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8C_786/2018 KI-generiert

Compensation Fund Repayment Appeal Inadmissibility Upheld

Geschäftsnummer 8C_786/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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Two individuals filed an appeal against a decision by the Cantonal Social Insurance Court of Ticino, which declared their appeal inadmissible concerning a restitution order from the Cantonal Family Allowance Fund of Ticino. The Fund had demanded the return of CHF 1,987, which were supplementary allowances allegedly unduly received by the individuals between December 1, 2015, and February 28, 2017. The Cantonal Court explained that restitution could be ordered regardless of the individuals' good faith or any negligence by the Fund. Despite the individuals contesting the decision, they failed to adequately argue that the ruling violated Swiss law or contained inaccurate facts, rendering their Federal Tribunal appeal inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 97 LTF, Art. 42 cpv. 2 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF, Art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF; Compensation Fund Repayment Appeal Inadmissibility Upheld: The Fund had demanded the return of CHF 1,987, which were supplementary allowances allegedly unduly received by the individuals between December 1, 2015, and February 28, 2017. The Cantonal Court explained that restitution could be ordered regardless of the individuals' good faith or any negligence by the Fund. Despite the individuals contesting the decision, they failed to adequately argue that the ruling violated Swiss law or contained inaccurate facts, rendering their Federal Tribunal appeal inadmissible.

Schlagwörter

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Ausgleichsfonds Leistungsanspruch Familienbeihilfen Ergänzungsleistung Beschwerdelegitimation Wiederaufleben der Invalidenrente

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF

Used to decide the manifestly inadmissible appeal according to the simplified procedure.

Art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF

Used to exceptionally waive the collection of judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_786/2018

Sentenza del 23 novembre 2018

I Corte di diritto sociale

Composizione

Giudice federale Maillard, Presidente,

Cancelliere Bernasconi.

Partecipanti al procedimento

1. A.A.________,

2. B.A.________,

ricorrenti,

contro

Cassa di compensazione per gli assegni famigliari del Cantone Ticino, via Canonico Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona,

opponente.

Oggetto

Assegno familiare cantonale (presupposto processuale),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 17 settembre 2018 (39.2018.10).

Visto:

la decisione del 14 maggio 2018, confermata su reclamo il 27 giugno 2018, emessa dalla Cassa di compensazione per gli assegni famigliari del Cantone Ticino con cui ai ricorrenti è stata ordinata la restituzione di fr. 1'987.- corrispondenti ad assegni integrativi percepiti indebitamente dal 1° dicembre 2015 al 28 febbraio 2017,

il giudizio reso il 17 settembre 2018 dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, che ha dichiarato irricevibile il ricorso contro la decisione su reclamo,

il ricorso del 24 ottobre 2018 (timbro postale),

considerando:

che il ricorso al Tribunale federale è ammissibile soltanto per violazione del diritto svizzero ( art. 95 e 96 LTF ) o accertamento manifestamente inesatto dei fatti ( art. 97 LTF ),

che a norma dell' art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso in quale misura l'atto impugnato viola il diritto o contiene accertamenti manifestamente errati,

che il Tribunale delle assicurazioni ha spiegato diffusamente come per ordinare una restituzione sia sufficiente accertare il non diritto alle prestazioni e ciò indipendentemente dalla buona fede degli interessati o da eventuali negligenze di terzi, segnatamente della Cassa (giudizio cantonale consid. 2.6, pag. 8 in basso),

che la Corte cantonale ha ricordato come la procedura di condono è una procedura separata, la quale verrà avviata successivamente solo al momento in cui è passata in giudicato la decisione di restituzione (giudizio cantonale, consid. 2.6, pag. 8 terzo paragrafo),

che i ricorrenti si limitano a persistere nelle loro conclusioni, esporre la loro situazione e presentare un'asserita negligenza della Cassa, senza censurare l'irricevibilità del ricorso cantonale dichiarata dal Tribunale delle assicurazioni,

che il ricorso d'acchito sfugge a ogni esame di merito, siccome non è sufficientemente motivato,

che peraltro la conclusione al condono contenuta nel ricorso si dimostra essere prematura, siccome deve ancora essere esaminata dalla Cassa e far l'oggetto di una decisione al riguardo,

che in definitiva il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso secondo la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF ,

che si rinuncia eccezionalmente dalla riscossione di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si prelevano spese giudiziarie.

3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 23 novembre 2018

In nome della I Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Maillard

Il Cancelliere: Bernasconi