Contribution Obligation of Company Administrator Upheld
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA person, acting as the sole administrator of a now-defunct company, was ordered by the Cantonal Compensation Office of the Canton of Ticino to repay CHF 313,793.20 in unmet social security contributions from 2015 to 2018. This decision was upheld by the Cantonal Insurance Court of Ticino, despite the person's claims of physical and psychological incapacity and allegations involving other individuals related to the company's administration. The individual appealed this ruling to the Swiss Federal Tribunal, maintaining their arguments but not asserting a manifestly inaccurate appreciation of facts or pressing a clear legal violation. The appeal was determined to be inadmissible under the simplified procedure.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 97 cpv. 1 LTF, Art. 42 cpv. 2 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Contribution Obligation of Company Administrator Upheld: This decision was upheld by the Cantonal Insurance Court of Ticino, despite the person's claims of physical and psychological incapacity and allegations involving other individuals related to the company's administration. The individual appealed this ruling to the Swiss Federal Tribunal, maintaining their arguments but not asserting a manifestly inaccurate appreciation of facts or pressing a clear legal violation. The appeal was determined to be inadmissible under the simplified procedure.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible according to the simplified procedure provided for this article.
The court decided not to levy judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_149/2021
Sentenza del 17 marzo 2021
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Parrino, Presidente,
Cancelliere Bernasconi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Giovanni Cianni,
ricorrente,
contro
Cassa cantonale di compensazione del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (presupposto processuale),
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 1° febbraio 2021 (31.2020.17).
Visto:
la decisione della Cassa cantonale di compensazione del Cantone Ticino del 13 marzo 2020, confermata su opposizione il 9 giugno 2020, che ha condannato A.________ al risarcimento di fr. 313'793.20 per contribuiti paritetici dal 2015 al 2018 rimasti insoluti e riconducibili alla fallita B.________ SA, di cui fr. 16'313.60 per contributi per rivendicazioni di credito,
il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino che ha respinto il ricorso di A.________ contro la decisione su opposizione,
il ricorso al Tribunale federale contro il giudizio cantonale presentato il 2 marzo 2020 (timbro postale),
considerando:
che il ricorso al Tribunale federale è ammissibile soltanto per violazione del diritto svizzero ( art. 95 e 96 LTF ) o accertamento manifestamente inesatto dei fatti ( art. 97 cpv. 1 LTF ),
che a norma dell' art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto o contiene accertamenti manifestamente errati,
che la sola ripetizione o il rinvio a conclusioni o scritti in sede cantonale non è sufficiente per adempiere i requisiti di motivazione dinanzi al Tribunale federale ( DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 309),
che il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha concluso come il ricorrente abbia assunto tutti gli oneri della funzione, accettando il mandato di amministratore unico e che quest'ultimo può liberarsi dalle proprie responsabilità soltanto in caso di particolari circostanze,
che la Corte cantonale ha osservato l'irrilevanza di una pretesa posizione di amministratore di fatto del ricorrente e della querela contro C.________ e D.________ e ha reiterato come anche la situazione medica del ricorrente non fosse a tal punto grave da impedirgli addirittura di presentare le dimissioni,
che il ricorso si limita, ripetendo impropriamente quanto già riferito in sede cantonale, a presentare una propria lettura delle circostanze, senza però pretendere un apprezzamento manifestamente inesatto dei fatti,
che riguardo alla propria incapacità fisica e psicologica, il ricorrente non si confronta con i considerandi del giudizio cantonale, il quale, richiamando numerose prove al fascicolo, ha negato la totale incapacità di comprendere e determinarsi sulla gestione della società,
che per il resto il ricorrente non solleva alcuna lesione del diritto,
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF ,
che si prescinde dalla riscossione di spese ( art. 66 cpv. 1 LTF seconda frase),
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 17 marzo 2021
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Parrino
Il Cancelliere: Bernasconi