Claimant's Appeal on Repayment Waiver Inadmissible Due to Failure to Meet Formal Requirements
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAn individual born in 1938, who has been receiving supplementary benefits to the Swiss Old Age and Survivors Insurance (AVS/AI), appealed a decision by the Ticino Cantonal Compensation Office requiring him to return CHF 1,577 for benefits unduly received between April 1, 2020, and October 31, 2021. The Compensation Office claimed the individual's failure to inform them of reduced mortgage interest payments constituted a breach of duty, thereby disqualifying him from a waiver of repayment due to lack of good faith. The Ticino Social Insurance Court upheld this decision, prompting the individual to appeal to the Swiss Federal Tribunal, citing poor health, limited Italian language skills, and financial hardship as grounds for his good faith and inability to repay. The Tribunal evaluated the adequacy of his appeal based on procedural requirements and prior canton court findings.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 97 cpv. 1 LTF, Art. 4 OPGA, Art. 31 LPGA, Art. 24 OPC-AVS, Art. 99 cpv. 1 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF; Claimant's Appeal on Repayment Waiver Inadmissible Due to Failure to Meet Formal Requirements: The Compensation Office claimed the individual's failure to inform them of reduced mortgage interest payments constituted a breach of duty, thereby disqualifying him from a waiver of repayment due to lack of good faith. The Ticino Social Insurance Court upheld this decision, prompting the individual to appeal to the Swiss Federal Tribunal, citing poor health, limited Italian language skills, and financial hardship as grounds for his good faith and inability to repay. The Tribunal evaluated the adequacy of his appeal based on procedural requirements and prior canton court findings.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible under the simplified procedure due to failure to meet formal requirements.
The request for legal aid was rejected because the appeal had no prospect of success.
Applied to waive the imposition of judicial costs on the losing party due to the particular circumstances of the case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_434/2022
Sentenza del 24 ottobre 2022
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Parrino, Presidente,
Cancelliera Cometta Rizzi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
rappresentato da sua moglie B.________,
ricorrente,
contro
Cassa cantonale di compensazione, Ufficio delle prestazioni, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Prestazione complementare all'AVS/AI (presupposto processuale),
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino dell'11 luglio 2022 (33.2022.9).
Visto:
la decisione dell'11 novembre 2021, confermata su opposizione l'11 marzo 2022, con cui la Cassa di compensazione AVS/AI/IPG del Canton Ticino (di seguito Cassa) ha rifiutato ad A.________ - nato nel 1938 e da anni beneficiario di prestazioni complementari all'AVS - la domanda di condono della restituzione di fr. 1577.- per prestazioni complementari indebitamente percepite dal 1° aprile 2020 al 31 ottobre 2021,
la sentenza dell'11 luglio 2022 con la quale il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il ricorso di A.________ contro la decisione su opposizione dell'11 marzo 2022,
il ricorso, con istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, contro la sentenza cantonale inoltrato il 14 settembre 2022 (timbro postale) da A.________,
considerando:
che il ricorso al Tribunale federale è ammissibile soltanto per violazione del diritto svizzero ( art. 95 e 96 LTF ) o accertamento manifestamente inesatto dei fatti ( art. 97 cpv. 1 LTF ),
che per l' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso, per essere ammissibile, deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto ( art. 95 e 96 LTF ) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti ( art. 97 cpv. 1 LTF ),
che per adempiere tali esigenze il ricorrente non deve limitarsi a presentare o ribadire la propria opinione, rinviando agli atti della procedura cantonale, ma deve confrontarsi con i considerandi del giudizio impugnato ( DTF 139 I 306 consid. 1.2) e dimostrare con precisione dove e perché esso ritenga che l'autorità inferiore abbia violato il diritto ( DTF 142 I 99 consid. 1.7.1 con riferimenti) o sia incorsa in accertamenti manifestamente inesatti ( art. 97 cpv. 1 LTF ; DTF 140 III 16 consid. 2.1),
che il Tribunale cantonale ha confermato la decisione di diniego del condono, difettando il presupposto della buona fede ( art. 4 OPGA ; sul tema cfr. DTF 112 V 97 consid. 2c con riferimenti), in quanto dagli accertamenti effettuati è emerso che il ricorrente aveva violato l'obbligo di informazione nei confronti della Cassa ( art. 31 LPGA e art. 24 OPC-AVS/AI ), per aver omesso di comunicarle la riduzione degli interessi ipotecari pagati per gli anni 2019 e 2020, i cui importi erano risultati inferiori rispetto a quelli ritenuti nel calcolo delle prestazioni complementari,
che in particolare l'autorità giudiziaria precedente ha accertato che il ricorrente, come pure la moglie che l'aiutava anche in relazione alle carenze linguistiche, benché colpiti da gravi malattie, avevano dimostrato di sapere tutelare i rapporti con la Cassa per quanto attiene al diritto a prestazioni complementari, e che dunque l'assenza di informazione immediata circa la riduzione degli interessi ipotecari costituiva una negligenza grave, inidonea ad ammettere la buona fede del ricorrente, ciò che esclude il condono dall'obbligo di restituire l'importo di fr. 1577.-,
che il ricorrente postula il riconoscimento del condono, ribadendo che sarebbero adempiuti i due presupposti cumulativi, ovvero la sua buona fede, soprattutto in considerazione del suo grave stato di salute e delle sue scarse conoscenze dell'italiano, come pure indicando le gravi difficoltà economiche in cui si troverebbe con la conseguenza che una restituzione dell'importo costituirebbe un onere troppo grave,
che in sostanza il ricorrente si limita a criticare in maniera appellatoria - e pertanto inammissibile (sul tema cfr. DTF 145 I 26 consid. 1.3 con riferimenti) - l'accertamento e la conclusione di assenza di buona fede operata dal Tribunale cantonale, senza spiegare né tanto meno dimostrare per quale motivo la sentenza impugnata sarebbe contraria al diritto federale o si fonderebbe su accertamenti manifestamente inesatti,
che in assenza del presupposto della buona fede ci si può esimere dall'analisi dell'altro requisito cumulativo rivendicato dall'insorgente, ovvero la precaria situazione economica,
che neppure la documentazione allegata al gravame è di aiuto per il ricorrente, considerato che gli atti successivi alla sentenza cantonale dell'11 luglio 2022 sono d'acchito inammissibili poiché costituiscono nova in senso proprio - sulla nozione e sulla distinzione tra nova e pseudonova, art. 99 cpv. 1 LTF , cfr. fra tante DTF 143 V 19 consid. 1.2 con riferimenti - mentre quelli anteriori sono pseudonova e il ricorrente o li ha già trasmessi dinanzi all'istanza giudiziaria precedente o non ne dimostra la rilevanza nel presente gravame,
che nemmeno la censura relativa a una pretesa violazione del diritto di essere sentito sorregge il ricorrente in quanto formulata in maniera apodittica, ovvero senza alcuna dimostrazione di una tale violazione,
che infine anche le altre censure sul calcolo della prestazione - segnatamente in relazione alle spese di manutenzione della casa, alle spese accessorie di riscaldamento e a quelle di mantenimento della moglie - vagliate per economia procedurale dalla Corte cantonale, nel senso di confermare sostanzialmente l'operato dell'amministrazione, non meritano tutela in quanto inammissibili, visto che il ricorrente anche in questa sede si limita a domandare che tali spese siano riconosciute nei termini da lui indicati,
che, in considerazione dell'assenza di un'argomentazione topica che si confronti con l'esposizione delle ragioni della sentenza impugnata, il ricorso non soddisfa manifestamente le esigenze formali minime suesposte e pertanto, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF , esso deve essere dichiarato inammissibile,
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
che la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta data l'assenza di ogni possibilità di successo del ricorso ( art. 64 cpv. 1 LTF ),
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Non si prelevano spese giudiziarie.
4. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 24 ottobre 2022
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Parrino
La Cancelliera: Cometta Rizzi