Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_339/2020 KI-generiert

Federal Supreme Court Dismisses Appeal Regarding Invalidity Pension Assessment

Geschäftsnummer 9C_339/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A claimant, represented by a legal professional, filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal against a decision from the Cantonal Insurance Court of Ticino dated April 27, 2020. The appeal concerns an invalidity insurance matter where the Cantonal Court upheld a decision by the Cantonal Invalidity Insurance Office to grant the claimant a half invalidity pension effective from January 1, 2018. This decision followed the claimant's third request for benefits, which was based on a multidisciplinary medical assessment finding a deterioration in her health and significant work incapacity in her usual role as a chambermaid. The appeal alleged a misjudgment of medical evidence by the Cantonal Court and questioned the impartiality of the medical experts involved. However, the Federal Tribunal reviewed the appeal and related documentation, determining the appeal lacked sufficient, relevant arguments to establish any legal violations or factual inaccuracies by the lower court.

Legislator-Regeste

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Art. 29 cpv. 1 LTF, Art. 97 cpv. 1 LTF, Art. 99 cpv. 1 LTF, Art. 99 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 64 LTF; Federal Supreme Court Dismisses Appeal Regarding Invalidity Pension Assessment: The appeal concerns an invalidity insurance matter where the Cantonal Court upheld a decision by the Cantonal Invalidity Insurance Office to grant the claimant a half invalidity pension effective from January 1, 2018. This decision followed the claimant's third request for benefits, which was based on a multidisciplinary medical assessment finding a deterioration in her health and significant work incapacity in her usual role as a chambermaid. The appeal alleged a misjudgment of medical evidence by the Cantonal Court and questioned the impartiality of the medical experts involved. However, the Federal Tribunal reviewed the appeal and related documentation, determining the appeal lacked sufficient, relevant arguments to establish any legal violations or factual inaccuracies by the lower court.

Schlagwörter

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Ruhegehalt wegen Dienstunfähigkeit halbe Rente Sachverständigengutachten Begründung in der Sache Rentenpfändung Verfassungswidrigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible based on the simplified procedure due to the manifest lack of sufficient argumentation.

Art. 64 LTF

Cited in relation to the rejection of the request for legal aid due to the manifest insufficiency of the appeal's grounds.

Art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF

Used to waive the charging of judicial costs to the losing party due to the peculiarities of the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_339/2020

Sentenza del 9 giugno 2020

II Corte di diritto sociale

Composizione

Giudice federale Parrino, Presidente,

Cancelliera Cometta Rizzi.

Partecipanti al procedimento

A.________,

patrocinata da Renzo Tagliaferri,

ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzona,

opponente.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità (presupposto processuale),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 27 aprile 2020 (32.2019.83).

Visto:

il ricorso con richiesta di gratuito patrocinio inoltrato da A.________ al Tribunale federale il 26 maggio 2020 (timbro postale) contro il giudizio del 27 aprile 2020 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,

considerando:

che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza ( art. 29 cpv. 1 LTF ), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti ( DTF 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87 e rinvii),

che per l' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso, per essere ammissibile, deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto ( art. 95 e 96 LTF ) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti ( art. 97 cpv. 1 LTF ),

che per adempiere tali esigenze la ricorrente non deve pertanto limitarsi a presentare o ribadire la propria opinione, rinviando agli atti della procedura cantonale, ma deve confrontarsi con i considerandi del giudizio impugnato ( DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 308 seg.) e dimostrare precisamente dove e perché essa ritenga che l'autorità inferiore abbia violato il diritto ( DTF 142 I 99 consid. 1.7.1 pag. 106 con riferimenti) o sia incorsa in accertamenti manifestamente inesatti ( art. 97 cpv. 1 LTF ; DTF 140 III 16 consid. 2.1. pag. 18 seg.),

che il Tribunale cantonale ha confermato il contenuto della decisione del 21 marzo 2019 con cui l'Ufficio assicurazione invalidità del Cantone Ticino (di seguito UAI) ha, nell'ambito di una terza domanda di prestazioni, riconosciuto a A.________ il diritto a mezza rendita d'invalidità con effetto dal 1° gennaio 2018,

che per giungere a tale conclusione l'autorità inferiore ha ponderato tutta la documentazione valetudinaria a disposizione, accertando la piena valenza probatoria (sul tema cfr. DTF 134 V 231 consid. 5.1 pag. 232; 125 V 351 consid. 3 pag. 352 seg.), segnatamente quella della perizia pluridisciplinare del Servizio Accertamento Medico (SAM) di Bellinzona del 15 ottobre 2018- con cui è stato appurato un peggioramento dello stato valetudinario e, dal gennaio 2017, un'inabilità nell'abituale attività di cameriera ai piani del 70% e del 60% in attività adeguate - confermata dal dott. B.________ del Servizio Medico Regionale TI/GR dell'UAI (di seguito SMR) nel suo rapporto finale del 18 ottobre 2018,

che la ricorrente si limita a suscitare, in maniera meramente appellatoria (sul tema cfr. DTF 137 IV 1 consid. 4.2.3 pag. 5) e pertanto in termini inammissibili, dubbi circa l'apprezzamento delle risultanze mediche operato dal Tribunale cantonale, senza aver dato "il peso necessario" a quanto concluso dal medico curante dott. C.________ in sede ricorsuale e omettendo di considerare che i periti incaricati dall'UAI sarebbero sempre gli stessi,

che, in merito agli scritti del dott. C.________ presentati in sede ricorsuale cantonale, il giudice dell'istanza precedente ha compiutamente illustrato il motivo per il quale ha fatto proprie le conclusioni dei periti del SAM e del dott. B.________ del SMR, ivi incluse le certificazioni pendente causa sull'assenza di novità mediche in relazione alla nuova documentazione prodotta,

che la ricorrente si riduce per lo più ad addurre che il medico curante la conosce meglio e da anni (sulla prudenza dell'opinione del medico curante a causa dei particolari legami che ha con il paziente cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), senza però dimostrare perché sarebbe stato arbitrario da parte del Tribunale cantonale dare la preferenza alle conclusioni dei periti del SAM, rispettivamente degli specialisti dell'UAI,

che nemmeno soccorre l'insorgente allegare lo scritto del dott. D.________ del 18 maggio 2020, d'acchito inammissibile in quanto costituisce un novum in senso proprio (sulla nozione e sulla distinzione con gli pseudonova, art. 99 cpv. 1 LTF , cfr. fra tante DTF 143 V 19 consid. 1.2 pag. 23 con riferimenti),

che, in merito alle censure sulla validità delle perizie redatte dai medici interni o incaricati dall'amministrazione (sul tema cfr. DTF 137 V 210 ), la ricorrente adduce unicamente che sarebbe stata valutata sempre dagli stessi periti e che nel Cantone Ticino si ritroverebbero ogni volta nelle istruttorie AI i medesimi specialisti, ciò che a suo dire sarebbe sufficiente a far dubitare della loro imparzialità,

che anche tale censura apodittica e generalizzata a tutto il Cantone Ticino si esaurisce in un'inammissibile critica appellatoria sprovvista di elementi oggettivi che dimostrino una qualsivoglia mancanza di neutralità dei periti nel caso in rassegna, la diffidenza rispetto a uno specialista deve per contro essere fondata su elementi oggettivi e deve essere rivendicata non appena nota (cfr. DTF 132 V 93 consid. 7.1 pag. 109, come pure la sentenza 9C_519/2011 del 5 aprile 2012 consid. 3.1),

che in maniera del tutto vaga e apodittica la ricorrente lamenta presunte difficoltà di comprensione linguistica nell'ambito degli accertamenti peritali, malgrado la presenza di un interprete, e sottaciute a suo dire per "timore riverenziale", senza tuttavia dimostrare di avere già sollevato la questione dinanzi al Tribunale cantonale e in precedenza, né come tale fatto sia rilevante per l'esito della controversia (cfr. a tal riguardo art. 99 LTF ),

che, in conclusione, la ricorrente non si confronta con le ragioni che hanno indotto il giudice di prime cure a ritenere il diritto a mezza rendita d'invalidità con effetto dal 1° gennaio 2018 sulla base, principalmente, della menzionata perizia pluridisciplinare del SAM - oltre che sui calcoli operati dall'UAI e peraltro nemmeno contestati - ovvero essa non dimostra il carattere arbitrario degli accertamenti di fatto compiuti dal Tribunale cantonale,

che, in considerazione dell'assenza di un'argomentazione topica che si confronti con l'esposizione delle ragioni del giudizio impugnato, il ricorso non soddisfa manifestamente le esigenze formali minime suesposte,

che pertanto, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF , il ricorso deve essere dichiarato inammissibile,

che, vista la manifesta insufficienza di motivazione del gravame, non è necessario dare seguito alla richiesta di gratuito patrocinio, mancandone i presupposti (cfr. art. 64 LTF ; cfr. ugualmente la sentenza 9C_315/2017 del 14 luglio 2017 con riferimenti),

che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si prelevano spese giudiziarie.

3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 9 giugno 2020

In nome della II Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Parrino

La Cancelliera: Cometta Rizzi