Federal Supreme Court Dismisses Appeal Due to Untimely Court Cost Payment
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal dispute regarding health insurance between an individual and the local health insurance office, stemming from a judgment by the Cantonal Court of Insurance. The individual filed a complaint to the Federal Tribunal after the Cantonal Court's decision on January 13, 2010. However, the individual failed to pay the required court fees within the specified deadlines, including an extension granted by the Tribunal. The court emphasized that, despite the individual's claims of financial difficulties, they could have requested legal aid within the deadlines. Consequently, the Tribunal declared the appeal inadmissible due to the lack of timely payment.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 cpv. 3 LTF, Art. 50 LTF, Art. 64 cpv. 1 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, Art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF; Federal Supreme Court Dismisses Appeal Due to Untimely Court Cost Payment: The individual filed a complaint to the Federal Tribunal after the Cantonal Court's decision on January 13, 2010. However, the individual failed to pay the required court fees within the specified deadlines, including an extension granted by the Tribunal. The court emphasized that, despite the individual's claims of financial difficulties, they could have requested legal aid within the deadlines. Consequently, the Tribunal declared the appeal inadmissible due to the lack of timely payment.
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KI-generiertThe judgment is rendered according to the simplified procedure for inadmissibility.
The appeal is declared inadmissible based on the consequence of failing to pay the required deposit for costs.
Applied for the decision not to levy judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_147/2010
Sentenza del 26 aprile 2010
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale U. Meyer, Presidente,
cancelliere Grisanti.
Partecipanti al procedimento
D.________, Italia,
patrocinata dall'avv. Immacolata Iglio Rezzonico,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione malattia, Via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assicurazione contro le malattie,
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 13 gennaio 2010.
Visto:
il ricorso 12 febbraio 2010 (timbro postale) contro il giudizio 13 gennaio 2010 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
il decreto del 16 marzo 2010 con il quale questa Corte ha assegnato a D.________ un termine suppletorio, scadente il 12 aprile 2010, per versare un anticipo spese, avvertendola che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile,
lo scritto 14 aprile 2010 della patrocinatrice annunciante l'avvenuto pagamento, il giorno stesso, dell'anticipo richiesto e l'impossibilità per la ricorrente di provvedervi prima perché, sprovvista di altre entrate e di sostanza, avrebbe dovuto attendere il versamento dello stipendio intervenuto solo il giorno precedente,
considerando:
che giusta l' art. 62 cpv. 3 LTF , il giudice dell'istruzione stabilisce un congruo termine per il versamento dell'anticipo delle spese giudiziarie,
che se il termine scade infruttuoso, impartisce un termine suppletorio,
che se l'anticipo non è versato nemmeno nel termine suppletorio, il Tribunale federale non entra nel merito del ricorso,
che nel caso di specie anche il termine suppletorio è scaduto infruttuoso, il versamento dell'anticipo richiesto essendo intervenuto solo il 14 aprile 2010,
che per il resto, anche volendo interpretare la comunicazione 14 aprile 2010 come implicita richiesta di restituzione del termine, la domanda non potrebbe trovare accoglimento perché non fa valere un motivo di restituzione previsto per legge ( art. 50 LTF ),
che se non riteneva di potere effettuare a tempo il versamento per mancanza di mezzi, la ricorrente avrebbe infatti potuto domandare, entro i termini (v. ad esempio sentenza del Tribunale federale H 255/98 del 18 febbraio 1999 con riferimenti), la concessione dell'assistenza giudiziaria gratuita ( art. 64 cpv. 1 LTF ),
che statuendo secondo la procedura semplificata di cui all' art. 108 cpv. 1 lett. a LTF , il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile conformemente a quanto previsto dall' art. 62 cpv. 3 LTF ,
che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF non si prelevano spese giudiziarie,
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
Lucerna, 26 aprile 2010
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:
Meyer Grisanti