Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8F_3/2010 KI-generiert

Claimant Seeks Revision of Benefit Termination Judgment Based on New Medical Documentation

Geschäftsnummer 8F_3/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves an individual who suffered an injury on July 12, 2007, and was initially compensated by the Swiss National Accident Insurance Institute. However, the institute ceased payments from March 1, 2008, citing a lack of causal connection between the individual’s ongoing health issues and the accident. This decision was upheld by both the Cantonal Insurance Court and the Federal Tribunal. In January 2010, the individual requested a review of the cessation of benefits, claiming new medical documentation that was previously deemed inadmissible. The insurance institute forwarded this request to the Federal Tribunal, which ultimately found that the request did not meet the necessary legal criteria for a review.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 53 LPGA, Art. 124 LTF, Art. 42 cpv. 2 LTF, Art. 128 cpv. 1 LTF, art. 121 segg. LTF, art. 66 cpv. 1 in fine LTF; Claimant Seeks Revision of Benefit Termination Judgment Based on New Medical Documentation: However, the institute ceased payments from March 1, 2008, citing a lack of causal connection between the individual’s ongoing health issues and the accident. This decision was upheld by both the Cantonal Insurance Court and the Federal Tribunal. In January 2010, the individual requested a review of the cessation of benefits, claiming new medical documentation that was previously deemed inadmissible. The insurance institute forwarded this request to the Federal Tribunal, which ultimately found that the request did not meet the necessary legal criteria for a review.

Schlagwörter

KI-generiert
Dahinfallen der Versicherungsleistungen Revision eines Entscheids Versicherungsleistung der Unfallversicherung Vorherige Verwaltungsbeschwerde medizinische Beweismittel Wiedererwägung durch den Versicherer

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
art. 121 segg. LTF

Cited in the reasoning as the legal basis for the grounds of revision.

art. 124 LTF

Cited in the reasoning regarding the deadlines for a revision application.

art. 128 cpv. 1 LTF

Cited in the reasoning regarding the condition for annulling the previous judgment.

art. 42 cpv. 2 LTF

Cited in the reasoning regarding the requirement for motivation in a revision application, although not explicitly in the dispositive, it is a procedural rule governing the admissibility of the submission.

art. 66 cpv. 1 in fine LTF

Used to exceptionally waive the collection of court fees due to the particular circumstances.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8F_3/2010 {T 0/2}

Sentenza del 7 giugno 2010

I Corte di diritto sociale

Composizione

Giudici federali Ursprung, Presidente,

Frésard, Niquille,

cancelliere Schäuble.

Partecipanti al procedimento

D.________, patrocinato dall'Unia Ticino e Moesa, Segretariato regionale,

istante,

contro

Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna,

controparte.

Oggetto

Assicurazione contro gli infortuni,

domanda di revisione della sentenza del

Tribunale federale svizzero 8C_240/2009 del 15 dicembre 2009.

Fatti:

A. D.________ in data 12 luglio 2007 è rimasto vittima di un infortunio. Il caso è stato assunto dall'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), il quale, con decisione 22 febbraio 2008 - confermata il successivo 17 luglio 2008 anche in seguito all'opposizione interposta dall'assicurato -, dopo avere regolarmente corrisposto le prestazioni assicurative, ha disposto la sospensione del suo obbligo prestativo a partire dal 1° marzo 2008 non ritenendo più essere dato il nesso causale tra i disturbi lamentati e l'infortunio.

La decisione di soppressione delle prestazioni dopo il 1° marzo 2008 è stata confermata sia dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino per giudizio del 5 febbraio 2009, sia dal Tribunale federale con sentenza del 15 dicembre 2009 (8C_240/2009).

B. In data 20 gennaio 2010, D.________, tramite il Sindacato Unia, si è rivolto all'INSAI chiedendo la revoca della decisione di soppressione delle prestazioni per via di revisione processuale ai sensi dell' art. 53 LPGA . Allegando la documentazione medica giudicata inammissibile nella sentenza del Tribunale federale del 15 dicembre 2009, afferma che non si tratta di una rivalutazione dei fatti e delle circostanze, ma di nuovi elementi accompagnati dai relativi mezzi di prova, atti ad indurre ad una conclusione sostanzialmente differente della decisione che era stata impugnata innanzi all'autorità giudiziaria.

L'istituto assicuratore ha trasmesso per competenza lo scritto al Tribunale federale.

Non sono state chieste osservazioni.

Diritto:

1. La revisione è un rimedio giuridico straordinario che consente di chiedere il riesame di una sentenza del Tribunale federale per i motivi indicati agli art. 121-123 LTF e nei termini fissati all' art. 124 LTF . Come vale anche per gli altri atti scritti destinati al Tribunale federale, per essere ammissibile l'istanza di revisione dev'essere motivata: l'istante deve confrontarsi con la sentenza di cui chiede la revisione e spiegare per quale ragione ritiene sussistere un motivo di revisione (v. art. 42 cpv. 2 LTF ). È necessario che uno dei motivi di revisione degli art. 121 segg. LTF sia debitamente invocato dall'istante e ammesso dal Tribunale federale perché la sentenza precedente sia annullata e ne sia pronunciata una nuova ( art. 128 cpv. 1 LTF ).

2. Nella fattispecie, lo scritto del 20 gennaio 2010 non adempie manifestamente le citate esigenze di motivazione e non può quindi essere esaminato nel merito. Visto l'accenno all' art. 53 LPGA , concernente la revisione e la riconsiderazione di decisioni formali cresciute in giudicato, è lecito chiedersi d'altronde se D.________, pur avendo pagato l'anticipo spese richiestogli, intendesse effettivamente chiedere la revisione della sentenza del 15 dicembre 2009. Di conseguenza, non sembra inopportuno ritrasmettere lo scritto in esame all'INSAI per provvedere ad eventuali incombenze.

3. Viste le particolari circostanze, si prescinde eccezionalmente dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 in fine LTF). L'anticipo spese prestato dall'interessato viene retrocesso.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. Non si entra nel merito dello scritto 20 gennaio 2010.

2. Non si prelevano spese giudiziarie.

3. Lo scritto in questione è ritrasmesso all'INSAI ai sensi dei considerandi.

4. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 7 giugno 2010

In nome della I Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Il Cancelliere:

Ursprung Schäuble