Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_245/2021 KI-generiert

Overpayment Repayment Obligation and Appeal Admissibility

Geschäftsnummer 9C_245/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who appealed against a decision by the Cassa cantonale di compensazione of the canton of Ticino, which rejected his request for a waiver from reimbursing CHF 15,400 in supplementary benefits that were mistakenly paid from April 1, 2013. The individual, born in 1980 and receiving a disability pension since 2012, had failed to inform the authorities that he began sharing his home with two other people as of January 1, 2013. The Ticino Insurance Court upheld the decision and denied the request for waiver, citing a lack of good faith due to this omission. The individual filed a federal appeal on April 28, 2021, seeking either a waiver or an adjustment of the repayment installments, but allegedly did not adequately address the reasons provided in the previous ruling, instead focusing on his financial difficulties.

Legislator-Regeste

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Art. 29 cpv. 1 LTF, Art. 4 OPGA, Art. 31 LPGA, Art. 24 OPC-AVS, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF; Overpayment Repayment Obligation and Appeal Admissibility: The individual, born in 1980 and receiving a disability pension since 2012, had failed to inform the authorities that he began sharing his home with two other people as of January 1, 2013. The Ticino Insurance Court upheld the decision and denied the request for waiver, citing a lack of good faith due to this omission. The individual filed a federal appeal on April 28, 2021, seeking either a waiver or an adjustment of the repayment installments, but allegedly did not adequately address the reasons provided in the previous ruling, instead focusing on his financial difficulties.

Schlagwörter

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Schuldentilgung unrechtmässig bezogene Leistungen Pflichtverletzung Residenzpflicht Rentenverrechnung Verpflichtung zur Geldzahlung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF

The appeal was declared inadmissible and decided under the simplified procedure based on this article.

Art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF

The court decided to waive the imposition of judicial costs due to the peculiarities of the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_245/2021

Sentenza del 15 giugno 2021

II Corte di diritto sociale

Composizione

Giudice federale Parrino, Presidente,

Cancelliera Cometta Rizzi.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Cassa cantonale di compensazione, Ufficio delle prestazioni, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,

opponente.

Oggetto

Prestazione complementare all'AVS/AI (presupposto processuale),

ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 1° aprile 2021 (33.2021.1).

Visto:

la decisione del 30 dicembre 2019, confermata su opposizione il 23 dicembre 2020, con cui la Cassa di compensazione AVS/AI/IPG del Cantone Ticino (di seguito Cassa) ha rifiutato ad A.________ - nato nel 1980 e beneficiario di una rendita d'invalidità dal 2012 - la domanda del 19 dicembre 2019 di condono della restituzione di fr. 15'400.- per prestazioni complementari versate a torto dal 1° aprile 2013,

la sentenza del 1° aprile 2021 con la quale il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il ricorso contro la decisione su opposizione del 23 dicembre 2020,

il ricorso di A.________ inoltrato al Tribunale federale il 28 aprile 2021 (timbro postale) contro tale sentenza,

la comunicazione del 30 aprile 2021 con cui, per ordine del Presidente della II Corte di diritto sociale, l'interessato è stato tra l'altro informato che, per essere ricevibile, l'atto di ricorso deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali ritiene di poter chiedere un altra sentenza,

l'indicazione in tale scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembrano essere soddisfatte e l'avvertimento che il vizio può essere sanato entro il termine di ricorso, non prorogabile, indicato nella querelata sentenza,

considerando:

che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere di cognizione la sua competenza ( art. 29 cpv. 1 LTF ), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (cfr. DTF 143 IV 85 consid. 1.1),

che per l' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso, per essere ammissibile, deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti,

che il Tribunale cantonale ha confermato la decisione di rifiuto del condono, difettando il presupposto della buona fede ( art. 4 OPGA ), in quanto dagli accertamenti effettuati è emerso che il ricorrente aveva violato il suo obbligo di informazione nei confronti della Cassa ( art. 31 LPGA e art. 24 OPC-AVS/AI ), avendo omesso di comunicarle che dal 1° gennaio 2013 egli aveva iniziato a condividere la sua abitazione con due persone,

che con il proprio gravame il ricorrente, posto in evidenza di essere al beneficio dell'aiuto sociale, domanda il condono o l'adeguamento delle rate mensili del restante debito di restituzione,

che pertanto il ricorrente omette completamente di confrontarsi con i considerandi della sentenza impugnata ( DTF 139 I 306 consid. 1.2), rispettivamente non censura la sentenza cantonale ma si limita a esporre, per di più in maniera appellatoria (sul tema cfr. DTF 145 I 26 consid. 1.3 con riferimenti), la sua difficile situazione finanziaria,

che, in considerazione dell'assenza di un'argomentazione topica che si confronti con l'esposizione delle ragioni della sentenza impugnata, il ricorso non soddisfa manifestamente le esigenze formali minime suesposte,

che, il ricorso si rileva manifestamente inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF ,

che la richiesta di cancellazione del debito dal registro dell'Ufficio Esecuzioni X.________ è pure inammissibile, nella misura in cui esula dall'oggetto del presente litigio,

che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si prelevano spese giudiziarie.

3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 15 giugno 2021

In nome della II Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Parrino

La Cancelliera: Cometta Rizzi