Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_433/2020 KI-generiert

Invalidity Insurance Benefit Appeal Dismissed Due to Formal Inadmissibility and Insufficient Disability Degree

Geschäftsnummer 9C_433/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual appealing against a decision by the Insurance Court of the Canton of Ticino, which upheld the denial of a disability pension application by the Cantonal Disability Insurance Office. The appellant was determined to have a total disability of 24%, which was deemed insufficient to qualify for insurance benefits. The court considered medical evidence and reports, including psychiatric and orthopedic evaluations. The appellant challenged the decision, arguing for a reassessment and questioning the adequacy of the administrative medical assessments, but faced procedural challenges regarding the specifics and justification of their appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 54 cpv. 1 LTF, Art. 97 cpv. 1 LTF, Art. 107 cpv. 2 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 64 LTF, Art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF; Invalidity Insurance Benefit Appeal Dismissed Due to Formal Inadmissibility and Insufficient Disability Degree: The appellant was determined to have a total disability of 24%, which was deemed insufficient to qualify for insurance benefits. The court considered medical evidence and reports, including psychiatric and orthopedic evaluations. The appellant challenged the decision, arguing for a reassessment and questioning the adequacy of the administrative medical assessments, but faced procedural challenges regarding the specifics and justification of their appeal.

Schlagwörter

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Invalidenversicherung Leistung der Invalidenversicherung Beschäftigungsgrad Einstellung von Leistungen medizinische Gründe Überversicherung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF

The appeal was declared inadmissible based on the simplified procedure provided for in this article.

Art. 64 LTF

The request for legal aid lost its relevance because judicial costs were waived.

Art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF

The court decided to waive the imposition of judicial costs on the losing party.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_433/2020

Sentenza del 25 agosto 2020

II Corte di diritto sociale

Composizione

Giudice federale Parrino, Presidente,

Cancelliera Cometta Rizzi.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzona,

opponente.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità (presupposto processuale),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 5 giugno 2020 (32.2019.180).

Visto:

il ricorso, con domanda di assistenza giudiziaria, redatto in lingua tedesca, di A.________ inoltrato al Tribunale federale il 15 giugno 2020 (timbro postale) contro il giudizio del 6 giugno 2020 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,

la comunicazione del 3 luglio 2020 con cui, per ordine del Presidente della II Corte di diritto sociale, l'interessata è stata informata che, per essere ricevibile, l'atto di ricorso deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali ritiene di poter chiedere un altro giudizio,

l'indicazione in tale scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembrano essere soddisfatte e l'avvertimento che il vizio può essere sanato entro il termine di ricorso, non prorogabile, indicato nel giudizio impugnato,

l'atto aggiuntivo, sempre in tedesco, della ricorrente del 6 luglio 2020 (timbro postale),

considerando:

che giusta l' art. 54 cpv. 1 LTF il procedimento si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata,

che la sentenza oggetto della presente vertenza sarà pertanto redatta in italiano, lingua comprensibile per la ricorrente, residente in Ticino, malgrado il fatto che la stessa abbia elaborato i propri scritti in tedesco, così come del resto era suo diritto,

che per l' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso, per essere ammissibile, deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto ( art. 95 e 96 LTF ) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti ( art. 97 cpv. 1 LTF ),

che per adempiere tali esigenze la ricorrente non deve limitarsi a presentare o ribadire la propria opinione, rinviando agli atti della procedura cantonale, ma deve confrontarsi con i considerandi del giudizio impugnato ( DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 308 seg.) e dimostrare precisamente dove e perché essa ritenga che l'autorità inferiore abbia violato il diritto ( DTF 142 I 99 consid. 1.7.1 pag. 106 con riferimenti) o sia incorsa in accertamenti manifestamente inesatti ( art. 97 cpv. 1 LTF ; DTF 140 III 16 consid. 2.1. pag. 18 seg.),

che il Tribunale cantonale ha confermato la decisione dell'11 settembre 2019 dell'Ufficio assicurazione invalidità (di seguito UAI) di reiezione della domanda di rendita AI inoltrata da A.________, perché presentava un'invalidità complessiva del 24% (10% quale salariata e 37% quale casalinga, per una quota parte del 50% per ciascun ambito), grado d'invalidità insufficiente per avere diritto a prestazioni AI,

che in particolare per giungere a tale conclusione l'autorità inferiore ha ponderato tutta la documentazione valetudinaria a disposizione - in relazione allo stato di salute e all'abilità lavorativa - accertando la piena valenza probatoria (sul tema cfr. DTF 134 V 231 consid. 5.1 pag. 232 con riferimenti) della perizia amministrativa disciplinare (psichiatrica e ortopedica), le cui risultanze sono state confermate dalla dott.ssa B.________ del Servizio Medico Regionale TI/GR dell'UAI nei suo rapporti del 16 aprile e 26 giugno 2019,

che la ricorrente chiede l'annullamento della decisione dell'UAI e il rinvio degli atti al Tribunale cantonale per un nuovo esame del caso,

che così facendo l'insorgente disattende che il ricorso in materia di diritto pubblico è di natura riformatoria e non cassatoria ( art. 107 cpv. 2 LTF ),

che però sulla base delle motivazioni contenute nel memoriale di ricorso, si può comunque dedurre che conclude per il riconoscimento di una rendita AI e pertanto il ricorso, almeno da questo punto di vista,è ammissibile, viste le sue conclusioni interpretate secondo la motivazione ricorsuale ( DTF 137 II 313 consid. 1.3 pag. 317),

che la ricorrente si limita a domandare in maniera appellatoria (sul tema cfr. DTF 145 I 26 consid. 1.3 pag. 30 con riferimenti) una verifica della decisione impugnata e ad affermare che il rapporto valetudinario dello psichiatra dell'UAI non era concludente, segnatamente in considerazione di una visita di soli 45 minuti, oltre che a ribadire quanto affermato dallo psichiatra curante dott. C.________,

che l'insorgente si limita a esporre la propria opinione, rispettivamente quella dello psichiatra curante (sulla prudenza dell'opinione del medico curante a causa dei particolari legami che ha con il paziente cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), senza però dimostrare perché sarebbe stato arbitrario da parte del Tribunale cantonale dare la preferenza alle conclusioni dei periti amministrativi, rispettivamente degli specialisti dell'UAI, e che in estrema sintesi la ricorrente non allega né tanto meno motiva perché il giudizio impugnato sarebbe contrario al diritto o si fonderebbe su accertamenti manifestamente inesatti ( DTF 145 V 188 consid. 2 pag. 190) ai sensi dell' art. 97 cpv. 1 LTF ,

che anche la censura circa la mancata assunzione delle prove richieste, in concreto l'audizione dei due psichiatri interessati - quello incaricato dall'amministrazione dott. D.________ e il curante dott. C.________ - non è pertinente in quanto la ricorrente omette di spiegare per quale motivo l'apprezzamento anticipato delle prove operato dal Tribunale cantonale ( DTF 141 I 60 consid. 3.3 pag. 64 con riferimento) sarebbe lesivo dei suoi diritti,

che, in considerazione dell'assenza di un'argomentazione topica che si confronti con l'esposizione delle ragioni del giudizio impugnato, il ricorso non soddisfa manifestamente le esigenze formali minime suesposte,

che pertanto, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF , il ricorso deve essere dichiarato inammissibile,

che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF) e pertanto la domanda di assistenza giudiziaria ( art. 64 LTF ) perde d'interesse,

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si prelevano spese giudiziarie.

3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 25 agosto 2020

In nome della II Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Parrino

La Cancelliera: Cometta Rizzi