Liquidation Company Unpaid Insurance Contributions Appeal Inadmissible
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an appeal made by an individual against a decision by the Cassa cantonale di compensazione, which demanded compensation for unpaid paritetic contributions amounting to CHF 28,577.65 for the year 2014 from a liquidated company. This decision was upheld by the Tribunal of the Canton of Ticino on June 9, 2020. The appellant argued against this judgment, leading to the present appeal at the Swiss Federal Tribunal. However, the value of the disputed amount did not meet the minimum required threshold for appeal admissibility, and it was not established that a significant legal issue was at stake, resulting in the appeal being declared inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 52 LAVS, Art. 29 cpv. 1 LTF, Art. 85 cpv. 1 lett. a LTF, Art. 85 cpv. 2 LTF, Art. 42 cpv. 2 LTF, Art. 106 cpv. 2 LTF; Liquidation Company Unpaid Insurance Contributions Appeal Inadmissible: This decision was upheld by the Tribunal of the Canton of Ticino on June 9, 2020. The appellant argued against this judgment, leading to the present appeal at the Swiss Federal Tribunal. However, the value of the disputed amount did not meet the minimum required threshold for appeal admissibility, and it was not established that a significant legal issue was at stake, resulting in the appeal being declared inadmissible.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible under the simplified procedure.
The subsidiary constitutional appeal was declared inadmissible under this provision.
Applied as the basis for the decision not to levy judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_452/2020
Sentenza del 19 agosto 2020
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Parrino, Presidente,
Cancelliera Cometta Rizzi.
Partecipanti al procedimento
A.________, Italia,
patrocinato dall'avv. Francesco Ceruti,
ricorrente,
contro
Cassa cantonale di compensazione, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (presupposto processuale),
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 9 giugno 2020 (31.2020.2).
Visto:
la decisione su opposizione del 2 dicembre 2019, con cui la Cassa Cantonale di compensazione AVS/AI/IPG (di seguito Cassa) ha domandato a A.________ il risarcimento del danno ai sensi dell' art. 52 LAVS per complessivi fr. 28'577.65 dovuti per i contributi paritetici non soluti durante il 2014 da B.________ SA in liquidazione,
il giudizio del 9 giugno 2020, con cui il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il gravame di A.________ e confermato la decisione impugnata,
il ricorso in materia di diritto pubblico e quello sussidiario in materia costituzionale inoltrati da A.________ al Tribunale federale il 9 luglio 2020 (timbro postale),
considerando:
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza ( art. 29 cpv. 1 LTF ), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti ( DTF 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87 e rinvii),
che il ricorso in materia di diritto pubblico contro i giudizi cantonali relativi a controversie ai sensi dell' art. 52 LAVS è possibile solo se il valore litigioso ammonta almeno a fr. 30'000.- ( art. 85 cpv. 1 lett. a LTF ; cfr. ugualmente DTF 137 V 51 consid. 4.3 pag. 56) o se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale ( art. 85 cpv. 2 LTF ), che spetta al ricorrente spiegare ( art. 42 cpv. 2 LTF ),
che nel caso concreto questi presupposti non sono realizzati, considerato che il valore litigioso di fr. 28'577.65 non raggiunge la soglia minima necessaria e che il ricorrente nemmeno dimostra l'esistenza di una questione di diritto di importanza fondamentale,
che il ricorso sussidiario in materia costituzionale non è motivato, in quanto il ricorrente si limita a invocare un apprezzamento arbitrario dei mezzi di prova e una violazione delle garanzie procedurali (sulle esigenze di motivazione v. art. 106 cpv. 2 LTF in relazione con l' art. 117 LTF ),
che, statuendo secondo la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. a LTF , rispettivamente art. 117 LTF , i ricorsi devono essere pertanto dichiarati inammissibili,
che l'emanazione di questa sentenza rende priva d'oggetto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo formulata dal ricorrente,
che, in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF, non si prelevano spese giudiziarie,
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso in materia di diritto pubblico e quello sussidiario in materia costituzionale sono inammissibili.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, a C.________, Copenhagen, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 19 agosto 2020
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Parrino
La Cancelliera: Cometta Rizzi