Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_408/2021 KI-generiert

Claim for Invalidity Benefits Refused Due to Residual Work Capacity

Geschäftsnummer 9C_408/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case concerns an individual residing in Italy who filed a second application for disability insurance benefits on March 8, 2017, which was denied by the Swiss disability insurance office for residents abroad on February 11, 2020. The applicant contested this decision but was unsuccessful in the Federal Administrative Court, which upheld the denial on May 26, 2021. The individual then appealed to the Swiss Federal Tribunal, arguing that medical assessments had not adequately considered a deterioration in their health affecting their work capacity. The core issues in dispute include the evaluation of the individual's health status and work capacity, particularly in relation to an alleged deterioration that purportedly warranted full disability benefits from March 1, 2019, or alternatively, a re-examination of the documentation by the lower authority. Despite differing opinions from the individual's doctors, the Tribunal relied on multidisciplinary assessments by the Medical Assessment Service and the Regional Medical Service, which found the individual fit for work in appropriate positions. The appeal challenges factual assessments and proof evaluations conducted by the previous judicial authority but provides no compelling evidence against the conclusions made.

Legislator-Regeste

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Art. 29 cpv. 1 LTF, Art. 97 cpv. 1 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 64 LTF, Art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF; Claim for Invalidity Benefits Refused Due to Residual Work Capacity: The applicant contested this decision but was unsuccessful in the Federal Administrative Court, which upheld the denial on May 26, 2021. The individual then appealed to the Swiss Federal Tribunal, arguing that medical assessments had not adequately considered a deterioration in their health affecting their work capacity. The core issues in dispute include the evaluation of the individual's health status and work capacity, particularly in relation to an alleged deterioration that purportedly warranted full disability benefits from March 1, 2019, or alternatively, a re-examination of the documentation by the lower authority. Despite differing opinions from the individual's doctors, the Tribunal relied on multidisciplinary assessments by the Medical Assessment Service and the Regional Medical Service, which found the individual fit for work in appropriate positions. The appeal challenges factual assessments and proof evaluations conducted by the previous judicial authority but provides no compelling evidence against the conclusions made.

Schlagwörter

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Ruhegehalt wegen Dienstunfähigkeit Arbeitsfähigkeit Versicherungsleistungsanspruch medizinisches Gutachten angepasste Erwerbstätigkeit Wiedererwägung der Invalidenrente

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF

The appeal was declared inadmissible under the simplified procedure.

Art. 64 LTF

The court noted that the request for legal aid became devoid of object.

Art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF

The court decided not to levy judicial costs due to the peculiarities of the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_408/2021

Sentenza del 13 agosto 2021

II Corte di diritto sociale

Composizione

Giudice federale Parrino, Presidente,

Cancelliera Cometta Rizzi.

Partecipanti al procedimento

A.________, Italia,

patrocinato da Patronato INAS,

ricorrente,

contro

Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,

opponente.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità (presupposto processuale),

ricorso contro la sentenza del Tribunale amministrativo federale del 26 maggio 2021 (C-1444/2020).

Visto:

la decisione dell'11 febbraio 2020 con cui l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (di seguito UAIE) ha respinto la seconda domanda di prestazioni inoltrata l'8 marzo 2017 da A.________,

la sentenza del 26 maggio 2021 con cui il Tribunale amministrativo federale ha respinto il gravame inoltrato contro tale pronuncia da A.________ l'11 marzo 2021,

il ricorso inoltrato dall'assicurato il 13 luglio 2021 (timbro postale) contro questa sentenza e la domanda di assistenza giudiziaria,

considerando:

che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere di cognizione la sua competenza ( art. 29 cpv. 1 LTF ), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (cfr. DTF 143 IV 85 consid. 1.1),

che per l' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso, per essere ammissibile, deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto ( art. 95 e 96 LTF ) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti ( art. 97 cpv. 1 LTF ),

che il Tribunale amministrativo federale ha confermato l'assenza dei presupposti per il riconoscimento di una rendita d'invalidità così come stabilito dall'UAIE, dopo ponderazione di tutta la documentazione medica a disposizione - in relazione allo stato di salute e all'abilità lavorativa - accertandone la piena valenza probatoria (sul tema cfr. DTF 134 V 231 consid. 5.1 con riferimenti), come pure sulla scorta dei dati economici ivi esposti,

che nel gravame in rassegna restano in particolare litigiose le valutazioni sullo stato di salute e le conseguenti ripercussioni sulla capacità lavorativa, segnatamente il preteso peggioramento dello stato valetudinario alla base della nuova domanda di prestazioni dell'8 marzo 2017, il quale avrebbe compromesso la capacità lavorativa e giustificherebbe pertanto il riconoscimento del diritto a una rendita d'invalidità del 100% dal 1° marzo 2019, in via subordinata il rinvio della causa all'autorità inferiore per riesame della documentazione,

che l'autorità giudiziaria precedente ha motivato perché, malgrado l'opinione diversa dei medici curanti, ha ritenuto concludente quanto valutato nella perizia pluridisciplinare del Servizio Accertamento Medico (SAM) del 16 agosto 2019, in seguito confermato dagli specialisti del Servizio Medico Regionale dell'UAI (SMR) nel rapporto finale del 20 settembre 2019 e nelle successive annotazioni in relazione alla nuova documentazione medica trasmessa dall'assicurato,

che in sostanza l'assicurato nelle precedenti attività di operaio e agen te di sicurezza era capace al lavoro al 75% da agosto 2014, al 60% da novembre 2018 e inabile al 100% da gennaio 2019 mentre in attività adeguate abile al 100% fino a fine ottobre 2018 e al 70% da novembre 2018, nel senso di una riduzione di rendimento,

che il ricorrente censura l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove operati dai primi giudici, ribadendo anche in questa sede la propria opinione, rispettivamente il punto di vista dei medici curanti (sulla cui opinione prudente a causa dei particolari legami che hanno con il paziente cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc) già vagliato dal Tribunale amministrativo federale, limitandosi dunque a critiche di natura meramente appellatoria (sul tema cfr. DTF 145 I 26 consid. 1.3 con riferimenti), senza però confrontarsi con le ragioni che hanno in dotto i giudici di prime cure a confermare le conclusioni della perizia del SAM e dei medici del SMR, ovvero senza dimostrare perché sarebbe stato arbitrario dare la preferenza alle conclusioni dei medici dell'UAI,

che anche la censura sulla pretesa mancata considerazione di quanto annotato dalla signora B.________ dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino non sorregge il ricorrente in quanto, oltre a essere in contrasto con la realtà fattuale,egli omette di considerare che il Tribunale amministrativo federale ha per contro già accertato come la consulente AI - che non è un medico - si sia per lo più limitata a con statare l'interruzione dei provvedimenti professionali, realtà peraltro nota ai periti del SAM,

che, in considerazione dell'assenza di un'argomentazione topica che si confronti con l'esposizione delle ragioni della sentenza impugnata, il ricorso non soddisfa manifestamente le esigenze formali minime suesposte,

che il ricorso si rileva manifestamente inammissibile e può essere de ciso secondo la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF ,

che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF) e pertanto la domanda di assistenza giudiziaria ( art. 64 LTF ) è priva d'interesse,

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta nella misura in cui non è divenuta priva d'oggetto.

3. Non si prelevano spese giudiziarie.

4. Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 13 agosto 2021

In nome della II Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Parrino

La Cancelliera: Cometta Rizzi