Suppression of AVS/AI Benefits and Denial of Suspensive Effect Due to Non-Resident Status
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA person filed a legal appeal with the Swiss Federal Tribunal challenging a decision to terminate their supplementary social security benefits under the AVS/AI scheme, effective from October 1, 2018. The cantonal compensation fund's decision to cease these benefits was upheld by the Cantonal Insurance Tribunal of Ticino, which also denied the restoration of suspensive effect to the appeal. The individual argued for the continuation of complementary benefits and medical coverage but failed to convince the courts, due in part to the lack of a valid residence permit in Switzerland, equating their situation to that of someone residing abroad and thus affecting entitlement to social benefits. The Federal Tribunal examined whether constitutional rights were violated and assessed the balance of interests between public and private claims in this context.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 98 LTF, Art. 106 cpv. 2 LTF, Art. 64 LTF, Art. 66 cpv. 2 LTF, Art. 109 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 LTF; Suppression of AVS/AI Benefits and Denial of Suspensive Effect Due to Non-Resident Status: The cantonal compensation fund's decision to cease these benefits was upheld by the Cantonal Insurance Tribunal of Ticino, which also denied the restoration of suspensive effect to the appeal. The individual argued for the continuation of complementary benefits and medical coverage but failed to convince the courts, due in part to the lack of a valid residence permit in Switzerland, equating their situation to that of someone residing abroad and thus affecting entitlement to social benefits. The Federal Tribunal examined whether constitutional rights were violated and assessed the balance of interests between public and private claims in this context.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe appeal was rejected summarily based on this provision because it was manifestly unfounded.
The appellant was denied an indemnity for costs because she was not entitled to it, as per this provision.
The Federal Tribunal exceptionally waived the collection of judicial costs based on this provision.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (3)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_287/2019
Sentenza del 28 maggio 2019
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudici federali Pfiffner, Presidente,
Glanzmann, Parrino,
Cancelliera Perrenoud.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinata da Lex et Iustitia Coronelli,
ricorrente,
contro
Cassa cantonale di compensazione Servizio prestazioni complementari, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Prestazione complementare all'AVS/AI,
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 16 aprile 2019 (33.2019.7).
Fatti:
A. Con decisione su opposizione del 2 aprile 2019 la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG (di seguito Cassa) ha confermato la sua decisione del 14 gennaio 2019 che sopprimeva le prestazioni complementari AVS/AI a A.________ con effetto dal 1° ottobre 2018. La decisione ritirava l'effetto sospensivo a un eventuale ricorso.
B. A.________ è insorta davanti al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino chiedendo, previa restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso, di annullare la decisione su opposizione, di ripristinare il versamento delle prestazioni complementari e di assicurare la copertura delle cure medico sanitarie dal 1° ottobre 2018.
Il Tribunale cantonale, con decisione del 16 aprile 2019, ha respinto la domanda di restituzione dell'effetto sospensivo.
C. A.________ ha deferito il provvedimento cantonale con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale al quale, protestate spese e ripetibili, chiede di restituire l'effetto sospensivo al gravame e di ripristinare, a titolo provvisionale, il pagamento delle prestazioni complementari e la copertura delle cure medico sanitarie a carico delle prestazioni complementari.
Diritto:
1. Decisioni riguardanti l'effetto sospensivo e gli altri provvedimenti provvisionali configurano delle decisioni in materia di misure cautelari ai sensi dell' art. 98 LTF (Seiler/von Werdt/Güngerich, Bundesgerichtsgesetz [BGG], 2015, n. 7 ad art. 98 LTF ), contro le quali il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali. Il Tribunale federale esamina la violazione di questi diritti solo se il ricorrente ha debitamente sollevato e motivato tali censure ( art. 106 cpv. 2 LTF , BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2a edizione, 2014, n. 5 ad art. 98 LTF ).
2. Per giurisprudenza, la questione se nel singolo caso l'effetto sospensivo vada mantenuto o revocato deve fondarsi su motivi chiari e convincenti e risultare da una ponderazione degli interessi pubblici e privati in discussione. L'autorità chiamata a pronunciarsi in tal senso fonda di principio la sua decisione sui documenti agli atti, che esamina in un giudizio in cui la ponderazione degli interessi avviene "prima facie". Essa beneficia in questo ambito di un ampio potere di apprezzamento ( DTF 129 II 286 consid. 3 pag 289 segg.). Per quanto appaia manifesto, può tenere conto anche del presumibile esito della lite ( DTF 117 V 185 consid. 2b pag. 191).
3. Nell'evenienza concreta la Corte cantonale ha giustamente considerato che la ricorrente non è più titolare di un permesso di dimora che l'autorizzi a restare in Svizzera come risulta dalle sentenze del Tribunale federale del 12 giugno e 10 agosto 2018 che la riguardano (sentenze 2C_205/2017 e 2F_12/2018). La sua situazione deve essere equiparata a quella di chi risiede all'estero. Inoltre, per giurisprudenza costante, pendente causa l'interesse pubblico a non versare le prestazioni sociali prevale su quello della richiedente, quest'ultima potendo nell'ipotesi di una reiezione del ricorso, incontrare maggiore difficoltà a restituirli ( DTF 119 V 503 consid. 4 pag. 507 e sentenza 9C_647/2015 consid. 3). La ricorrente da parte sua invoca una serie di norme costituzionali e convenzionali senza spiegare nella dovuta forma in che modo esse sarebbero in concreto state violate dal giudice cantonale. Il ricorso è pertanto ai limiti dell'ammissibilità (art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF). Il solo fatto di riportare di avere 70 anni e di avere gravi problemi di salute, peraltro non documentati, non giustifica perché questo suo interesse dovrebbe prevalere su quello pubblico sopra citato. Come indicato dal Tribunale cantonale la ricorrente non presenta uno stato di salute incompatibile con un suo rientro in Italia, dove peraltro potrebbe essere curata per i suoi asseriti problemi di salute. Il mancato ripristino del versamento delle prestazioni complementari, come pure della copertura delle spese medico sanitarie in Svizzera, sia pure a titolo cautelativo, non viola nessuno dei numerosi principi costituzionali invocati. Per riallacciarsi alla giurisprudenza sopracitata, neppure il presumibile esito del gravame gioca in favore della ricorrente. Il ricorso si rivela pertanto manifestamente infondato e deve essere respinto con motivazione sommaria in applicazione dell' art. 109 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 LTF .
4. L'emanazione della presente sentenza rende priva d'oggetto la domanda di effetto sospensivo e quella relativa agli altri provvedimenti cautelativi per la procedura federale.
5. Visto l'esito del ricorso, la ricorrente, peraltro rappresentata da una persona non iscritta all'albo degli avvocati, non ha diritto a un'indennità per le spese ripetibili ( art. 64 LTF ). In applicazione dell' art. 66 cpv. 2 LTF si può eccezionalmente rinunciare a prelevare spese giudiziarie. La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente volta ad ottenere la dispensa dal pagamento delle spese giudiziarie è pertanto priva di oggetto.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 28 maggio 2019
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Pfiffner
La Cancelliera: Perrenoud