Federal Tribunal Dismisses Health Insurance Appeal for Failure to Pay Cost Advance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal dispute concerning health insurance, initiated by a party who filed a recourse against a judgment made by the Cantonal Tribunal of insurance. The recourse was submitted after the claimant sought judicial assistance and faced issues regarding the payment of advance fees for the judicial process. Despite efforts to challenge decisions regarding assistance and fee payments, the claimant ultimately failed to meet the specified deadline for the advance payment, leading to the declaration of the recourse as inadmissible by the Federal Tribunal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 66 cpv. 1 LTF, Art. 62 cpv. 1 prima, Art. 62 cpv. 3 LTF, Art. 108 al. 1 lett. a LTF, Art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF; Federal Tribunal Dismisses Health Insurance Appeal for Failure to Pay Cost Advance: The recourse was submitted after the claimant sought judicial assistance and faced issues regarding the payment of advance fees for the judicial process. Despite efforts to challenge decisions regarding assistance and fee payments, the claimant ultimately failed to meet the specified deadline for the advance payment, leading to the declaration of the recourse as inadmissible by the Federal Tribunal.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on the simplified procedure outlined in this article.
The primary reason for declaring the appeal inadmissible was the failure to pay the required advance payment as stipulated in this article.
The court decided to waive the collection of court fees for this decision on inadmissibility.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_267/2015
Sentenza del 3 dicembre 2015
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Parrino, in qualità di giudice unico,
Cancelliera Cometta Rizzi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Xenia Peran,
ricorrente,
contro
Helsana Assicurazioni SA,
via Nizzola 1b, 6500 Bellinzona,
opponente,
Oggetto
Assicurazione contro le malattie (presupposto processuale),
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 26 febbraio 2015.
Visto:
il ricorso del 23 aprile 2015 (timbro postale) contro il giudizio del 26 febbraio 2015 del Tribunale delle assicurazioni del cantone Ticino e la domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio,
il decreto del 9 settembre 2015 con cui il Tribunale federale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio ritenendo, a un primo esame, le conclusioni del ricorso prive di probabilità di successo e ha fissato ad A.________ un termine di 14 giorni per versare un anticipo spese di fr. 800.-,
la domanda di proroga del pagamento dell'anticipo spese del 9 ottobre 2015 di A.________ e il successivo decreto del 12 ottobre 2015 di concessione fino al 23 ottobre 2015,
lo scritto del 28 ottobre 2015 (timbro postale) con cui A.________, previa rinuncia della domanda di gratuito patrocino, ha chiesto il riesame della decisione nel senso di concedergli l'assistenza giudiziaria, subordinatamente di rinunciare all'anticipo spese,
il decreto del 4 novembre 2015 con il quale è stato assegnato ad A.________ un termine suppletorio, non prorogabile, scadente il 16 novembre 2015 per versare l'anticipo spese di fr. 800.-, avvertendolo che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile,
la lettera del 18 novembre 2015 (timbro postale) in cui A.________ ribadisce la richiesta di riesame della decisione e concessione dell'assistenza giudiziaria, in subordine la rinuncia all'anticipo spese,
considerando:
che la procedura di ricorso dinanzi al Tribunale federale non è gratuita, essendo addossate di regola le spese giudiziarie alla parte soccombente ( art. 66 cpv. 1 LTF ),
che chi adisce il Tribunale federale deve inoltre versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte (art. 62 cpv. 1 prima frase LTF),
che il ricorrente non ha versato l'anticipo spese nel termine suppletorio impartitogli,
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all' art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF , il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato inammissibile conformemente a quanto previsto dall' art. 62 cpv. 3 LTF ,
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dalla riscossione di spese per questa sentenza d'inammisibilità (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione alle parti, a B.________, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
Lucerna, 3 dicembre 2015
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Parrino
La Cancelliera: Cometta Rizzi