Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_23/2012 KI-generiert

Appeal on Interlocutory Suspension of Effect of Pension Reduction Decision Inadmissible

Geschäftsnummer 9C_23/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who contested a decision made by the local disability insurance office that reduced their disability pension from a full amount to a quarter. Following this reduction, the individual appealed to the local insurance court, requesting the reinstatement of the full pension and an immediate suspension of the new reduced amount while the appeal was pending. However, their request for a suspension was denied by the court. In response, the individual escalated the matter to the Federal Tribunal, seeking to annul the court's denial of the suspension and to obtain the full pension during the appeal process. The Tribunal determined that the appeal was inadmissible due to the lack of constitutional claims or adequately motivated legal grievances.

Legislator-Regeste

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Art. 93 LTF, Art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, Art. 98 LTF, Art. 106 cpv. 2 LTF, Art. 90 cpv. 1 lett. b OG, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF; Appeal on Interlocutory Suspension of Effect of Pension Reduction Decision Inadmissible: Following this reduction, the individual appealed to the local insurance court, requesting the reinstatement of the full pension and an immediate suspension of the new reduced amount while the appeal was pending. However, their request for a suspension was denied by the court. In response, the individual escalated the matter to the Federal Tribunal, seeking to annul the court's denial of the suspension and to obtain the full pension during the appeal process. The Tribunal determined that the appeal was inadmissible due to the lack of constitutional claims or adequately motivated legal grievances.

Schlagwörter

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Rentensistierung Zwischenentscheid Invaliditätsversicherung materielle Überprüfung Viertelsrente Leistungskürzung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF

Used to rule on the appeal using the simplified procedure because of its inadmissibility.

Art. 65 cpv. 4 lett. a LTF

Cited in conjunction with Art. 66 LTF regarding the allocation of costs.

Art. 66 cpv. 1 LTF

Cited as the legal basis for imposing the judicial costs on the appellant following her defeat.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_23/2012 {T 0/2}

Sentenza del 30 gennaio 2012

II Corte di diritto sociale

Composizione

Giudice federale U. Meyer, Presidente,

cancelliere Grisanti.

Partecipanti al procedimento

M._________, patrocinata dall'avv. Andrea Bersani,

ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,

opponente.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 22 dicembre 2011.

Considerando:

che per decisione 29 settembre 2011 (preavvisata il 10 giugno 2011) l'Ufficio AI del cantone Ticino (UAI) ha ridotto per via di revisione, da intera a un quarto, la rendita d'invalidità fin lì versata a M._________,

che l'UAI con detta decisione ha nel contempo anche tolto l'effetto sospensivo a un eventuale ricorso,

che l'assicurata si è aggravata al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino al quale ha chiesto di ripristinare il diritto alla rendita intera come pure l'effetto sospensivo del suo ricorso,

che il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni ha respinto la richiesta di restituzione dell'effetto sospensivo con decreto del 22 dicembre 2011,

che M._________ ha presentato ricorso al Tribunale federale al quale chiede di annullare il predetto decreto e di concedere l'effetto sospensivo al ricorso pendente presso l'istanza precedente,

che non sono state chieste osservazioni al gravame,

che le decisioni concernenti l'effetto sospensivo sono decisioni incidentali che possono essere impugnate solo alle condizioni dell' art. 93 LTF ,

che, per i motivi che seguono, può restare indecisa la questione di sapere se nel caso di specie la decisione impugnata è suscettibile di causare un pregiudizio irreparabile ( art. 93 cpv. 1 lett. a LTF ),

che infatti decisioni riguardanti l'effetto sospensivo configurano delle decisioni in materia di misure cautelari ai sensi dell' art. 98 LTF (Seiler/von Werdt/Güngerich, Bundesgerichtsgesetz [BGG], 2007, n. 7 ad art. 98 LTF ), contro le quali il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali,

che giusta l' art. 106 cpv. 2 LTF , il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura,

che in difetto di una siffatta censura debitamente motivata non si può entrare nel merito del ricorso,

che in questo caso le esigenze poste alla motivazione del ricorso sono particolarmente rigorose, perché l' art. 106 cpv. 2 LTF rimanda, per analogia, alle condizioni che vigevano per il vecchio ricorso di diritto pubblico secondo l' art. 90 cpv. 1 lett. b OG , ovvero al cosiddetto "Rügeprinzip" ( DTF 133 III 638 consid. 2 pag. 639),

che secondo tale prassi l'atto di ricorso deve, pena l'inammissibilità, esporre in maniera concisa i diritti costituzionali o i principi giuridici violati e precisare in che cosa consista la loro violazione,

che di conseguenza non spetta al Tribunale federale verificare d'ufficio se la decisione impugnata è pienamente conforme al diritto e all'equità, esso potendo esaminare unicamente le censure d'ordine costituzionale invocate e debitamente motivate nell'atto di ricorso (v. sentenze 9C_478/2008 del 16 dicembre 2008 e 9C_498/2007 del 29 ottobre 2007),

che nel caso di specie la ricorrente non allega minimamente né tanto meno motiva una violazione di diritti costituzionali,

che già solo per questo motivo il ricorso è inammissibile,

che pertanto il ricorso può essere evaso secondo la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF ,

che le spese seguono la soccombenza (art. 65 cpv. 4 lett. a e 66 cpv. 1 LTF),

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 200.- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 30 gennaio 2012

In nome della II Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Meyer

Il Cancelliere: Grisanti