Health Insurer Appeal on Remand Inadmissible
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involved a health insurance provider challenging a decision made by the Cantonal Insurance Court, which had annulled a prior ruling regarding a dispute over benefits. The court's decision to return the case for further factual investigation was contested, with the insurance company seeking to appeal this ruling. However, the Federal Tribunal found that the appeal was inadmissible, as the conditions for admissibility were not met and no irreparable harm was demonstrated. The Tribunal determined that the parties would have the opportunity to contest the final decision when it is made, leading to the dismissal of the appeal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 93 cpv. 1 LTF, Art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, Art. 93 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 93 cpv. 3 LTF, Art. 108 cpv. 2 LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Health Insurer Appeal on Remand Inadmissible: The court's decision to return the case for further factual investigation was contested, with the insurance company seeking to appeal this ruling. However, the Federal Tribunal found that the appeal was inadmissible, as the conditions for admissibility were not met and no irreparable harm was demonstrated. The Tribunal determined that the parties would have the opportunity to contest the final decision when it is made, leading to the dismissal of the appeal.
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KI-generiertThe appeal was dismissed using the simplified procedure applicable to manifestly inadmissible appeals.
The court costs were imposed on the appellant due to the outcome of the decision.
The appeal was declared inadmissible because the decision being challenged was an interlocutory decision not meeting the criteria for immediate appeal under this article.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_181/2014
Sentenza del 21 marzo 2014
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Meyer, in qualità di giudice unico,
cancelliere Grisanti.
Partecipanti al procedimento
Helsana Assicurazioni SA ,
via Nizzola 1b, 6500 Bellinzona,
ricorrente,
contro
E.________, Italia, patrocinato dalla Federazione Utenti Sanità Pubblica UCM,
opponente.
Oggetto
Assicurazione contro le malattie,
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 31 gennaio 2014.
Visto:
il ricorso 3 marzo 2014 (timbro postale) di Helsana Assicurazioni SA contro il giudizio 31 gennaio 2014 con cui il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha annullato la decisione su opposizione 21 novembre 2013 dell'assicuratore malattia e gli ha rinviato la causa per complemento istruttorio e nuovo provvedimento,
considerando:
che la decisione di rinvio della Corte cantonale configura una decisione incidentale (cfr. DTF 133 V 477 consid. 4.1 pag. 480) separatamente impugnabile, secondo l' art. 93 cpv. 1 LTF , soltanto se può causare un pregiudizio irreparabile (lett. a) o se l'ammissione del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b),
che un pregiudizio è irreparabile ai sensi dell' art. 93 cpv. 1 lett. a LTF soltanto se non può essere eliminato successivamente con una favorevole decisione finale sul merito ( DTF 137 III 522 consid. 1.3 pag. 525 con riferimenti),
che un simile pregiudizio non è però né invocato (sull'obbligo di motivazione al riguardo cfr. DTF 134 III 426 consid. 1.2 in fine con riferimenti) né è altrimenti riconoscibile (cfr. DTF 133 V 477 consid. 5.2.4 pag. 484),
che in effetti, dopo gli ordinati accertamenti complementari, Helsana dovrà statuire di nuovo sul diritto a prestazioni senza che l'impugnata decisione esplichi effetto pregiudiziale per il merito della vertenza ( DTF 133 V 477 consid. 5.2.4 pag. 484),
che di conseguenza la condizione di ricevibilità di cui all' art. 93 cpv. 1 lett. a LTF non è data,
che similmente nemmeno è possibile entrare nel merito del ricorso in virtù dell' art. 93 cpv. 1 lett. b LTF poiché neppure a tal proposito la ricorrente fa valere o sostiene alcunché,
che in ogni caso le parti potranno impugnare la decisione finale conformemente all' art. 93 cpv. 3 LTF ,
che di conseguenza il ricorso contro la decisione incidentale è manifestamente inammissibile e può essere evaso con la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 (lett. a e b) LTF,
che il presidente della corte può delegare questo compito a un altro giudice ( art. 108 cpv. 2 LTF ),
che le spese giudiziarie (ridotte) seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ),
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 300.- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
Lucerna, 21 marzo 2014
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Meyer
Il Cancelliere: Grisanti