Federal Supreme Court Dismisses Appeal Against Remand Order in Invalidity Pension Revision Case
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal appeal concerning the revision of an established disability pension, which was previously granted to the appellant. The Federal Administrative Court had ruled to annul a prior administrative decision and ordered further proceedings for additional fact-finding and a new decision. The appellant subsequently sought clarification on the appeal process and requested to suspend the ongoing legal proceedings until a new administrative decision was made. However, the Federal Tribunal found that the appeal could not be entertained due to the legal requirement for timely filing of appeals and the nature of the prior ruling being an incidental decision, leading to the conclusion that the appeal was inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 29 cpv. 1 LTF, Art. 17 LPGA, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 47 cpv. 1 LTF, Art. 6 cpv. 1 PC, Art. 71 LTF; Federal Supreme Court Dismisses Appeal Against Remand Order in Invalidity Pension Revision Case: The Federal Administrative Court had ruled to annul a prior administrative decision and ordered further proceedings for additional fact-finding and a new decision. The appellant subsequently sought clarification on the appeal process and requested to suspend the ongoing legal proceedings until a new administrative decision was made. However, the Federal Tribunal found that the appeal could not be entertained due to the legal requirement for timely filing of appeals and the nature of the prior ruling being an incidental decision, leading to the conclusion that the appeal was inadmissible.
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KI-generiertApplied to declare the appeal inadmissible due to non-fulfillment of the conditions for challenging an interlocutory decision.
Applied to waive the charging of judicial costs due to the case's peculiarities.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_430/2018
Sentenza del 22 giugno 2018
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Pfiffner, Presidente,
Cancelliera Cometta Rizzi.
Partecipanti al procedimento
A.________, Italia,
ricorrente,
contro
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (presupposto processuale),
ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 20 aprile 2018 (C-218/2016).
Visto:
il ricorso di A.________ del 4 giugno 2018 (timbro postale) e l'atto complementare del 9 giugno 2018 al Tribunale federale contro il giudizio del 20 aprile 2018 del Tribunale amministrativo federale, Corte III,
considerando:
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere di cognizione la sua competenza ( art. 29 cpv. 1 LTF ), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (cfr. DTF 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87),
che l'oggetto del contendere dinanzi all'autorità inferiore concerneva la revisione, giusta l' art. 17 LPGA , della rendita d'invalidità fino ad allora accordata al ricorrente,
che il Tribunale amministrativo federale, con giudizio del 20 aprile 2018, ha accolto il ricorso dell'assicurato, nel senso di annullare la decisione amministrativa e di rinviare gli atti di causa all'autorità inferiore per complemento istruttorio ed emanazione di una nuova decisione,
che in un primo tempo il ricorrente, preso atto del giudizio di rinvio, ha chiesto al Tribunale federale di indicargli l'autorità di ricorso, segnatamente ha sollecitato un "rimedio giuridico sulla decisione parziale del Tribunale amministrativo federale",
che, con lo scritto successivo del 9 giugno 2018, il ricorrente ha domandato ora di "sospendere il rimedio giuridico per il momento, in attesa che l'autorità inferiore UAIE di Ginevra emetta una nuova decisione"
che, giusta l' art. 100 cpv. 1 LTF , il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione,
che i termini stabiliti dalla legge non possono essere prorogati ( art. 47 cpv. 1 LTF ),
che pertanto non è data la possibilità di sospensione di un rimedio giuridico stabilito dalla legge, in concreto di quello indicato nel giudizio impugnato,
che nemmeno una sospensione della procedura (cfr. art. 6 cpv. 1 PC in relazione con l' art. 71 LTF ), peraltro nemmeno motivata, ha alcuna pertinenza con la procedura in esame, considerata l'assenza di un qualsivoglia procedimento parallelo che la giustifichi,
che per il resto il ricorrente nemmeno manifesta la volontà di ricorrere contro il giudizio di rinvio,
che, quand'anche i suoi scritti fossero da interpretare quale ricorso, esso sarebbe comunque inammissibile (cfr. art. 42 cpv. 1 e 2 LTF ) perché silente in merito alle conclusioni, ai motivi e all'indicazione dei mezzi di prova, come pure senza alcuna spiegazione, anche in modo conciso, del motivo per cui l'atto impugnato violerebbe il diritto ( art. 95 e 96 LTF ; DTF 140 III 86 consid. 2 pag. 88 seg. con riferimenti) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti ( art. 97 cpv. 1 LTF ),
che il giudizio impugnato, che prevede il rinvio per complemento istruttorio, configura una decisione incidentale (in quanto non pone termine alla lite e riguarda solo una fase del procedimento; cfr. sul tema DTF 138 III 76 consid. 1.2 pag. 79) impugnabile solo alle condizioni di cui all' art. 93 cpv. 1 lett. a e b LTF (cfr. DTF 142 V 551 consid. 3.2, pag. 556 con riferimenti), non adempiute nel caso di specie,
che pertanto, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all' art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF , il ricorso deve essere dichiarato inammissibile,
che a titolo abbondanziale si evidenzia che la nuova decisione amministrativa potrà essere oggetto di ricorso alle condizioni e nei termini menzionati nella stessa,
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 22 giugno 2018
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Pfiffner
La Cancelliera: Cometta Rizzi