Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_858/2013 KI-generiert

Insurance Benefits Dispute: Whiplash Injury and Causation Assessment

Geschäftsnummer 8C_858/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who, while employed, suffered injuries from a traffic accident on March 9, 2009, leading to a cervical strain and chest contusion. The national accident insurance provider initially covered her medical expenses but subsequently ceased payments effective December 7, 2011, citing a lack of causal connection between her ongoing symptoms and the accident. The individual contested this decision, leading to a court review where the lower court found no lasting medical issues attributable to the accident. Following this, the individual appealed to the Federal Tribunal, presenting new medical evidence in hopes of overturning the prior rulings and reinstating her entitlement to benefits. The Tribunal examined the legitimacy of denying these benefits based on the established legal criteria regarding causal relationships in such injury claims.

Legislator-Regeste

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Art. 99 cpv. 1 LTF, Art. 99 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF, Art. 42 cpv. 1 e 2 LTF; Insurance Benefits Dispute: Whiplash Injury and Causation Assessment: The national accident insurance provider initially covered her medical expenses but subsequently ceased payments effective December 7, 2011, citing a lack of causal connection between her ongoing symptoms and the accident. The individual contested this decision, leading to a court review where the lower court found no lasting medical issues attributable to the accident. Following this, the individual appealed to the Federal Tribunal, presenting new medical evidence in hopes of overturning the prior rulings and reinstating her entitlement to benefits. The Tribunal examined the legitimacy of denying these benefits based on the established legal criteria regarding causal relationships in such injury claims.

Schlagwörter

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Schleudertrauma Leistungen der Unfallversicherung Versicherer medizinische Beweismittel Kausalzusammenhang Schadenersatz aus unerlaubter Handlung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF

The appeal was declared inadmissible based on this procedural provision.

Art. 42 cpv. 1 e 2 LTF

Although cited in the reasoning to establish the appeal's deficiency, it is not explicitly mentioned in the final orders (1., 2., 3.) and is therefore excluded from the final list.

Art. 66 cpv. 1 LTF

This provision was applied to order the appellant to pay the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

8C_858/2013

Sentenza dell'8 gennaio 2014

I Corte di diritto sociale

Composizione

Giudice federale Leuzinger, Presidente,

cancelliere Schäuble.

Partecipanti al procedimento

V.________, patrocinata dall'avv. Luca Pagani,

ricorrente,

contro

Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni , Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerna,

opponente.

Oggetto

Assicurazione contro gli infortuni (presupposto processuale),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 23 ottobre 2013.

Fatti:

A. In data 9 marzo 2009 V.________, nata nel 1969, all'epoca dei fatti alle dipendenze della ditta X.________ SA in qualità di impiegata d'ufficio, e in quanto tale assicurata presso l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), è rimasta vittima di un incidente della circolazione, a seguito del quale ha riportato un "colpo di frusta" cervicale e una contusione toracica. L'INSAI ha assunto il caso e corrisposto le prestazioni di legge.

Mediante decisione del 14 marzo 2012, l'assicuratore infortuni ha rifiutato, con effetto dal 7 dicembre 2011, il versamento di ulteriori presta-zioni a dipendenza delle conseguenze dell'infortunio ritenendo mancante, a partire da tale data, una relazione di causalità con l'evento traumatico del marzo 2009. Tale decisione è quindi stata sostanzialmente confermata in data 11 luglio 2012 dall'Istituto assicuratore anche in seguito all'opposizione interposta dall'assicurata.

B. Assistita dall'avv. Luca Pagani, l'interessata ha deferito la decisione su opposizione al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il quale, dopo aver constatato l'assenza, alla data di chiusura del caso da parte dell'INSAI, di postumi organici oggettivabili e avere per il resto negato l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra i disturbi accusati dall'assicurata dopo il 7 dicembre 2011 e l'incidente in parola, ha respinto il gravame per pronuncia del 23 ottobre 2013.

C. Producendo nuova documentazione medica, l'assicurata, sempre patrocinata dall'avv. Pagani, ha presentato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, al quale, protestate spese e ripetibili, chiede di annullare il giudizio cantonale e la decisione 11 luglio 2012 dell'INSAI e di riconoscerle la copertura delle cure mediche per le le-sioni riportate a seguito dell'incidente stradale del 9 marzo 2009, come pure tutte le prestazioni di legge.

Non sono state chieste osservazioni al gravame.

Diritto:

1. Oggetto del contendere è il tema di sapere se correttamente alla ricorrente sia stato negato il diritto a prestazioni assicurative a contare dal 7 dicembre 2011 per avvenuta estinzione del nesso di causalità. In particolare, occorre stabilire se i disturbi accusati dalla ricorrente anche dopo tale data siano o meno (ancora) da ricondurre all'evento infortunistico.

2. A sostegno del suo gravame, la ricorrente produce nuova documentazione medica datata 21 e 22 novembre 2013. Dal momento che questa documentazione è posteriore alla resa del giudizio impugnato, essa costituisce un inammissibile nuovo mezzo di prova ai sensi dell' art. 99 cpv. 1 LTF (Ulrich Meyer/Johanna Dormann, in Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 2a ed. 2011, n. 43 ad art. 99 LTF ).

3. L'istanza precedente, dopo attento esame degli atti e più precisamente tenuto conto della perizia medico-giudiziaria 13 maggio 2013 del PD dott. F.________, specialista in reumatologia, ha confermato l'assenza, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, di postumi organici oggettivabili alla data di chiusura del caso da parte dell'assicuratore infortuni. Essa, applicando la prassi sviluppata in materia di trauma cervicale del tipo "colpo di frusta ( DTF 134 V 109 ; 117 V 359 ) e dopo avere classificato l'incidente in oggetto tra gli eventi di grado medio, al limite della categoria degli infortuni leggeri, ha quindi negato l'adeguatezza del nesso di causalità tra l'infortunio 9 marzo 2009 e i disturbi lamentati dall'interessata.

4. L'assicurata ribadisce sostanzialmente quanto già sostenuto in sede di ricorso cantonale, ovvero che il necessario nesso di causalità naturale tra i disturbi lamentati e l'infortunio è da considerarsi adempiuto sulla scorta degli accertamenti medici in atti. Per il resto, come già è stato detto (v. consid. 2), ella si prevale di nova inammissibili, senza però contestare l'assenza di postumi organici oggettivabili accertata dalla Corte cantonale e neppure criticare il fatto che quest'ultima autorità abbia per tale motivo effettuato uno specifico esame di adeguatezza.

In sostanza si deve concludere che la ricorrente non si confronta nelle debite forme con i motivi che hanno indotto l'istanza precedente a negare l'adeguatezza del nesso causale, disattendendo in tal modo l'obbligo di motivazione impostole dall' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF .

5. Ne segue che, in applicazione dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF , il ricorso è inammissibile. In applicazione dell' art. 66 cpv. 1 LTF e per avere statuito secondo la procedura semplificata, si prelevano spese ridotte.

Per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 300.- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 8 gennaio 2014

In nome della I Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Leuzinger

Il Cancelliere: Schäuble