Appellants' Failure to Pay Judicial Cost Advance Renders OASI Reimbursement Challenge Inadmissible
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, several individuals filed appeals against a decision made by the Ticino Social Insurance Court, which upheld the rulings of a compensation fund demanding reimbursement of unpaid contributions by a company from 2012 to 2014. Each appellant was jointly liable for the amount owed, which totaled over 394,000 Swiss francs for each claimant. The appeals were combined due to the similar nature of the cases. However, the Tribunal required each appellant to pay an advance of 9,000 Swiss francs for judicial costs. All three appellants indicated they could not afford this payment and failed to meet the deadline set for the advance, leading to the court declaring their appeals inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 52 LAVS, Art. 24 cpv. 2 PC, Art. 71 LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF, Art. 62 cpv. 1 prima, Art. 62 cpv. 3 prima; Appellants' Failure to Pay Judicial Cost Advance Renders OASI Reimbursement Challenge Inadmissible: Each appellant was jointly liable for the amount owed, which totaled over 394,000 Swiss francs for each claimant. The appeals were combined due to the similar nature of the cases. However, the Tribunal required each appellant to pay an advance of 9,000 Swiss francs for judicial costs. All three appellants indicated they could not afford this payment and failed to meet the deadline set for the advance, leading to the court declaring their appeals inadmissible.
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KI-generiertUsed to declare the appeals inadmissible under the simplified procedure due to non-payment of advance costs.
Cited as the legal basis for not entering the merits of the appeal because the advance costs were not paid.
Cited in the reasoning regarding the general rule for court costs, and implicitly applied by the decision not to levy costs in order 4.
Used to waive the collection of court costs in the final order.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_352/2018
Sentenza del 16 luglio 2018
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Parrino, in qualità di giudice unico,
Cancelliera Cometta Rizzi.
Partecipanti al procedimento
1. A.________,
2. B.________, Italia,
3. C.________,
tutti patrocinati dall'avv. C.________,
ricorrenti,
contro
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG Servizio giuridico, Via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (presupposto processuale),
ricorsi contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 5 aprile 2018 (31.2015.15 + 16, 31.2016.1).
Visto:
il "ricorso di diritto amministrativo" (recte: ricorso in materia di diritto pubblico) interposto mediante atto di ricorso comune al Tribunale federale l'8 maggio 2018 (timbro postale) da A.________, B.________ e C.________, tutti patrocinati dall'avv. C.________, contro il giudizio del 5 aprile 2018 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, mediante il quale, dopo congiunzione delle cause, sono state confermate le decisioni su opposizioni del 13 novembre 2015 con cui la Cassa di compensazione AVS/AI/IPG ha chiesto loro il risarcimento secondo l' art. 52 LAVS del danno per contributi paritetici non versati dalla D.________ SA dal 2012 al 2014, con vincolo di solidarietà tra di loro (per B.________ e C.________ per un importo di fr. 394'105.30 e per A.________ limitatamente a fr. 394'002.-),
i decreti del 14 maggio 2018 con i quali questa Corte ha assegnato a ciascun ricorrente il termine del 29 maggio 2018 per il versamento dell'anticipo spese di fr. 9'000.-,
il decreto del 29 maggio 2018 con cui è stata concessa ai ricorrenti la proroga fino all'8 giugno 2018 del termine di pagamento dell'anticipo spese richiesta con scritto del 26 maggio 2018,
i decreti dell'11 giugno 2018 con cui il Tribunale federale, considerata la nuova richiesta di proroga, ha assegnato a ciascun ricorrente un termine suppletorio non prorogabile scadente il 25 giugno 2018 per provvedere al versamento per ogni ricorrente di fr. 9'000.-, con l'indicazione nel medesimo scritto che in mancanza del pagamento entro il termine il Tribunale federale non sarebbe entrato nel merito del gravame,
lo scritto dei ricorrenti del 25 giugno 2018,
considerando:
che i ricorsi di A.________, B.________ e C.________ concernono fatti di ugual natura e pongono gli stessi temi di diritto materiale, si giustifica la congiunzione delle cause e la resa di una sola sentenza (l' art. 24 cpv. 2 PC combinato con l' art. 71 LTF ),
che la procedura di ricorso dinanzi al Tribunale federale non è gratuita, essendo addossate di regola le spese giudiziarie alla parte soccombente ( art. 66 cpv. 1 LTF ),
che chi adisce il Tribunale federale deve inoltre versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte (art. 62 cpv. 1 prima frase LTF),
che il giudice dell'istruzione stabilisce un congruo termine per il versamento dell'anticipo o la prestazione delle garanzie, atteso che se il termine scade infruttuoso, impartisce un termine suppletorio (art. 62 cpv. 3 prima e seconda frase LTF),
che se l'anticipo non è versato o le garanzie non sono prestate nemmeno nel termine suppletorio, il Tribunale federale non entra nel merito dell'istanza (art. 62 cpv. 3 terza frase LTF),
che emerge, dagli atti in possesso di questa Corte, che i ricorrenti hanno comunicato di non avere la disponibilità per far fronte al versamento degli anticipi spese richiesti,
che i ricorrenti nei decreti dell'11 giugno 2018 erano stati espressamente resi attenti dell'improrogabilità del termine suppletorio,
che i ricorrenti nemmeno singolarmente hanno versato l'anticipo spese nel termine suppletorio improrogabile a loro impartito ( art. 48 cpv. 4 LTF ),
che, statuendo secondo la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF , i ricorsi devono essere di conseguenza dichiarati inammissibili conformemente a quanto previsto dall' art. 62 cpv. 3 LTF ,
che in merito alla censura sull'ammontare dell'anticipo spese, si rileva che l'importo di fr. 9'000.- stabilito per ogni ricorrente è conforme a quanto previsto dalla Tariffa del 31 marzo 2006 delle tasse di giustizia del Tribunale federale (RS 173.110.210.1; a fronte di un valore litigioso di fr. 394'105.30, rispettivamente fr. 394'002.-, fr. 9'000.- rientrano nei limiti edittali contemplati dalla Tariffa che prevede al n. 1 [in relazione con gli art. 51 cpv. 1 lett. a e 65 cpv. 2 LTF] una tassa di giustizia variabile da fr. 3'000.- a fr. 12'000.- per un valore litigioso tra fr. 200'000.- e fr. 500'000.-) e alle norme sulla solidarietà di cui al diritto materiale federale giusta l'art. 52 cpv. 2 seconda frase LAVS (cfr. anche sentenza 9C_114/2011 del 7 luglio 2011 consid. 7),
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dalla riscossione delle spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
1. Il ricorso di A.________ è inammissibile.
2. Il ricorso di B.________ è inammissibile.
3. Il ricorso di C.________ è inammissibile.
4. Non si prelevano spese giudiziarie.
5. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 16 luglio 2018
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Parrino
La Cancelliera: Cometta Rizzi