Client Appeal Against Cantonal Insurance Court Decision Rejected for Lack of Subject-Matter Jurisdiction
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA person from Italy filed a recourse against an Italian company, contesting a decision by the Tribunal of the Insurance Court of the Canton of Ticino, which declared their previous appeal inadmissible due to lack of jurisdiction. The individual sought various outcomes including damages from the company, the issuance of an international personal identity document, the release of payments allegedly withheld since 2014, and the disbursement of amounts related to reported inheritance claims. However, the appeal was dismissed by the Swiss Federal Tribunal because it did not address the jurisdiction issue, and the claims were considered irrelevant to the competence of Swiss courts.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 cpv. 2 LTF, Art. 97 cpv. 1 LTF, Art. 42 cpv. 7 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF, Art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF; Client Appeal Against Cantonal Insurance Court Decision Rejected for Lack of Subject-Matter Jurisdiction: The individual sought various outcomes including damages from the company, the issuance of an international personal identity document, the release of payments allegedly withheld since 2014, and the disbursement of amounts related to reported inheritance claims. However, the appeal was dismissed by the Swiss Federal Tribunal because it did not address the jurisdiction issue, and the claims were considered irrelevant to the competence of Swiss courts.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible under the simplified procedure.
The Tribunal reserved the right not to follow up on similar writings ('si riserva di non dare più alcun seguito a scritti analoghi').
The court waived the collection of judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_281/2021
Sentenza del 25 maggio 2021
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Parrino, Presidente,
Cancelliere Bernasconi.
Partecipanti al procedimento
A.________, Italia,
ricorrente,
contro
Compagnia B.________, Italia,
opponente.
Oggetto
Assicurazione contro le malattie (presupposto processuale),
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 29 marzo 2021 (36.2021.18).
Visto:
la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 29 marzo 2021 che ha dichiarato irricevibile per incompetenza (sentenza cantonale, pag. 5 quarto paragrafo) il ricorso inoltrato da A.________ con lo scritto del 15 marzo 2021,
il ricorso di A.________ con cui chiede la condanna al risarcimento danni della Compagnia B.________ (polizza n. XXX), il rilascio del "documento di identità personale della sottoscritta con valenza internazionale (cosiddetto libretto rosso della Svizzera) ", lo sblocco dal 2014 dei "pagamenti di mia spettanza, sottrattimi (senza titolo) ad oggi" e l'erogazione della "somma di cui alle successioni ereditarie da me sottoscritta denunciate all'Agenzia delle entrate",
considerando:
che quando è contestata in sede di ricorso una decisione d'inammissibilità, come quella resa dal Tribunale cantonale delle assicurazioni, l'oggetto del contendere è limitato a tale aspetto ( DTF 144 II 184 consid. 1.1),
che a norma dell' art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto ( art. 95 o 96 LTF ) o contiene accertamenti manifestamente errati ( art. 97 cpv. 1 LTF ),
che la ricorrente non si esprime in alcun modo sulla competenza materiale del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino a decidere sulle pretese da lei sottoposte, ma si limita a recriminare in maniera particolarmente disordinata su diversi aspetti differenti l'uno dall'altro,
che pertanto il ricorso sfugge a ogni esame di merito,
che a titolo puramente abbondanziale si rileva come non si comprende proprio da dove deriverebbe la competenza dei tribunali svizzeri a statuire su domande di risarcimento nei confronti della Compagnia B.________, su asserite pretese di pagamento denunciate all'Agenzia italiana delle entrate o sull'emissione di documenti di identità per cittadini esteri,
che in ogni caso il Tribunale federale non è un'autorità di vigilanza, la quale verifica l'operato generale dei tribunali cantonali e delle amministrazioni statali e a cui si possono rivolgere richieste di parere (sentenza 8C_141/2019 del 7 marzo 2019 consid. 1.4),
che il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso secondo la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF ,
che si prescinde dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
che il Tribunale federale si riserva di non dare più alcun seguito a scritti analoghi relativi a questa o altre pratiche ( art. 42 cpv. 7 LTF ),
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
Lucerna, 25 maggio 2021
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Parrino
Il Cancelliere: Bernasconi