Inadmissibility of Appeal for Failure to Pay Cost Advance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, a petitioner challenged a decision from the Cantonal Court of Social Insurance regarding disability insurance. The petitioner submitted an appeal to the Federal Tribunal concerning a ruling made on May 18, 2015. However, the Federal Tribunal required the petitioner to pay a fee of CHF 800 as an advance on court costs, which was not paid within the stipulated timeframe, leading to the appeal being declared inadmissible. The Tribunal noted the procedural costs typically borne by the losing party, confirming the requirement for upfront payment in public law appeals.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 66 cpv. 1 LTF, Art. 62 cpv. 1 prima, Art. 62 cpv. 3 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, Art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF; Inadmissibility of Appeal for Failure to Pay Cost Advance: The petitioner submitted an appeal to the Federal Tribunal concerning a ruling made on May 18, 2015. However, the Federal Tribunal required the petitioner to pay a fee of CHF 800 as an advance on court costs, which was not paid within the stipulated timeframe, leading to the appeal being declared inadmissible. The Tribunal noted the procedural costs typically borne by the losing party, confirming the requirement for upfront payment in public law appeals.
Schlagwörter
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KI-generiertUsed to rule on the inadmissibility of the appeal under the simplified procedure.
The legal basis cited for declaring the appeal inadmissible due to non-payment of the cost deposit.
Cited in the reasoning regarding the general rule for imposing costs, but then specifically modified/applied for the cost order of this decision.
Used to dispense with the collection of court fees for this decision of inadmissibility.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_455/2015{T 0/2}
Sentenza del 29 ottobre 2015
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Parrino, in qualità di giudice unico,
Cancelliera Cometta Rizzi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Marcello Baggi,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Gaggini 3, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 18 maggio 2015.
Visto:
il ricorso in materia di diritto pubblico interposto da A.________ il 25 giugno 2015contro il giudizio del 18 maggio 2015 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e la domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio,
il decreto del 28 agosto 2015 con cui il Tribunale federale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocino ritenendo, a un primo esame, le conclusioni del ricorso prive di probabilità di successo e ha fissato a A.________ un termine di 14 giorni per versare un anticipo spese di fr. 800.-,
il decreto del 7 ottobre 2015 con il quale questa Corte ha assegnato a A.________ un termine suppletorio di 10 giorni, scadente il 19 ottobre 2015, per versare l'anticipo spese di fr. 800.-, avvertendolo che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile,
considerando:
che la procedura di ricorso dinanzi al Tribunale federale non è gratuita, essendo addossate di regola le spese giudiziarie alla parte soccombente ( art. 66 cpv. 1 LTF ),
che chi adisce il Tribunale federale deve inoltre versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte (art. 62 cpv. 1 prima frase LTF),
che il ricorrente non ha versato l'anticipo spese nel termine suppletorio impartitogli,
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all' art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF , il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato inammissibile conformemente a quanto previsto dall' art. 62 cpv. 3 LTF ,
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dalla riscossione di spese per questa sentenza d'inammissibilità (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 29 ottobre 2015
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Parrino
La Cancelliera: Cometta Rizzi