Withdrawal of Appeal in Invalidity Insurance Case
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who filed a public law appeal against a judgment made by the Cantonal Court of Social Insurance regarding disability insurance. Subsequently, the individual withdrew their appeal, leading to the Federal Tribunal deciding to remove the case from its docket. As a result of the withdrawal, the court determined that no court fees would be charged.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 5 cpv. 2 PC, Art. 71 LTF, Art. 66 cpv. 2 LTF, art. 32 cpv. LTF; Withdrawal of Appeal in Invalidity Insurance Case: Subsequently, the individual withdrew their appeal, leading to the Federal Tribunal deciding to remove the case from its docket. As a result of the withdrawal, the court determined that no court fees would be charged.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to order the case to be struck off the roll following the withdrawal of the appeal.
Used to justify the decision not to levy judicial costs in case of withdrawal.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_173/2008
Decreto del 27 maggio 2008
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Borella, in qualità di giudice unico,
cancelliere Grisanti.
Parti
C.________,
ricorrente, rappresentata da G.________,
contro
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 25 gennaio 2008.
Visto:
che con lettera del 23 maggio 2008 C.________ ha dichiarato di ritirare il ricorso in materia di diritto pubblico interposto il 27 febbraio 2008 (timbro postale) contro il giudizio 25 gennaio 2008 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
considerando:
che di conseguenza la causa dev'essere stralciata dai ruoli (art. 32 cpv. LTF),
che il Presidente o il giudice dell'istruzione della Corte decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate ( art. 32 cpv. 1 e 2 LTF ) e, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie ( art. 5 cpv. 2 PC in relazione con l' art. 71 LTF ),
che, in caso di desistenza, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie ( art. 66 cpv. 2 LTF ),
che nella fattispecie si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie,
per questi motivi, il Giudice unico decreta:
1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 27 maggio 2008
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Il Cancelliere:
Borella Grisanti