Claimant Withdraws Unemployment Insurance Appeal; Case Dismissed.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA party filed an appeal against a decision made by the Social Security Court concerning unemployment insurance. Subsequently, the appealing party withdrew their appeal, leading the court to remove the case from its docket. The court decided not to impose any court fees due to the withdrawal of the appeal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 32 cpv. 2 LTF, Art. 5 cpv. 2 PC, Art. 71 LTF, Art. 66 cpv. 2 LTF; Claimant Withdraws Unemployment Insurance Appeal; Case Dismissed: Subsequently, the appealing party withdrew their appeal, leading the court to remove the case from its docket. The court decided not to impose any court fees due to the withdrawal of the appeal.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertThe case was struck off the roll following the withdrawal of the appeal.
Cited to allow the waiving of court fees after the withdrawal.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_895/2008 {T 0/2}
Decreto del 12 dicembre 2008
I Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Frésard, in qualità di giudice unico,
cancelliere Schäuble.
Parti
P.________,
ricorrente,
contro
Sezione del lavoro del Cantone Ticino, Piazza Governo, 6501 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assicurazione contro la disoccupazione,
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 6 ottobre 2008.
Visto:
lo scritto 28 novembre 2008 con cui P.________ ha ritirato il ricorso 29 ottobre 2008 contro il giudizio 6 ottobre 2008 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino in materia di assicurazione contro la disoccupazione,
Considerando:
che la causa dev'essere stralciata dai ruoli ( art. 32 cpv. 2 LTF ),
che il Presidente (o il giudice dell'istruzione) della Corte decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate ( art. 32 cpv. 1 e 2 LTF ) e che, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie ( art. 5 cpv. 2 PC in relazione con l' art. 71 LTF ),
che, in caso di desistenza, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie ( art. 66 cpv. 2 LTF ),
che nella fattispecie si può rinunciare a prelevare spese processuali,
per questi motivi, il Giudice unico decreta:
1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia.
Lucerna, 12 dicembre 2008
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Il Cancelliere:
Frésard Schäuble