Disability Insurance Appeal Inadmissible Due to Unpaid Cost Advance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a petition submitted to the Swiss Federal Tribunal by an individual contesting a decision made by the Cantonal Social Insurance Court regarding disability insurance. The petitioner challenged the rulings from May 18, 2015, and submitted an appeal on June 19, 2015. However, the Federal Tribunal highlighted that the appeal process requires an upfront payment of court fees, which the petitioner failed to provide within the stipulated deadlines despite claiming financial incapacity. As a result, the appeal was declared inadmissible due to non-compliance with procedural requirements concerning the advance payment of fees.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 66 cpv. 1 LTF, Art. 62 cpv. 1 prima, Art. 62 cpv. 3 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, Art. 108 cpv. 2 LTF, Art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF; Disability Insurance Appeal Inadmissible Due to Unpaid Cost Advance: The petitioner challenged the rulings from May 18, 2015, and submitted an appeal on June 19, 2015. However, the Federal Tribunal highlighted that the appeal process requires an upfront payment of court fees, which the petitioner failed to provide within the stipulated deadlines despite claiming financial incapacity. As a result, the appeal was declared inadmissible due to non-compliance with procedural requirements concerning the advance payment of fees.
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KI-generiertThe final decision was made using the simplified procedure based on non-payment of costs.
The final decision was made using the simplified procedure based on non-payment of costs.
The appeal is declared inadmissible because the appellant failed to pay the required security deposit.
The court waived the collection of judicial costs due to the specific circumstances of the case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_439/2015 {T 0/2}
Sentenza del 22 marzo 2016
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Pfiffner, in qualità di giudice unica,
Cancelliera Cometta Rizzi.
Partecipanti al procedimento
A.________, patrocinato dall'avv. Cesare Lepori,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (presupposto processuale),
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 18 maggio 2015.
Visto:
il ricorso del 19 giugno 2015 (timbro postale) contro il giudizio del 18 maggio 2015 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e la domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio,
il decreto del 13 agosto 2015 con cui il Tribunale federale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio ritenendo, a un primo esame, le conclusioni del ricorso prive di probabilità di successo e ha fissato a A.________ un termine di 14 giorni per versare un anticipo spese di fr. 800.-,
la domanda di proroga del pagamento dell'anticipo spese del 7 settembre 2015 di A.________ e il successivo decreto dell'8 settembre 2015 di concessione fino al 17 settembre 2015,
l'ulteriore decreto del 6 ottobre 2015 con il quale questa Corte ha assegnato a A.________ un termine suppletorio, non prorogabile, scadente il 19 ottobre 2015 per versare l'anticipo spese di fr. 800.-, avvertendolo che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile,
la lettera del 19 ottobre 2015 (timbro postale) in cui A.________ ha ribadito l'incapacità finanziaria di effettuare tale versamento,
considerando:
che la procedura di ricorso dinanzi al Tribunale federale non è gratuita, essendo addossate di regola le spese giudiziarie alla parte soccombente ( art. 66 cpv. 1 LTF ),
che chi adisce il Tribunale federale deve inoltre versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte (art. 62 cpv. 1 prima frase LTF),
che il ricorrente non ha versato l'anticipo spese nel termine suppletorio impartitogli,
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all' art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF , il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato inammissibile conformemente a quanto previsto dall' art. 62 cpv. 3 LTF ,
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dalla riscossione delle spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
per questi motivi, la Giudice unica pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 22 marzo 2016
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
La Giudice unica: La Cancelliera:
Pfiffner Cometta Rizzi