Inadmissibility of Appeal Due to Unpaid Cost Advance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who appealed to the Swiss Federal Tribunal after the Cantone Ticino's insurance tribunal denied their claim for disability benefits. The appeal was initiated on July 27, 2007, following a decision made on June 27, 2007. The Federal Tribunal required the appellant to pay a procedural advance of CHF 500 by September 18, 2007, but the appellant failed to do so. Despite being afforded an extended deadline until October 8, 2007, there was no payment made, leading to the Tribunal considering the appeal inadmissible due to non-compliance with the financial requirement for proceeding.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 cpv. 3 LTF, Art. 44 cpv. 2 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, Art. 66 cpv. 1 in fine LTF; Inadmissibility of Appeal Due to Unpaid Cost Advance: The appeal was initiated on July 27, 2007, following a decision made on June 27, 2007. The Federal Tribunal required the appellant to pay a procedural advance of CHF 500 by September 18, 2007, but the appellant failed to do so. Despite being afforded an extended deadline until October 8, 2007, there was no payment made, leading to the Tribunal considering the appeal inadmissible due to non-compliance with the financial requirement for proceeding.
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KI-generiertUsed by the President to decide on the inadmissibility of the appeal in a simplified procedure.
The appeal is declared inadmissible because the required advance payment for costs was not made.
Relief from the payment of judicial costs despite the appeal being rejected.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_501/2007 {T 0/2}
Sentenza del 7 novembre 2007
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale U. Meyer, presidente,
cancelliere Grisanti.
Parti
B._________,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 27 giugno 2007.
Considerando:
che il 27 luglio 2007 B._________ è insorto al Tribunale federale contro il giudizio 27 giugno 2007 con cui il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino gli ha negato il diritto a una rendita d'invalidità,
che il 4 settembre 2007 il Presidente della II Corte di diritto sociale ha invitato il ricorrente a fornire entro il 18 settembre seguente un anticipo spese di fr. 500.-,
che il 26 settembre 2007 il Presidente della Corte adita ha assegnato al ricorrente un termine suppletorio, scadente l'8 ottobre seguente, ai sensi dell' art. 62 cpv. 3 LTF per il versamento dell'anticipo spese,
che gli invii postali, spediti quali atti giudiziari, contenenti tali decreti non sono stati ritirati dal ricorrente,
che giusta l' art. 44 cpv. 2 LTF una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso,
che pertanto i decreti del 4 e del 26 settembre 2007, giunti alla Posta di Castione il 5, rispettivamente il 28 settembre 2007, devono essere considerati notificati il 12 settembre, rispettivamente il 5 ottobre 2007,
che non essendo intervenuto pagamento alcuno, il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso ( art. 62 cpv. 3 LTF ),
che giusta l' art. 108 cpv. 1 lett. a LTF il Presidente della Corte decide in procedura semplificata i ricorsi manifestamente inammissibili,
che nonostante la procedura sia di principio onerosa, si rinuncia, viste le circostanze, a prelevare spese di giustizia (art. 66 cpv. 1 in fine LTF),
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 7 novembre 2007
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:
Meyer Grisanti