Appeal Admissibility Due to Unpaid Procedural Costs in Disability Pension Case
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal dispute concerning disability insurance, where the appellant contested a decision made by the Administrative Court regarding the admissibility of their appeal against a prior ruling by a disability insurance office that had denied their request for benefits. The Administrative Court ruled the appeal inadmissible due to the appellant's failure to pay the required court fees by a specified deadline. The appellant argued that their inability to make the payment on time was due to medical and financial difficulties, requesting the court to reconsider their situation and grant the benefits sought. Ultimately, the tribunal found the appeal to be manifestly inadmissible, emphasizing that the justification for the late payment did not satisfy the necessary legal requirements for reconsideration.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 97 cpv. 1 LTF, Art. 24 PA, Art. 37 LTAF, Art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF; Appeal Admissibility Due to Unpaid Procedural Costs in Disability Pension Case: The Administrative Court ruled the appeal inadmissible due to the appellant's failure to pay the required court fees by a specified deadline. The appellant argued that their inability to make the payment on time was due to medical and financial difficulties, requesting the court to reconsider their situation and grant the benefits sought. Ultimately, the tribunal found the appeal to be manifestly inadmissible, emphasizing that the justification for the late payment did not satisfy the necessary legal requirements for reconsideration.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible on procedural grounds due to failure to pay court fees and insufficient grounds related to the subject matter.
Used to justify the decision to waive court costs due to the peculiarities of the case.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_369/2017
Sentenza del 14 giugno 2017
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Pfiffner, Presidente,
Cancelliera Cometta Rizzi.
Partecipanti al procedimento
A.________, Spagna,
ricorrente,
contro
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (presupposto processuale),
ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 31 marzo 2017.
Visto:
il ricorso al Tribunale federale interposto il 13 maggio 2017 da A.________ contro il giudizio del 31 marzo 2017 con cui il Tribunale amministrativo federale, Corte III, ha dichiarato inammissibile il suo gravame contro la decisione del 28 settembre 2016, con cui l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la sua domanda di rendita AI,
considerando:
che per l' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso, per essere ammissibile, deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto ( art. 95 e 96 LTF ; DTF 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti ( art. 97 cpv. 1 LTF ),
che pur non dovendo essere necessariamente corretta, la motivazione deve in ogni modo essere riferita al tema della causa (cfr. DTF 123 V 335 consid. 1a pag. 336),
che il Tribunale amministrativo federale, constatato il mancato pagamento dell'anticipo spese processuali di fr. 800.- nel termine assegnatogli con decisione incidentale del 14 febbraio 2017, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso,
che il ricorrente postula l'accoglimento del gravame nel senso che egli sembra chiedere di dichiarare ammissibile il ricorso formulato a suo tempo e di riconoscergli un'incapacità permanente assoluta con diritto a percepire la prestazione economica corrispondente,
che il ricorrente allega altresì di aver potuto operare tale versamento solo non appena la sua situazione medica e finanziaria glielo aveva consentito (egli adduce la malattia che lo affligge come pure la sua precaria situazione finanziaria, che lo avrebbero costretto a ricorrere all'aiuto di un famigliare),
che il ricorrente, consapevole delle conseguenze di un pagamento tardivo (cfr. la comminatoria di inammissibilità del gravame in caso di decorso infruttuoso del termine contenuta nella decisione incidentale del 14 febbraio 2017 del Tribunale amministrativo federale) non ne contesta la tardività ma cerca semmai di giustificarla,
che però a nulla giova al ricorrente addurre che si è trovato senza sua colpa nell'impossibilità di versare tempestivamente l'anticipo spese, segnatamente a causa della sua precaria situazione valetudinaria e finanziaria, oltre che una pretesa incomprensione con la nipote sulle modalità di versamento dell'importo - questo sempre a causa del suo stato psichico - in quanto egli sembra domandare una restituzione dei termini che però deve essere richiesta all'autorità che ha impartito il termine di pagamento, in casu il Tribunale amministrativo federale ( art. 24 PA applicabile in virtù dell' art. 37 LTAF ) e che dunque su tale aspetto il ricorso è manifestamente inammissibile ( art. 108 cpv. 1 lett. a LTF ; cfr. sentenza 2C_982/2012 dell'8 ottobre 2012 consid. 3),
che infine si rileva che un gravame contenente censure di merito avverso un giudizio d'inammissibilità non soddisfa le esigenze di motivazione riferite allo specifico oggetto del litigio (cfr. art. 42 cpv. 1 e 2 LTF e art. 108 cpv. 1 lett. b LTF ; cfr. DTF 125 V 335 consid. 1b pag. 336 seg. e DTF 118 Ib 134 consid. 2 pag. 135 seg.) e pertanto anche la conclusione del ricorrente tendente al riconoscimento del diritto a prestazioni economiche non è ammissibile,
che visto quanto sopra esposto il gravame deveessere dichiarato inammissibile secondo la procedura semplificata di cui all' art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF ,
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dall'addossare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 14 giugno 2017
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Pfiffner
La Cancelliera: Cometta Rizzi