Appeal Inadmissibility Due to Non-Payment of Security Advance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal challenge regarding disability insurance, where the individual filed an appeal against a prior judgment made by the Cantonal Insurance Court. The Federal Tribunal initially requested a payment to cover anticipated judicial costs, but the appellant failed to submit this required amount by the stipulated deadline. Consequently, the appeal was deemed inadmissible. Despite the case typically incurring court costs, the tribunal decided not to impose any expenses in light of the circumstances.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 cpv. 3 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF, Art. 66 cpv. 1 in fine LTF; Appeal Inadmissibility Due to Non-Payment of Security Advance: The Federal Tribunal initially requested a payment to cover anticipated judicial costs, but the appellant failed to submit this required amount by the stipulated deadline. Consequently, the appeal was deemed inadmissible. Despite the case typically incurring court costs, the tribunal decided not to impose any expenses in light of the circumstances.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to rule on the inadmissibility of the appeal under the simplified procedure.
Used to declare the appeal inadmissible because the required advance payment for court costs was not made.
Cited to decide that no judicial costs are to be levied despite the decision on inadmissibility.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_410/2007 {T 0/2}
Sentenza del 20 dicembre 2007
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Borella, in qualità di giudice unico,
cancelliere Grisanti.
Parti
M.________,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 29 maggio 2007.
Considerando:
che M.________ ha presentato ricorso contro il giudizio 29 maggio 2007 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino;
che per decreto 26 giugno 2007 la II Corte di diritto sociale del Tribunale federale ha assegnato all'interessato un primo termine per prestare un anticipo di fr. 500.- a titolo di garanzia per le spese giudiziarie presunte;
che mediante decreto 19 ottobre 2007 questa Corte ha respinto l'implicita domanda di assistenza giudiziaria gratuita del ricorrente;
che con decreto 8 novembre 2007 sempre questa Corte ha assegnato all'interessato un termine suppletorio, scadente il 19 novembre 2007, per versare l'anticipo richiesto avvertendolo che in caso di omissione il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile;
che l'insorgente non ha versato l'anticipo spese nei termini assegnati;
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all' art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF , il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile conformemente a quanto previsto dall' art. 62 cpv. 3 LTF ;
che nonostante la procedura sia di principio onerosa, viste le circostanze non si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 in fine LTF);
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 20 dicembre 2007
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: p. Il Cancelliere:
Borella Grisanti