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9C_483/2019 KI-generiert

Appeal Inadmissible Due to Late Filing After Valid Service Despite Move Abroad

Geschäftsnummer 9C_483/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A person residing in Italy filed an appeal against a decision by the Insurance Court of the Canton of Ticino, which upheld the denial of disability insurance benefits by the Ticino Disability Insurance Office. The appeal was filed with the Swiss Federal Tribunal after the person did not receive the original notification sent to their previous address in Lugano, Switzerland, as it was returned unclaimed. The appellant argued that the notification was incorrectly sent to their old address instead of their new residence abroad, failing to inform the authorities of the address change. The appeal was submitted beyond the legal deadline, which was calculated based on the initial unaddressed notification attempt, rendering the appeal inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 49 LTF, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 47 cpv. 1 LTF, Art. 48 cpv. 1 LTF, Art. 44 cpv. 2 LTF, Art. 44 cpv. 1 LTF; Appeal Inadmissible Due to Late Filing After Valid Service Despite Move Abroad: The appeal was filed with the Swiss Federal Tribunal after the person did not receive the original notification sent to their previous address in Lugano, Switzerland, as it was returned unclaimed. The appellant argued that the notification was incorrectly sent to their old address instead of their new residence abroad, failing to inform the authorities of the address change. The appeal was submitted beyond the legal deadline, which was calculated based on the initial unaddressed notification attempt, rendering the appeal inadmissible.

Schlagwörter

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verspätete Eingabe Forderungseingabe gesetzliche Frist Invalidenversicherung Eröffnung des Entscheids Wiederherstellung der Frist

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 cpv. 1 lett. a LTF

The appeal was declared inadmissible under the simplified procedure due to tardiness.

Art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF

Applied to waive charging judicial costs to the losing party due to the specific circumstances of the case.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (4)

IV.2018.399 (2020-11-18) · sg
Appeal of Disability Benefit Termination Due to PTSD
«…Leiden gehe in bewusstseinsnahen Täuschungshandlungen auf (vgl. hierzu Urteil des Bundesgerichts vom 21. November 2018, 9C_483/2019, E. 7.1 am Schluss). Daher ist die unentgeltliche Rechtsverbeiständung für das Verwaltungsverfahren betreffend Rente un…»
IV.2018.399 (2020-11-18) · sg
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«…Leiden gehe in bewusstseinsnahen Täuschungshandlungen auf (vgl. hierzu Urteil des Bundesgerichts vom 21. November 2018, 9C_483/2019, E. 7.1 am Schluss). Daher ist die unentgeltliche Rechtsverbeiständung für das Verwaltungsverfahren betreffend Rente un…»
IV.2018.74 (2020-06-15) · sg
Disability Benefits Appeal Dismissed Due to Lack of Proved Changed Circumstances and Exaggerated Symptoms
«…und des bidisziplinären Gutachtens aus den Akten. Zur Begründung führte er an, das Bundesgericht habe in seinem Urteil 9C_483/2019 vom 21. November 2018 festgehalten, unter welchen Voraussetzungen Observationsmaterial verwertet werden dürfe. Die Besc…»
IV.2018.74 (2020-06-15) · sg
Disability Pension Rejection Upheld Due to Inconsistent Medical Evidence
«…und des bidisziplinären Gutachtens aus den Akten. Zur Begründung führte er an, das Bundesgericht habe in seinem Urteil 9C_483/2019 vom 21. November 2018 festgehalten, unter welchen Voraussetzungen Observationsmaterial verwertet werden dürfe. Die Besc…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_483/2019

Sentenza del 25 settembre 2019

II Corte di diritto sociale

Composizione

Giudice federale Pfiffner, Presidente,

Cancelliera Cometta Rizzi.

Partecipanti al procedimento

A.________, Italia,

ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzona,

opponente.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità (presupposto processuale),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 28 maggio 2019 (32.2018.122).

Visto:

il giudizio del 28 maggio 2019, con cui il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il ricorso di A.________ e confermato il rifiuto dell'Ufficio AI del diritto a prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità,

l'attestazione postale che l'invio per posta raccomandata del giudizio cantonale il 29 maggio 2019 è stato retrocesso dalla Posta Svizzera al Tribunale cantonale poiché non ritirato dopo i sette giorni di giacenza giunti al termine il 7 giugno 2019,

il ricorso in materia di diritto pubblico di A.________ del 16 luglio 2019 (timbro postale) al Tribunale federale e l'ulteriore scritto del 29 agosto 2019 (timbro postale),

considerando:

che il ricorrente postula l'annullamento del giudizio cantonale in quanto notificatogli in modo errato alla sua precedente dimora in via B.________ a Lugano in luogo della residenza all'estero che è stato costretto a prendere dal 22 aprile 2019,

che giusta l' art. 49 LTF una notificazione viziata non può causare alcun pregiudizio alle parti,

che la notificazione del giudizio impugnato da parte dell'autorità precedente all'indirizzo di Lugano non presta il fianco ad alcuna critica, considerato che il ricorrente, conscio della procedura pendente dinanzi al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, non si è premurato di avvisare l'autorità giudiziaria del suo trasferimento all'estero,

che pertanto la mancata notificazione è riconducibile esclusivamente ad atto imputabile al ricorrente,

che non essendo dati gli estremi dell' art. 49 LTF la notificazione avvenuta mediante raccomandata del 29 maggio 2019 è pertanto da considerare valida,

che, giusta l' art. 100 cpv. 1 LTF , il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione,

che i termini stabiliti dalla legge, come i termini di ricorso, non possono essere prorogati ( art. 47 cpv. 1 LTF ),

che il termine è reputato osservato se l'atto scritto è consegnato al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla Posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine ( art. 48 cpv. 1 LTF ),

che una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla, come è il caso dell'invio per posta raccomandata, è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso ( art. 44 cpv. 2 LTF ),

che il giudizio cantonale del 28 maggio 2019, stando all'attestazione postale, è stato spedito al ricorrente con invio raccomandato del 29 maggio 2019 e, poiché non ritirato nel termine di giacenza di sette giorni, è stato ritornato dalla Posta Svizzera alla Corte cantonale,

che il termine di giacenza, come risulta anche dall'indicazione sulla busta, è giunto a scadenza il 7 giugno 2019,

che il termine di ricorso di 30 giorni al Tribunale federale ha iniziato a decorrere l'8 giugno 2019 ( art. 44 cpv. 1 LTF ) ed è giunto a scadenza l'8 luglio 2019 ( art. 45 cpv. 1 LTF ),

che il gravame, consegnato alla Posta svizzera il 16 luglio 2019, rispettivamente il 29 agosto 2019, è di conseguenza tardivo e sfugge a ogni altro esame,

che anche volendo ipotizzare una domanda di restituzione del termine per ricorrere ai sensi dell' art. 50 LTF , secondo cui se per un motivo diverso dalla notificazione viziata una parte è impedita senza sua colpa di agire nel termine stabilito, quest'ultimo è restituito se, entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento, la parte ne faccia domanda motivata e compia l'atto omesso ( art. 50 cpv. 1 LTF ; cfr. cpv. 2 nel caso di una restituzione accordata dopo la notificazione della sentenza), essa non può essere accolta,

che in effetti, nel caso in rassegna, il ricorrente non fornisce alcun giustificativo su un eventuale impedimento idoneo a giustificare la mancata comunicazione al Tribunale cantonale del cambiamento di indirizzo pendente causa (sui motivi di restituzione cfr. sentenza 9F_13/2019 del 10 settembre 2019 consid. 1 e 8C_563/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.2 con riferimenti),

che il ricorrente non ha nemmeno compiutamente effettuato l'atto omesso (sulle esigenze di motivazione dell' art. 42 LTF , cfr. DTF 140 III 86 consid. 2 pag. 88 seg. con riferimenti), essendosi unicamente limitato a indicare che, non appena ottenuto l'annullamento, egli provvederà a inoltrare un ricorso di merito per violazione del diritto applicabile,

che, statuendo secondo la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. a LTF , il ricorso tardivo deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile,

che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si prelevano spese giudiziarie.

3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 25 settembre 2019

In nome della II Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Pfiffner

La Cancelliera: Cometta Rizzi