Federal Supreme Court Dismisses Revision of Invalidity Pension and IMI Assessment
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAn individual born in 1957 contested a decision by the Swiss National Accident Insurance Fund, which denied them an invalidity pension but granted a 10% indemnity for impairment. The Insurance Court of the Canton of Ticino partially upheld the individual's appeal, annulling the decision on the impairment indemnity and instructing the insurer to reconsider, but confirmed the denial of the invalidity pension. This ruling was subsequently upheld by the Swiss Federal Tribunal on June 3, 2019. The individual then filed for a revision of the Federal Tribunal's decision, seeking a new ruling that would support the claims made in their public law appeal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 109 LTF, Art. 61 LTF, Art. 121 cpv. 1 lett. c LTF, Art. 124 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 109 cpv. 2 lett. a LTF, Art. 109 cpv. 3 LTF; Federal Supreme Court Dismisses Revision of Invalidity Pension and IMI Assessment: The Insurance Court of the Canton of Ticino partially upheld the individual's appeal, annulling the decision on the impairment indemnity and instructing the insurer to reconsider, but confirmed the denial of the invalidity pension. This ruling was subsequently upheld by the Swiss Federal Tribunal on June 3, 2019. The individual then filed for a revision of the Federal Tribunal's decision, seeking a new ruling that would support the claims made in their public law appeal.
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KI-generiertThe main ground for deciding the result of the case regarding the admissibility and rejection of the revision request, although cited procedurally in section 3.
Used to reject the request for revision without ordering an exchange of written submissions.
Imposed costs on the applicant following the rejection of the revision request.
The procedural rule for imposing court costs, cited in the final order.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8F_11/2019
Sentenza del 13 gennaio 2020
I Corte di diritto sociale
Composizione
Giudici federali Maillard, Presidente,
Heine, Viscione,
Cancelliere Bernasconi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Patrick Untersee,
istante,
contro
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), Divisione giuridica, casella postale 4358, 6002 Lucerna,
controparte.
Oggetto
Assicurazione contro gli infortuni (domanda di revisione),
domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero del 3 giugno 2019 (8C_616/2018).
Fatti:
A. A.a. Il 30 luglio 2018 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha parzialmente accolto il ricorso di A.________, nato nel 1957, contro la decisione su opposizione emessa dall'INSAI il 6 febbraio 2018, che ha negato all'assicurato la concessione di una rendita di invalidità, ma attribuito un'indennità per menomazione dell'integrità (IMI) del 10%. La Corte cantonale ha annullato la decisione impugnata per quanto attiene all'IMI e rinviato la causa all'INSAI. Per contro, il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha confermato la decisione su opposizione per quello che riguarda la rendita di invalidità.
A.b. Il Tribunale federale con sentenza 8C_616/2018 del 3 giugno 2019 ha respinto il ricorso inoltrato da A.________ nei confronti del giudizio cantonale secondo la procedura semplificata dell' art. 109 LTF .
B. A.________ presenta una domanda di revisione contro la sentenza del Tribunale federale, chiedendo che sia emessa una nuova decisione che accolga le domande di cui al ricorso in materia di diritto pubblico.
Non sono state chieste osservazioni alla domanda di revisione.
Diritto:
1.
1.1. Le sentenze del Tribunale federale passano in giudicato il giorno che sono pronunciate ( art. 61 LTF ).
1.2. La revisione di una sentenza del Tribunale federale può essere domandata se il Tribunale non ha giudicato su singole conclusioni (art. 121 cpv. 1 lett. c LTF). In tale evenienza, la domanda deve essere depositata entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della sentenza ( art. 124 cpv. 1 lett. b LTF ).
2.
2.1. A norma dell' art. 109 cpv. 2 lett. a LTF le corti giudicano nella composizione di tre giudici, con voto unanime, sulla reiezione di ricorsi manifestamente infondati. Secondo l' art. 109 cpv. 3 LTF la decisione è motivata sommariamente e può rimandare in tutto o in parte alla decisione impugnata. L'istante sembra dimenticare che la sentenza impugnata è stata resa nella procedura semplificata, che per l'appunto permette al Tribunale federale, purché vi sia unanimità, di trattare in maniera più speditiva le cause, che appaiono d'acchito, già sulla base di un esame sommario, ma certo, sprovviste di ogni possibilità successo (BACHER/BELSER, Basler Kommentar zum BGG, 2018, nota marginale 42 ad art. 109 LTF ).
2.2. Non sono conclusioni nel senso dell'art. 121 cpv. 1 lett. c LTF i motivi di ricorso delle parti. Se una censura è conforme alle esigenze di motivazione prevista dalla legge e il Tribunale federale sarebbe dovuto entrare nel merito della stessa, ma non lo fa, non è possibile ripresentare la stessa tramite l'istituto della revisione (sentenza 4F_20/2013 dell'11 febbraio 2014 consid. 3.2). Nell'ipotesi in cui il Tribunale federale dovesse tralasciare censure sollevate in maniera proceduralmente corretta, esso commetterebbe semmai una violazione del diritto di essere sentito, che tuttavia non è un motivo di revisione. La motivazione di una richiesta di giudizio non è una conclusione nel senso previsto dalla LTF e nemmeno è un fatto costitutivo di revisione (cfr. sentenza 2F_20/2012 del 25 settembre 2012 consid. 2.1; ELISABETH ESCHER, Basler Kommentar zum BGG, 2018, nota marginale 8 ad art. 121 LTF ).
2.3. Poste queste premesse, ci si può seriamente chiedere se sia stato sollevato validamente un motivo di revisione (cfr. sentenza 9F_16/2014 del 24 dicembre 2014 consid. 3.1). Del resto, è lo stesso istante a dare atto nella sentenza impugnata che il Tribunale federale non ha ignorato le censure relative agli aspetti economici per le definizioni del reddito da valido, da invalido e del grado di invalidità (sentenza impugnata, consid. 3.3). Respinti gli aspetti medici, pur non rispondendo esplicitamente alla questione, alla luce della procedura semplificata, il Tribunale federale ha rinviato ai pertinenti considerandi del giudizio cantonale (consid. 2.6, pag. 12-13), che ha fatto propri (sentenza impugnata, consid. 4.2). In realtà, l'istante tenta per il tramite della procedura di revisione di procedere impropriamente a un libero riesame della sentenza impugnata, ciò che per l'appunto non è un motivo di revisione.
2.4. Per quanto attiene all'indicazione non corretta contenuta nella sentenza impugnata relativa all'assenza di uno scambio di scritti, mal si comprende quale sia la rilevanza di questa svista manifesta ai fini dell'esito del procedimento. L'INSAI in quell'occasione con soltanto quattro righe, senza entrare nel merito delle censure ricorsuali, ha semplicemente chiesto la conferma del giudizio cantonale. Tale scritto è stato notificato al ricorrente tramite comunicazione del 23 ottobre 2018. Se quindi volesse censurare, ancorché impropriamente, una violazione del diritto di essere sentito, la stessa critica andrebbe respinta.
3. Ne segue che la domanda di revisione, chiaramente infondata, può essere respinta, nella misura della sua ammissibilità, senza ordinare uno scambio di scritti ( art. 127 LTF ). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1. Nella misura in cui è ammissibile, la domanda di revisione è respinta.
2. Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico dell'istante.
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
Lucerna, 13 gennaio 2020
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Maillard
Il Cancelliere: Bernasconi