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9C_178/2025 KI-generiert

Waste Disposal Fee Appeal Admissibility Challenge

Geschäftsnummer 9C_178/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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Comune di Lugano, rappresentato dal suo Municipio, piazza Riforma 1, 6900 Lugano, Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, piazza Governo 6, 6501 Bellinzona,

Legislator-Regeste

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Art. 42 cpv. 2 LTF, Art. 70 cpv. 1 LPamm, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF, Art. 68 cpv. 3 LTF; Waste Disposal Fee Appeal Admissibility Challenge: Esprimendosi su un ricorso formulato da A.A.________ contro la pronuncia del Consiglio di Stato, con decisione dell'11 marzo 2025 il Tribunale cantonale amministrativo lo ha dichiarato inammissibile. Non confrontandosi con i motivi posti a fondamento del giudizio di non entrata in materia del Governo cantonale, il gravame non rispettava i criteri formali dell'art. 70 cpv. 1 della legge ticinese del 24 settembre 2013 sulla procedura amministrativa (LPAmm/TI; RL/TI 165.100).

Schlagwörter

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Kehrichtgebühr Siedlungsabfälle Anfechtung von Verwaltungsverfügungen Verwaltungsgebühr nicht-administrative Streitigkeit Steuerverfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 42 cpv. 2 LTF
Art. 70 cpv. 1 LPamm
Nel caso in esame, l'oggetto del litigio in sede federale è circoscritto alla decisione di non entrata in materia sul ricorso presentato davanti al Tribunale amministrativo ticinese, perché il gravame di A.A.________ non rispettava i requisiti richiesti dall'art. 70 cpv. 1 LPamm/TI.
Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
Used to declare the appeal inadmissible due to lack of motivation regarding the object of the dispute (simplified procedure).
Art. 66 cpv. 1 LTF
Used to order the appellant to bear the court costs due to the appeal being dismissed (following the general rule of defeat).
Art. 68 cpv. 3 LTF
Used to rule that no indemnities for costs are owed.

Zitierte Rechtsprechung

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Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible due to lack of motivation regarding the object of the dispute (simplified procedure).

Art. 66 cpv. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the court costs due to the appeal being dismissed (following the general rule of defeat).

Art. 68 cpv. 3 LTF

Used to rule that no indemnities for costs are owed.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_178/2025

Sentenza del 7 maggio 2025

III Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudici federali Moser-Szeless, Presidente,

Cancelliere Savoldelli.

Partecipanti al procedimento

A.A.________,

ricorrente,

contro

1. Comune di Lugano, rappresentato dal suo Municipio, piazza Riforma 1, 6900 Lugano,

2. Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, piazza Governo 6, 6501 Bellinzona,

opponenti.

Oggetto

Tassa base per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti per l'anno 2024,

ricorso contro la sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino dell'11 marzo 2025 (52.2025.8).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.

1.1.

Il 13 maggio 2024, il Municipio di Lugano ha indirizzato a A.A.________ e a B.A.________ una fattura riguardante la tassa base per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti 2024. Il Municipio ha confermato il prelievo con decisione su reclamo del 23 ottobre 2024.

1.2.

Con decisione del 4 dicembre 2024, il Consiglio di Stato ticinese ha dichiarato inammissibile il gravame di A.A.________ contro la decisione su reclamo. Siccome egli non contestava né la fondatezza giuridica né l'ammontare del tributo, limitandosi a chiedere che gli venissero trasmessi documenti e informazioni di carattere generale, il suo scritto difettava dei requisiti per essere considerato un ricorso.

1.3.

Esprimendosi su un ricorso formulato da A.A.________ contro la pronuncia del Consiglio di Stato, con decisione dell'11 marzo 2025 il Tribunale cantonale amministrativo lo ha dichiarato inammissibile. Non confrontandosi con i motivi posti a fondamento del giudizio di non entrata in materia del Governo cantonale, il gravame non rispettava i criteri formali dell'art. 70 cpv. 1 della legge ticinese del 24 settembre 2013 sulla procedura amministrativa (LPAmm/TI; RL/TI 165.100).

1.4.

Con "ricorso in appello" del 21 marzo 2025, A.A.________ ha impugnato il giudizio cantonale davanti al Tribunale federale domandando che esso sia annullato, che alla Corte cantonale sia ordinato di esaminare il caso fissando un'udienza pubblica e che alle autorità amministrative sia ordinato di fornire i documenti richiesti, nel rispetto della legge e della Costituzione federale.

2.

2.1.

Un ricorso al Tribunale federale deve spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, perché l'atto impugnato viola il diritto (

art. 42 cpv. 2 LTF

;

DTF 145 V 161

consid. 5.2).

Nel caso in esame, l'oggetto del litigio in sede federale è circoscritto alla decisione di non entrata in materia sul ricorso presentato davanti al Tribunale amministrativo ticinese, perché il gravame di A.A.________ non rispettava i requisiti richiesti dall'art. 70 cpv. 1 LPamm/TI.

2.2.

Riguardo all'applicazione della legge ticinese sulla procedura amministrativa, il ricorso al Tribunale federale non contiene però nessun tipo di argomentazione. Tale non è infatti nemmeno l'osservazione secondo cui "non si può dichiarare inammissibile un ricorso senza esaminarlo nel merito" e indire un'udienza pubblica. Per potere esaminare un ricorso nel merito, fissando eventualmente anche un'udienza, devono essere dati dei requisiti di forma (art. 70 cpv. 1 LPamm/TI) che la Corte cantonale ha ritenuto mancare. Spettava al ricorrente esprimersi al riguardo, ciò che però non ha fatto (

art. 42 cpv. 2 LTF

).

Nel contempo, esulano dall'oggetto del litigio anche tutte le critiche relative alla mancata trasmissione dei documenti richiesti al Municipio di Lugano, perché un esame di merito non è stato svolto né dal Consiglio di Stato né dalla Corte cantonale, pronunciatisi entrambi con una decisione di non entrata in materia.

2.3.

In assenza di una motivazione relativa all'oggetto del litigio, il ricorso dev'essere pertanto dichiarato inammissibile sulla base della procedura semplificata prevista dall'

art. 108 cpv. 1 lett. b LTF

(

DTF 123 V 335

consid. 2; sentenza 9C_118/2024 del 7 marzo 2024).

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (

art. 66 cpv. 1 LTF

). Non sono dovute ripetibili (

art. 68 cpv. 3 LTF

).

Per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione alle parti e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Lucerna, 7 maggio 2025

In nome della III Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Moser-Szeless

Il Cancelliere: Savoldelli