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9C_407/2024 KI-generiert

Tax Evasion Appeal Inadmissibility Due to Non-Payment of Advance Costs

Geschäftsnummer 9C_407/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal against a decision by the Tax Law Chamber of the Appellate Court of the Canton of Ticino related to fines for attempted tax evasion concerning cantonal and federal taxes for the fiscal years 2006-2009. The appellant also requested legal aid, which was denied, and was required to pay an advance fee for the appeal process. Despite being granted an additional non-extendable period for payment, the appellant failed to provide the necessary funds, resulting in the dismissal of the appeal for non-compliance with procedural requirements.

Legislator-Regeste

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Art. 62 cpv. 1 LTF, Art. 62 cpv. 3 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Tax Evasion Appeal Inadmissibility Due to Non-Payment of Advance Costs: The appellant also requested legal aid, which was denied, and was required to pay an advance fee for the appeal process. Despite being granted an additional non-extendable period for payment, the appellant failed to provide the necessary funds, resulting in the dismissal of the appeal for non-compliance with procedural requirements.

Schlagwörter

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Steuerhinterziehung Kostenvorschuss Zahlung der Geldbuße Steuerverfahren Vorschuss unentgeltliche Rechtspflege

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 cpv. 1 lett. a LTF

The appeal was declared inadmissible using the simplified procedure provided for by this article because the required advance payment was not made.

Art. 62 cpv. 3 LTF

The appeal was deemed inadmissible because the advance payment was not made, as dictated by this provision.

Art. 66 cpv. 1 LTF

The court costs for the federal procedure were charged to the appellant due to their being unsuccessful (soccombenza).

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_407/2024

Sentenza del 21 ottobre 2024

III Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudice federale Parrino, Presidente,

Cancelliere Savoldelli.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Divisione delle contribuzioni della Repubblica e Cantone Ticino, viale Stefano Franscini 6, 6501 Bellinzona,

opponente.

Oggetto

Multe per tentativo di sottrazione d'imposta,

imposta cantonale e imposta federale diretta,

periodi fiscali 2006-2009,

ricorso contro la sentenza della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino del 18 giugno 2024 (80.2021.128 - 80.2021.166).

Visti:

il ricorso inoltrato da A.________ al Tribunale federale il 23 luglio 2024 contro la sentenza del 18 giugno precedente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino,

la domanda di assistenza giudiziaria formulata con il gravame,

il decreto del 23 agosto 2024, con cui questa Corte ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria e ha assegnato al ricorrente un termine di 14 giorni per versare un anticipo spese di fr. 18'000.-, indicandogli che se non avesse eseguito il pagamento gli sarebbe stato fissato un termine suppletorio per provvedervi,

il decreto del 30 settembre 2024, con cui questa Corte ha assegnato al ricorrente un termine suppletorio di 10 giorni, non prorogabile, per versare l'anticipo spese, avvertendolo che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile,

considerando:

che la parte che adisce il Tribunale federale deve versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte ( art. 62 cpv. 1 LTF ),

che il Presidente della Corte stabilisce un congruo termine per il versamento dell'anticipo e, se questo scade infruttuoso, fa impartire un termine suppletorio improrogabile ( art. 62 cpv. 1 e 3 LTF ),

che, se l'anticipo non è versato nemmeno nel termine suppletorio, il Tribunale federale non entra nel merito del ricorso ( art. 62 cpv. 3 LTF ),

che l'insorgente non ha versato l'anticipo spese nel termine suppletorio impartitogli,

che, statuendo secondo la procedura semplificata prevista dall' art. 108 cpv. 1 lett. a LTF , il ricorso dev'essere pertanto dichiarato inammissibile, conformemente a quanto previsto dall' art. 62 cpv. 3 LTF ,

che le spese per la procedura giudiziaria davanti al Tribunale federale, che ha comportato la pronuncia di diversi decreti, devono essere poste a carico del ricorrente, secondo soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ),

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione alle parti, alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e all'Amministrazione federale delle contribuzioni.

Lucerna, 21 ottobre 2024

In nome della III Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Parrino

Il Cancelliere: Savoldelli