Disability Insurance Appeal Rejected for Formal Defects
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal dispute concerning disability insurance, where an individual residing in Italy filed an appeal against a decision made by the Federal Administrative Court. The appellant argued that the previous ruling was incorrect; however, the Swiss Federal Tribunal found that the appeal did not meet the required formalities as it failed to satisfactorily demonstrate how the lower court's findings were manifestly inaccurate or violated legal standards. Additionally, the appellant introduced new evidence beyond the permissible time frame, leading the tribunal to declare the appeal inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 97 cpv. 1 LTF, Art. 99 cpv. 1 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF; Disability Insurance Appeal Rejected for Formal Defects: The appellant argued that the previous ruling was incorrect; however, the Swiss Federal Tribunal found that the appeal did not meet the required formalities as it failed to satisfactorily demonstrate how the lower court's findings were manifestly inaccurate or violated legal standards. Additionally, the appellant introduced new evidence beyond the permissible time frame, leading the tribunal to declare the appeal inadmissible.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on the simplified procedure outlined in this article.
Used in the decision not to levy judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_277/2012 {T 0/2}
Sentenza del 22 maggio 2012
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale U. Meyer, Presidente,
cancelliere Grisanti.
Partecipanti al procedimento
M.________, Italia, patrocinato dall'avv. Arianna Mazzone, Italia,
ricorrente,
contro
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,
ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 13 febbraio 2012.
Visto:
il ricorso del 23 marzo 2012 (timbro postale) contro il giudizio del 13 febbraio 2012 del Tribunale amministrativo federale, Corte III,
considerando:
che secondo l' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve contenere, tra le altre cose, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto,
che nel caso di specie il ricorso non soddisfa queste esigenze formali minime poiché non spiega in quale misura l'accertamento dei primi giudici sarebbe stato svolto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario ( DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62), o in violazione del diritto ( art. 97 cpv. 1 LTF ),
che in effetti, senza confrontarsi adeguatamente con l'insieme degli elementi considerati dalla precedente istanza, il ricorrente si limita a criticare in maniera appellatoria - e dunque inammissibile - la pronuncia impugnata e non dimostra perché la conclusione dei primi giudici sarebbe manifestamente insostenibile,
che per il resto egli adduce fatti e mezzi di prova nuovi inammissibili ( art. 99 cpv. 1 LTF ) ed esulanti dal limite temporale che definisce il potere di esame di questa Corte ( DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220),
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF , il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile,
che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF, non si prelevano spese giudiziarie,
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 22 maggio 2012
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Meyer
Il Cancelliere: Grisanti