Pension Scale Dispute and Appeal Inadmissibility Due to Lack of Legal Rationale
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal dispute concerning social insurance for old age and survivors, where the individual filed a complaint against a previous decision made by the insurance court of a canton. The individual challenged the application of a specific benefit scale, alleging a violation of the principle of equal treatment, as they sought to include full contributions for certain years, similar to what was provided to a late spouse. However, the court found the appeal to be insufficiently motivated and failing to adequately address the reasoning of the prior decision, ultimately deeming the appeal inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 54 cpv. 1 LTF, Art. 42 cpv. 1 LTF, Art. 42 cpv. 2 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Pension Scale Dispute and Appeal Inadmissibility Due to Lack of Legal Rationale: The individual challenged the application of a specific benefit scale, alleging a violation of the principle of equal treatment, as they sought to include full contributions for certain years, similar to what was provided to a late spouse. However, the court found the appeal to be insufficiently motivated and failing to adequately address the reasoning of the prior decision, ultimately deeming the appeal inadmissible.
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KI-generiertUsed to decide on the inadmissibility of the appeal based on insufficient motivation via simplified procedure.
Used to decide not to collect judicial costs due to the circumstances.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_467/2011 {T 0/2}
Sentenza del 18 luglio 2011
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale U. Meyer, Presidente,
cancelliere Grisanti.
Partecipanti al procedimento
M.________,
ricorrente,
contro
Cassa federale di compensazione,
Holzikofenweg 36, 3003 Berna,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 23 maggio 2011.
Visto:
il ricorso del 7 giugno 2011 (timbro postale) contro il giudizio del 23 maggio 2011 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
lo scritto del 9 giugno 2011 con il quale, per ordine del Presidente, l'interessato è stato informato che l'atto di ricorso, per essere ricevibile, deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali egli ritiene di poter chiedere un altro giudizio,
l'indicazione in detto scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembravano essere soddisfatte e l'avviso che il vizio poteva essere sanato entro il termine, non prorogabile, di ricorso indicato nel querelato giudizio,
l'atto complementare 14 giugno 2011 di M.________,
considerando:
che giusta l' art. 54 cpv. 1 LTF , il procedimento si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata (in concreto: italiana),
che di conseguenza si giustifica - tenuto anche conto del fatto che il ricorrente ha dato prova di capire la lingua del giudizio impugnato - di redigere la sentenza in italiano, benché il ricorso sia stato steso in tedesco, come era diritto del ricorrente;
che giusta l' art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova,
che nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto ( art. 42 cpv. 2 LTF ; DTF 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254),
che la parte ricorrente deve confrontarsi criticamente con i considerandi della decisione impugnata che reputa lesivi del diritto,
che nel caso di specie né l'allegato del 7 giugno 2011 né l'atto completivo del 14 giugno 2011 soddisfano manifestamente queste condizioni,
che il ricorrente - che anche in questa sede contesta l'applicazione della scala di rendita 43 anziché di quella 44 e che, invocando il principio della parità di trattamento, pretende di farsi computare, al pari della sua defunta prima moglie, il pagamento completo dei contributi anche per gli anni 1998 e 1999 - non si confronta infatti minimamente con la motivazione della pronuncia impugnata che ha spiegato come, a causa del suo domicilio all'estero, un eventuale pagamento di contributi da parte della defunta moglie non possa essergli di aiuto e non espone dunque le ragioni che farebbero apparire contraria al diritto la decisione dei primi giudici,
che pertanto, il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente si rivela inammissibile e può essere evaso sulla base della procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF ,
che, viste le circostanze, si prescinde dalla riscossione di spese giudiziarie ( art. 66 cpv. 1 LTF ),
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 18 luglio 2011
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:
Meyer Grisanti