Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_264/2021 KI-generiert

Claimant v. Cantonal Insurance Tribunal (Invalidity Pension Denial)

Geschäftsnummer 9C_264/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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An individual appealed to the Swiss Federal Tribunal seeking a continuation of their full disability pension beyond June 30, 2020, after it was initially awarded by the Invalidity Insurance Office of the Canton of Ticino for the period from October 1, 2019, to June 30, 2020. The Cantonal Insurance Tribunal had previously dismissed the individual's appeal for an extension, determining based on medical assessments and economic data that the individual had a full capacity to work in suitable activities from March 22, 2020. The appellant argued that their incapacitating pain prevented any form of employment, but the Cantonal Tribunal had favored the conclusions drawn by the medical experts from the Invalidity Insurance Office over those of the appellant's doctors. The individual's appeal to the Federal Tribunal included additional medical documents, which were not considered since they were either new post-judgment evidence or not submitted earlier despite being available. The Tribunal reviewed the appeal for admissibility along procedural lines.

Legislator-Regeste

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Art. 29 cpv. 1 LTF, Art. 97 cpv. 1 LTF, Art. 16 LPGA, Art. 88a cpv. 1 OAI, Art. 99 cpv. 1 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF; Claimant v. Cantonal Insurance Tribunal (Invalidity Pension Denial): The Cantonal Insurance Tribunal had previously dismissed the individual's appeal for an extension, determining based on medical assessments and economic data that the individual had a full capacity to work in suitable activities from March 22, 2020. The appellant argued that their incapacitating pain prevented any form of employment, but the Cantonal Tribunal had favored the conclusions drawn by the medical experts from the Invalidity Insurance Office over those of the appellant's doctors. The individual's appeal to the Federal Tribunal included additional medical documents, which were not considered since they were either new post-judgment evidence or not submitted earlier despite being available. The Tribunal reviewed the appeal for admissibility along procedural lines.

Schlagwörter

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Ruhegehalt wegen Dienstunfähigkeit neues Beweismittel Rechtsgutachten sozialversicherungsrechtliche Streitigkeit medizinische Gründe Feststellung der Erwerbsfähigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 cpv. 1 lett. b LTF

Used to decide on the appeal using the simplified procedure because it was manifestly inadmissible.

art. 64 LTF

Cited in relation to the request for legal aid, which was deemed devoid of interest.

art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF

Used to waive the imposition of judicial costs on the losing party due to the peculiarities of the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_264/2021

Sentenza del 6 luglio 2021

II Corte di diritto sociale

Composizione

Giudice federale Parrino, Presidente,

Cancelliera Cometta Rizzi.

Partecipanti al procedimento

A.________,

patrocinato dall'avv. Cesare Lepori,

ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzona,

opponente.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità (presupposto processuale),

ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 22 marzo 2021 (32.2021.10).

Visto:

la decisione del 10 dicembre 2020, con cui l'Ufficio assicurazione invalidità del Cantone Ticino (di seguito UAI) ha attribuito ad A.________ una rendita intera d'invalidità temporanea dal 1° ottobre 2019 al 30 giugno 2020,

la sentenza del 22 marzo 2021 con la quale il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il gravame del 26 gennaio 2021, con cui A.________ ha chiesto il riconoscimento di una rendita d'invalidità intera anche successivamente al 30 giugno 2020,

il ricorso "di diritto amministrativo" con domanda di gratuito patrocinio inoltrato dall'assicurato al Tribunale federale il 10 maggio 2021 (timbro postale) contro tale sentenza,

considerando:

che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza ( art. 29 cpv. 1 LTF ), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti ( DTF 143 IV 85 consid. 1.1 e rinvii),

che per l' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso, per essere ammissibile, deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto ( art. 95 e 96 LTF ) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti ( art. 97 cpv. 1 LTF ),

che il Tribunale cantonale ha confermato il contenuto della decisione dell'UAI dopo ponderazione di tutta la documentazione medica a disposizione - in relazione allo stato di salute e all'abilità lavorativa - accertandone la piena valenza probatoria (sul tema cfr. DTF 134 V 231 consid. 5.1 con riferimenti), come pure sulla scorta dei dati economici ivi esposti,

che in particolare la Corte cantonale, in base alle conclusioni del Servizio Medico Regionale dell'UAI (SMR), ribadite più volte anche dopo esame dei molteplici referti dei medici curanti, trasmessi sia nel procedimento dinanzi all'UAI che nel corso della procedura giudiziaria nell'istanza precedente, ha accertato una capacità lavorativa totale in attività adatte, ovvero fermo restando i limiti funzionali e di carico individuati dal SMR, dal 22 marzo 2020,

che in considerazione dell'assenza di contestazione del calcolo dell'UAI in applicazione del metodo di raffronto dei redditi ( art. 16 LPGA ) la Corte cantonale ha rinunciato a verifiche supplementari e confermato il grado di invalidità del 17%, con la conseguente soppressione della rendita dal 1° luglio 2020, ovvero tre mesi dopo l'intervenuto miglioramento ( art. 88a cpv. 1 OAI ),

che il ricorrente postula una rendita d'invalidità anche dopo il 30 giugno 2020, in quanto a suo dire i dolori invalidanti non gli consentono alcuna attività lavorativa,

che l'insorgente si limita a esporre la propria opinione, rispettivamente il punto di vista dei medici curanti già vagliato dal Tribunale cantonale, limitandosi dunque a critiche di natura meramente appellatoria (sul tema cfr. DTF 145 I 26 consid. 1.3 con riferimenti), senza però dimostrare perché sarebbe stato arbitrario da parte del Tribunale cantonale dare la preferenza alle conclusioni dei medici dell'UAI,

che nemmeno sorreggono il ricorrente gli atti prodotti con il ricorso, in quanto in particolare la lettera del 1° febbraio 2021 del dott. B.________ dell'Ospedale X.________ costituisce uno pseudonova e il ricorrente stesso non dimostra di non avere potuto trasmetterla al Tribunale cantonale prima della sentenza del 22 marzo 2021 mentre la convocazione del 22 aprile 2021 presso il Servizio di neurochirurgia dell'Ospedale Y.________ - con il rilievo che il referto verrà trasmesso al Tribunale federale non appena possibile - è d'acchito inammissibile poiché costituisce un nova in senso proprio (sulla nozione e sulla distinzione tra nova e pseudonova, art. 99 cpv. 1 LTF , cfr. fra tante DTF 143 V 19 consid. 1.2 con riferimenti),

che, in considerazione dell'assenza di un'argomentazione topica che si confronti con l'esposizione delle ragioni della sentenza impugnata, il ricorso non soddisfa manifestamente le esigenze formali minime suesposte,

che il ricorso si rileva manifestamente inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF ,

che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF) e pertanto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio ( art. 64 LTF ) è priva d'interesse,

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta nella misura in cui non è divenuta priva d'oggetto.

3. Non si prelevano spese giudiziarie.

4. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 6 luglio 2021

In nome della II Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Parrino

La Cancelliera: Cometta Rizzi