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9C_174/2021 KI-generiert

Appeal Inadmissibility Due to Failure to Challenge Formal Reasoning on Installment Plan Refusal

Geschäftsnummer 9C_174/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A petitioner, identified as A.______, filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal against a decision made by the Insurance Tribunal of the Canton of Ticino on February 3, 2021. The dispute originated from the refusal by an accident and health insurance company to accept A.______'s proposal for installment payments of outstanding insurance premiums, amounting to CHF 875.25 for the months from January to May 2020, as well as CHF 220 for reminder and processing fees. The Canton Tribunal had declared A.______'s appeal inadmissible due to a lack of an appealable action or a decision on opposition. A.______ sought free legal assistance and the ability to repay the debt in installments, citing financial difficulties. However, the federal court found the appeal lacking in substantive argumentation against the Canton Tribunal's formal reasons for inadmissibility.

Legislator-Regeste

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Art. 29 cpv. 1 LTF, Art. 97 cpv. 1 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 64 LTF, Art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Challenge Formal Reasoning on Installment Plan Refusal: The dispute originated from the refusal by an accident and health insurance company to accept A.______'s proposal for installment payments of outstanding insurance premiums, amounting to CHF 875.25 for the months from January to May 2020, as well as CHF 220 for reminder and processing fees. The Canton Tribunal had declared A.______'s appeal inadmissible due to a lack of an appealable action or a decision on opposition. A.______ sought free legal assistance and the ability to repay the debt in installments, citing financial difficulties. However, the federal court found the appeal lacking in substantive argumentation against the Canton Tribunal's formal reasons for inadmissibility.

Schlagwörter

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Anfechtung von Verwaltungsverfügungen Ratenzahlungen Versicherer schwerer Härtefall Beschwerdelegitimation Zulässige Gründe

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible via the simplified procedure because it lacked the necessary grounds of appeal against the lower court's finding of inadmissibility.

Art. 64 LTF

Mentioned in the context of dismissing the request for free legal aid as it became unnecessary.

Art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF

Used to state that judicial costs will not be levied due to the peculiarities of the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_174/2021

Sentenza del 29 marzo 2021

II Corte di diritto sociale

Composizione

Giudice federale Parrino, Presidente,

Cancelliera Cometta Rizzi.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

ÖKK Kranken- und Unfallversicherungen AG, Bahnhofstrasse 13, 7302 Landquart,

opponente.

Oggetto

Assicurazione contro le malattie

(presupposto processuale),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 3 febbraio 2021 (36.2021.6).

Visto:

il giudizio del 3 febbraio 2021 con cui il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha ritenuto irricevibile il ricorso di A.________ contro la presa di posizione del 15 gennaio 2021 della ÖKK Kranken- und Unfallversicherungen AG, con cui non veniva accettata la sua proposta di pagamento rateale dell'importo di fr. 875.25 per premi scoperti per i mesi da gennaio a maggio 2020, nonché di fr. 220.- per spese di sollecito e di elaborazione,

il "ricorso" di A.________ del 1° marzo 2021 (timbro postale) al Tribunale federale contro il giudizio cantonale, con cui chiede, "la possibilità di riparare in qualità di soggetto economico più debole",

il decreto del 3 marzo 2021 con cui, per ordine del Presidente della II Corte di diritto sociale, all'interessato è stato esplicitamente chiesto se il suo scritto del 1° marzo 2021 dovesse essere considerato quale atto ricorsuale, come pure è stato informato sulle esigenze relative all'ammissibilità di un gravame contro una decisione d'irricevibilità e sull'eventualità di dover sopportare i costi di procedura,

lo scritto aggiuntivo dell'8 marzo 2021 (timbro postale) con cui il ricorrente chiede anche l'ammissione all'assistenza giudiziaria gratuita,

considerando:

che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere di cognizione la sua competenza ( art. 29 cpv. 1 LTF ), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (cfr. DTF 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87),

che per l' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso, per essere ammissibile, deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto ( art. 95 e 96 LTF ) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti ( art. 97 cpv. 1 LTF ),

che la motivazione, pur non dovendo essere necessariamente corretta, deve in ogni modo essere riferita al tema della causa (cfr. DTF 123 V 335 consid. 1a pag. 336 con riferimenti), in particolare il ricorso contro una decisione di irricevibilità deve contenere l'indicazione della specifica contestazione dei motivi su cui è stata fondata l'irricevibilità,

che il Tribunale cantonale ha ritenuto irricevibile il ricorso formulato dal ricorrente il 1° febbraio 2021, considerata l'assenza di provvedimento impugnabile, ossia di decisione su opposizione (cfr. art. 52 e 56 LPGA ),

che nel caso concreto l'atto ricorsuale è privo del necessario riferimento al tenore, di natura formale, della decisione di irricevibilità emessa dall'autorità giudiziaria cantonale, considerato che il ricorrente reitera la sua volontà di voler pagare il debito assicurativo e chiede il riconoscimento di un pagamento rateale, in considerazione della sua difficile situazione finanziaria,

che, in mancanza di un'argomentazione topica che si confronti con le motivazioni formali del giudizio del Tribunale cantonale, il ricorso deve essere dichiarato manifestamente inammissibile e, sfuggendo a ogni esame di merito, può essere deciso secondo la procedura semplificata di cui all' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF ,

che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dall'addossare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF) e pertanto la domanda di assistenza giudiziaria ( art. 64 LTF ) è priva d'interesse,

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si prelevano spese giudiziarie.

3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 29 marzo 2021

In nome della II Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Parrino

La Cancelliera: Cometta Rizzi