently, the Federal Court could not consider the merits of the appeal due to its ineligibility, leading to the decision that the appeal was inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 44 cpv. 2 LTF, Art. 62 cpv. 3 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, Art. 66 cpv. 1 in fine LTF; Inadmissibility of Appeal Due to Unpaid Cost Advance Following Valid Notice: The appeal was submitted to the Federal Court after an unfavorable ruling on May 14, 2008. However, the appellant failed to pay the required advance fees despite being granted an extension to do so, and the necessary notifications regarding this were deemed received. Consequently, the Federal Court could not consider the merits of the appeal due to its ineligibility, leading to the decision that the appeal was inadmissible.
Schlagwörter
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KI-generiertCited in the dispositive to declare the appeal inadmissible via simplified procedure.
Cited in the dispositive to decide not to levy judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_525/2008 {T 0/2}
Sentenza del 14 novembre 2008
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale U. Meyer, Presidente,
cancelliere Grisanti.
Parti
F._________, ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 14 maggio 2008.
Visto:
il ricorso del 23 giugno 2008 (timbro postale) contro il giudizio 14 maggio 2008 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
il decreto presidenziale del 9 ottobre 2008 con il quale questa Corte ha assegnato alla ricorrente un termine suppletorio, scadente il 20 ottobre 2008, per versare un anticipo spese, avvertendola che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile,
considerando:
che l'invio postale, spedito quale atto giudiziario, contenente tale decreto non è stato ritirato dall'interessata,
che giusta l' art. 44 cpv. 2 LTF una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso,
che pertanto il decreto 9 ottobre 2008 va considerato notificato alla ricorrente al più tardi sette giorni dopo la sua consegna alla Posta di Acquarossa,
che non essendo intervenuto pagamento alcuno, il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso ( art. 62 cpv. 3 LTF ),
che giusta l' art. 108 cpv. 1 lett. a LTF il Presidente della Corte decide in procedura semplificata i ricorsi manifestamente inammissibili,
che nonostante la procedura sia di principio onerosa, si rinuncia, viste le circostanze, a prelevare spese di giustizia (art. 66 cpv. 1 in fine LTF),
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 14 novembre 2008
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:
Meyer Grisanti