Federal Court Rejects Appeal on Procedural Grounds (Late Filing)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAn individual from Italy filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal against a decision made by the Office for Disability Insurance for Swiss Residents Abroad, which had denied their application for disability benefits. The Federal Administrative Court had previously declared the appeal inadmissible due to its late filing. The appellant sought judicial assistance to challenge this ruling but faced issues with the admissibility of their arguments, failing to convincingly contest the facts as established by the Federal Administrative Court or provide substantial evidence to support their claims. The appellant also could not attribute the supposed error to their prior legal representative.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 97 cpv. 1 LTF, Art. 42 cpv. 2 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Federal Court Rejects Appeal on Procedural Grounds (Late Filing): The Federal Administrative Court had previously declared the appeal inadmissible due to its late filing. The appellant sought judicial assistance to challenge this ruling but faced issues with the admissibility of their arguments, failing to convincingly contest the facts as established by the Federal Administrative Court or provide substantial evidence to support their claims. The appellant also could not attribute the supposed error to their prior legal representative.
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KI-generiertUsed to decide on the appeal according to the simplified procedure because it was manifestly inadmissible.
Used to rule that no judicial costs shall be collected.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_432/2021
Sentenza del 15 settembre 2021
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Parrino, Presidente,
Cancelliere Bernasconi.
Partecipanti al procedimento
A.________, Italia,
ricorrente,
contro
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (presupposto processuale),
ricorso contro la sentenza del Tribunale amministrativo federale del 13 luglio 2021 (C-1298/2020).
Visto:
la decisione dell'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) emessa il 20 gennaio 2020 che ha respinto la domanda di prestazioni AI presentata da A.________,
la sentenza del Tribunale amministrativo federale del 13 luglio 2021 con cui è stato dichiarato inammissibile per tardività il ricorso inoltrato contro la decisione dell'UAIE,
il ricorso al Tribunale federale del 5 agosto 2021 (timbro delle poste italiane) con domanda di assistenza giudiziaria con cui A.________ chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale amministrativo federale,
la comunicazione del 24 agosto 2021 con cui, per ordine del Presidente della II Corte di diritto sociale, l'interessato è stato tra l'altro informato che, per essere ricevibile, l'atto di ricorso deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali ritiene di poter chiedere un altra sentenza,
l'indicazione in tale scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembravano essere soddisfatte e l'avvertimento che il vizio poteva essere sanato entro il termine di ricorso, non prorogabile, indicato nella sentenza impugnata,
l'atto complementare del 30 agosto 2021 (timbro delle poste italiane),
considerando:
che che il ricorso al Tribunale federale è ammissibile soltanto per violazione del diritto svizzero ( art. 95 e 96 LTF ) o accertamento manifestamente inesatto dei fatti ( art. 97 cpv. 1 LTF ),
che a norma dell' art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto o contiene accertamenti manifestamente errati,
che quando è contestata in sede di ricorso una decisione d'inammissibilità, come la sentenza, l'oggetto del contendere è limitato a tale aspetto ( DTF 144 II 184 consid. 1.1),
che l'auspicio del ricorrente a un riesame della valutazione dell'invalidità non può essere seguito,
che la sola ripetizione o il rinvio a conclusioni o scritti in sede cantonale non è sufficiente per adempiere i requisiti di motivazione dinanzi al Tribunale federale ( DTF 139 I 306 consid. 1.2),
che il Tribunale amministrativo federale ha accertato la notifica della decisione amministrativa il 28 gennaio 2020 al precedente patrocinatore del ricorrente e la consegna del ricorso alle poste italiane il 2 marzo 2020, rimproverando al ricorrente di non avere dimostrato uno svolgimento dei fatti differente,
che il ricorrente sia con il ricorso sia con l'atto complementare non contesta esplicitamente gli accertamenti operati dal Tribunale amministrativo federale,
che a titolo abbondanziale anche la lettera di reclamo alle poste italiane è una semplice dichiarazione unilaterale del ricorrente, non suffragata da altri elementi, i quali possano indurre a credere a un accertamento manifestamente inesatto dei fatti operato dal giudice precedente,
che per prassi invalsa l'agire (anche erroneo) del patrocinatore è imputato al cliente (al riguardo si veda DTF 143 I 284 e rinvii) e che in altre parole il ricorrente non può giustificarsi, invocando il comportamento asseritamente sbagliato del precedente patrocinatore,
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF ,
che si prescinde dalla riscossione di spese ( art. 66 cpv. 1 LTF seconda frase),
che la domanda di assistenza giudiziaria perde di interesse,
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 15 settembre 2021
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Parrino
Il Cancelliere: Bernasconi