Health Insurer Debt Declaration Appeal Inadmissible
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a complaint submitted to the Federal Tribunal regarding a ruling made by the Insurance Court of a Canton, which declared the request of an individual as inadmissible due to the absence of an appealable administrative act. The individual sought to contest the existence of debts that had been established as the basis for bankruptcy notices issued by the enforcement office at the request of a health insurance provider. The applicant later attempted to complete his appeal; however, it was determined that he failed to sufficiently address the reasons for the lower court's decision, leading to the conclusion that his appeal was inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 cpv. 1 LTF, Art. 42 cpv. 2 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Health Insurer Debt Declaration Appeal Inadmissible: The individual sought to contest the existence of debts that had been established as the basis for bankruptcy notices issued by the enforcement office at the request of a health insurance provider. The applicant later attempted to complete his appeal; however, it was determined that he failed to sufficiently address the reasons for the lower court's decision, leading to the conclusion that his appeal was inadmissible.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible through the simplified procedure due to insufficient reasoning.
Used to order the appellant to bear the judicial costs because they lost the case.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_315/2008 {T 0/2}
Sentenza del 30 giugno 2008
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale U. Meyer, Presidente,
cancelliere Grisanti.
Parti
P.________,
ricorrente,
contro
Visana, Weltpoststrasse 19, 3015 Berna,
opponente.
Oggetto
Assicurazione contro le malattie,
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 18 marzo 2008.
Considerando:
che il 15 aprile 2008 (timbro postale) P.________ ha deferito al Tribunale federale il giudizio 18 marzo 2008 con il quale il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile, per mancanza di un atto amministrativo impugnabile, una sua richiesta volta a fare accertare l'inesistenza dei debiti posti a fondamento di alcune comminatorie di fallimento notificate dall'Ufficio esecuzione e fallimenti di L.________ su domanda della Cassa malati Visana,
che mediante atto 14 maggio 2008 l'interessato ha completato il proprio ricorso,
che giusta l' art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve tra l'altro contenere delle conclusioni e la loro motivazione,
che per l' art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto,
che per quanto concerne in particolare la motivazione, pur non dovendo essere necessariamente corretta, essa deve in ogni modo essere riferita al tema della causa ( DTF 123 V 335 ),
che un gravame contenente censure di merito avverso un giudizio d'inammissibilità non soddisfa la predetta esigenza di una motivazione riferita allo specifico oggetto del litigio ( DTF 123 V 335 ),
che il ricorrente non si confronta nelle debite forme - nemmeno nell'atto completivo, reso peraltro dopo la scadenza del termine ricorsuale - con i motivi che hanno indotto la Corte cantonale a ritenere inammissibile, per mancanza di decisione impugnabile, la sua domanda di accertamento negativo del debito,
che in mancanza di una argomentazione topica che risponda alle motivazioni del giudizio cantonale, il ricorso di P.________ non può essere ritenuto ricevibile,
che trattandosi di un ricorso manifestamente motivato in modo insufficiente, si può decidere di non entrarvi nel merito mediante la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF ,
che le spese giudiziarie sono poste a carico del ricorrente, soccombente ( art. 66 cpv. 1 LTF ),
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
Lucerna, 30 giugno 2008
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:
Meyer Grisanti