Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_82/2014 KI-generiert

Health Insurance Premium Reduction Appeal Inadmissible Due to Lack of Substantiation

Geschäftsnummer 8C_82/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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che come già ricordato in una precedente sentenza del 1° marzo 2013 (8C_159/2013) avente ugualmente per oggetto il tema di riduzione dei premi, una volta ancora va rammentato al ricorrente che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova,

Legislator-Regeste

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Art. 42 cpv. 1 LTF, Art. 42 cpv. 2 LTF, Art. 106 cpv. 2 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Health Insurance Premium Reduction Appeal Inadmissible Due to Lack of Substantiation: 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova,

Schlagwörter

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Prämienverbilligung in der Krankenversicherung vereinfachtes Verfahren Krankenversicherung substantiierte Begründung Subrogation des Versicherers Versicherungsleistungsentzug

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF

Used to resolve the appeal under the simplified procedure because it was manifestly insufficiently motivated.

Art. 66 cpv. 1 LTF

Citing the provision regarding the waiver of judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_82/2014 {T 0/2}

Sentenza del 31 gennaio 2014

I Corte di diritto sociale

Composizione

Giudice federale Leuzinger, Presidente,

cancelliere Schäuble.

Partecipanti al procedimento

M.________,

ricorrente,

*contro*

*Cassa cantonale di compensazione,*

Ufficio delle prestazioni,

Via Canonico Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona,

opponente.

Oggetto

Assicurazione sociale cantonale,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 5 dicembre 2013.

Visto:

il ricorso del 28 gennaio 2014 (timbro postale) contro il giudizio 5 dicembre 2013 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino in materia di assicurazione sociale contro le malattie (riduzione dei premi),

considerando:

che come già ricordato in una precedente sentenza del 1° marzo 2013 (8C_159/2013) avente ugualmente per oggetto il tema di riduzione dei premi, una volta ancora va rammentato al ricorrente che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova,

che nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254),

che il Tribunale federale non può entrare nel merito sulla pretesa violazione di un diritto costituzionale o su questioni attinenti al diritto cantonale o intercantonale se la censura non è stata sollevata né motivata in modo preciso nell'atto di ricorso (art. 106 cpv. 2 LTF),

che nel caso concreto, come già in occasione della suddetta sentenza del 1° marzo 2013, l'atto di ricorso non adempie manifestamente le esigenze di motivazione,

che infatti il ricorrente non espone i motivi per i quali la pronuncia impugnata sarebbe contraria al diritto, né si confronta nelle debite forme con i motivi che hanno indotto il Tribunale cantonale delle assicurazioni a rendere il giudizio litigioso,

che egli non cita alcuna norma legale ritenuta violata, limitandosi in sostanza a contestare genericamente la pronuncia di primo grado e a ribadire che la sua situazione finanziaria non gli consentirebbe di pagare gli attuali premi di cassa malati,

che pertanto, il presente gravame, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e può essere evaso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,

che a titolo abbondanziale, giova una volta ancora ricordare al ricorrente come i beneficiari di rendite di vecchiaia abbiano diritto, datene le condizioni, a prestazioni complementari per coprire il fabbisogno esistenziale (cfr. art. 4 segg. LPC),

che, viste le circostanze, si prescinde dalla riscossione di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF),

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si prelevano spese giudiziarie.

3. Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.

Lucerna, 31 gennaio 2014

In nome della I Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Leuzinger

Il Cancelliere: Schäuble