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9C_241/2022 KI-generiert

Appeal Inadmissible: Failure to Meet Procedural Requirements in Disability Insurance Case

Geschäftsnummer 9C_241/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A claimant, who previously worked in roles such as restocking and cleaning assistant, contested a decision by the Ticino Cantonal Office for Disability Insurance that granted her varying levels of disability pension from November 1, 2015, to May 1, 2020. The Ticino Insurance Tribunal had rejected her appeal for a full pension starting November 1, 2015. She then appealed to the Swiss Federal Tribunal, challenging the medical evaluations that influenced the decision, arguing that the court had disregarded her medical condition as assessed by her doctors. However, the Tribunal upheld the earlier decisions, declaring the claimant's appeal inadmissible as it failed to adequately address the legal reasoning of the previous ruling or demonstrate that a legal violation had occurred. The new medical evidence submitted by the claimant was considered inadmissible since it pertained to a period after the initial decision.

Legislator-Regeste

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Art. 97 cpv. 1 LTF, Art. 99 cpv. 1 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 68 LTF, Art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF; Appeal Inadmissible: Failure to Meet Procedural Requirements in Disability Insurance Case: The Ticino Insurance Tribunal had rejected her appeal for a full pension starting November 1, 2015. She then appealed to the Swiss Federal Tribunal, challenging the medical evaluations that influenced the decision, arguing that the court had disregarded her medical condition as assessed by her doctors. However, the Tribunal upheld the earlier decisions, declaring the claimant's appeal inadmissible as it failed to adequately address the legal reasoning of the previous ruling or demonstrate that a legal violation had occurred. The new medical evidence submitted by the claimant was considered inadmissible since it pertained to a period after the initial decision.

Schlagwörter

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Invalidenversicherungsleistungen Prozessvoraussetzung Invalidenversicherung medizinische Gründe Revision unzumutbar trotz gesundheitlicher Beeinträchtigung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF

The appeal was declared inadmissible based on this simplified procedure provision.

Art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF

Waives the imposition of judicial costs in consideration of the circumstances of the case.

Art. 68 LTF

Determines that the appellant is not entitled to cost reimbursement (a contrario).

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_241/2022

Sentenza del 30 giugno 2022

II Corte di diritto sociale

Composizione

Giudice federale Parrino, Presidente,

Cancelliera Cometta Rizzi.

Partecipanti al procedimento

A.________,

patrocinata dall'avv. Cesare Lepori,

ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzona,

opponente.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità (presupposto processuale),

ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 21 marzo 2022 (32.2022.4).

Visto:

la decisione 29 novembre 2021 con cui l'Ufficio assicurazione invalidità del Cantone Ticino (di seguito UAI) ha riconosciuto ad A.________, nata nel 1964, da ultimo attiva come addetta al rifornimento e ausiliaria di pulizie, il diritto a una rendita d'invalidità intera dal 1° novembre 2015, mezza dal 1° settembre 2016, intera dal 1° agosto 2017, di tre quarti dal 1° aprile 2019, intera dal 1° febbraio 2020 e di tre quarti dal 1° maggio 2020,

la sentenza del 21 marzo 2022 con cui il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il gravame di A.________, con cui chiedeva sostanzialmente una rendita d'invalidità intera dal 1° novembre 2015,

il ricorso "di diritto amministrativo" (recte ricorso in materia di diritto pubblico) del 9 maggio 2022(timbro postale) inoltrato da A.________ al Tribunale federale contro tale sentenza,

considerando:

che per l' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso, per essere ammissibile, deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto ( art. 95 e 96 LTF ) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti ( art. 97 cpv. 1 LTF ),

che per adempiere tali esigenze la ricorrente non deve limitarsi a presentare o ribadire la propria opinione, rinviando agli atti della procedura cantonale, ma deve confrontarsi con i considerandi del giudizio impugnato ( DTF 139 I 306 consid. 1.2) e dimostrare con precisione dove e perché lei ritenga che l'autorità inferiore abbia violato il diritto ( DTF 142 I 99 consid. 1.7.1 con riferimenti) o sia incorsa in accertamenti manifestamente inesatti ( art. 97 cpv. 1 LTF ; DTF 147 V 35 consid. 4.2),

che il Tribunale cantonale ha confermato il contenuto della decisione dell'UAI dopo ponderazione di tutta la documentazione medica a disposizione - in relazione allo stato di salute e all'abilità lavorativa della ricorrente prima dell'emanazione della decisione impugnata - conferendo in particolare piena valenza probatoria (sul tema cfr. DTF 134 V 231 consid. 5.1 con riferimenti) alle conclusioni peritali del Servizio Accertamento Medico (SAM), confermate dai medici del Servizio Medico Regionale dell'UAI (SMR),

che la ricorrente censura la valutazione della situazione medica, in sintesi contesta l'accertamento dei fatti operato dalla Corte cantonale, limitandosi però a esporre la propria opinione, rispettivamente il punto di vista dei medici curanti (sull'opinione prudente delle indicazioni dei medici curanti a causa dei particolari legami che hanno con il paziente, cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc) già vagliato dal Tribunale cantonale, formulando dunque critiche di natura meramente appellatoria (sul tema cfr. DTF 145 I 26 consid. 1.3 con riferimenti), pertanto in termini inammissibili in questa sede, senza dimostrare perché sarebbe stato arbitrario da parte del Tribunale cantonale dare la preferenza alle conclusioni degli specialisti dell'UAI, sia sullo stato valetudinario che sulle conseguenti ripercussioni sulla capacità lavorativa,

che neppure la nuova documentazione medica allegata al gravame sorregge la ricorrente in quanto, oltre che essere d'acchito inammissibile poiché costituisce un novum in senso proprio - sulla nozione e sulla distinzione tra nova e pseudonova, art. 99 cpv. 1 LTF , cfr. fra tante DTF 143 V 19 consid. 1.2 con riferimenti - essa riferisce in sostanza un preteso peggioramento delle numerose patologie della ricorrente, che esula però dalla presente vertenza, in quanto successivo alla decisione del 29 novembre 2021 dell'UAI che delimita il potere cognitivo dal profilo materiale e temporale (sul tema cfr. DTF 144 V 210 consid. 4.3.1, come pure DTF 129 V 354 consid. 1) e dovrà pertanto, se del caso, essere oggetto di una nuova domanda,

che, in considerazione dell'assenza di un'argomentazione topica che si confronti con l'esposizione delle ragioni della sentenza impugnata, il ricorso non soddisfa manifestamente le esigenze formali minime suesposte,

che il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF ,

che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),

che, considerato l'esito del litigio, la ricorrente non ha diritto alle ripetibili richieste ( art. 68 LTF a contrario),

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si prelevano spese giudiziarie.

3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 30 giugno 2022

In nome della II Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Parrino

La Cancelliera: Cometta Rizzi