Unemployment Insurance Appeal Dismissed as Untimely Due to Postmark Date vs. Statutory Notification Date
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an appeal filed by an individual against a decision of the Insurance Tribunal of the Canton of Ticino concerning unemployment insurance. The appeal challenges the tribunal's decision rendered on October 3, 2018, which was unsuccessfully attempted for delivery on October 4, 2018, with a prolonged holding period until November 1, 2018. The decision was eventually received by the appellant on October 19, 2018. However, the appellant filed the appeal on November 17, 2018, beyond the 30-day deadline from the date of notification specified by law, making the appeal untimely. Despite the delay being attributed to the appellant extending the postal retention period, no grounds for restitution of the deadline were claimed. Consequently, the appeal was considered inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 100 cpv. 1 LTF, Art. 47 cpv. 1 LTF, Art. 44 cpv. 2 LTF, Art. 50 cpv. 1 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF; Unemployment Insurance Appeal Dismissed as Untimely Due to Postmark Date vs. Statutory Notification Date: The appeal challenges the tribunal's decision rendered on October 3, 2018, which was unsuccessfully attempted for delivery on October 4, 2018, with a prolonged holding period until November 1, 2018. The decision was eventually received by the appellant on October 19, 2018. However, the appellant filed the appeal on November 17, 2018, beyond the 30-day deadline from the date of notification specified by law, making the appeal untimely. Despite the delay being attributed to the appellant extending the postal retention period, no grounds for restitution of the deadline were claimed. Consequently, the appeal was considered inadmissible.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible and decided under the simplified procedure based on this provision.
Exception made to collect judicial costs, as stated in the dispositive.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_797/2018
Sentenza del 29 novembre 2018
I Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Maillard, Presidente,
Cancelliere Bernasconi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ufficio regionale di collocamento Bellinzona, Piazza Giuseppe Buffi 6, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assicurazione contro la disoccupazione (presupposto processuale),
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 3 ottobre 2018 (38.2018.26).
Visto:
il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino emesso il 3 ottobre 2018, il cui invio è stato oggetto di un primo tentativo infruttuoso il 4 ottobre 2018, giacenza prolungata dalla destinataria fino al 1° novembre 2018, e consegnato alla ricorrente il 19 ottobre 2018 (si veda estratto Track & Trace),
il ricorso del 17 novembre 2018 (timbro postale) contro la pronuncia cantonale,
considerando:
che il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione ( art. 100 cpv. 1 LTF ),
che i termini stabiliti dalla legge, come i termini di ricorso, non possono essere prorogati ( art. 47 cpv. 1 LTF ),
che una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla, come è il caso dell'invio per posta raccomandata, è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso ( art. 44 cpv. 2 LTF ),
che è opportuno ricordare come la possibilità concessa dalla Posta Svizzera di protrarre il periodo di giacenza dell'invio non permetta in alcun modo di posticipare il momento della notificazione, determinante per il computo dei termini ricorsuali, la quale interviene per legge al più tardi e in ogni caso il settimo giorno dopo il primo tentativo infruttuoso di consegna ( DTF 134 V 49 consid. 4 pag. 51 seg. con riferimenti),
che il termine di ricorso di 30 giorni al Tribunale federale è iniziato a decorrere l'11 ottobre 2018 ed è scaduto lunedì 11 novembre 2018,
che il ricorso consegnato alla Posta Svizzera sabato 17 novembre 2018 è tardivo,
che in ogni caso la ricorrente rettamente nemmeno fa valere, siccome la tardività del ricorso è a lei imputabile, avendo prolungato il termine di giacenza postale, un motivo di restituzione del termine ( art. 50 cpv. 1 LTF ),
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e, sfuggendo a ogni esame di merito, può essere deciso secondo la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. a LTF ,
che si prescinde eccezionalmente dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
che l'implicita domanda di assistenza giudiziaria ha quindi perso di interesse,
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).
Lucerna, 29 novembre 2018
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Maillard
Il Cancelliere: Bernasconi