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8C_783/2007 KI-generiert

Insurance Benefits Appeal Dismissed as Untimely Due to Expiry During Judicial Vacation

Geschäftsnummer 8C_783/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who appealed against a decision by an insurance institute concerning the denial of additional insurance benefits after a specific date. The lower court dismissed the appeal, and the individual subsequently submitted a request to the federal court several months later, which was found to be filed after the statutory deadline. The ruling confirmed that the appeal was inherently late, as it was submitted after the allowed timeframe following the notification of the lower court's decision, and the individual did not provide valid reasons to justify the delay. Therefore, the federal court deemed the appeal inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 46 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 44 cpv. 1 LTF, Art. 32 cpv. 1 dell, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 50 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. a LTF; Insurance Benefits Appeal Dismissed as Untimely Due to Expiry During Judicial Vacation: The lower court dismissed the appeal, and the individual subsequently submitted a request to the federal court several months later, which was found to be filed after the statutory deadline. The ruling confirmed that the appeal was inherently late, as it was submitted after the allowed timeframe following the notification of the lower court's decision, and the individual did not provide valid reasons to justify the delay. Therefore, the federal court deemed the appeal inadmissible.

Schlagwörter

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Versicherungsleistung Fristablauf Normenkontrolle verspätete Vorbringen Einstellung von Leistungen Schutzdauer

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 cpv. 1 lett. a LTF

Used to decide on the appeal in a simplified procedure because it was manifestly inadmissible.

Art. 66 cpv. 1 in fine LTF

Used to waive the collection of judicial costs despite the generally onerous nature of the procedure.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

8C_783/2007

Sentenza del 16 gennaio 2008

I Corte di diritto sociale

Composizione

Giudice federale Frésard, in qualità di giudice unico,

cancelliere Schäuble.

Parti

H.________,

ricorrente,

contro

Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna,

opponente.

Oggetto

Assicurazione contro gli infortuni,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 26 luglio 2007.

Considerando:

che per giudizio del 26 luglio 2007 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, statuendo per giudice unico, ha respinto il gravame di H.________, patrocinato dall'avv. Cesare Lepori, contro la decisione su opposizione del 17 aprile 2007 dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) denegante l'erogazione di ulteriori prestazioni assicurative posteriormente al 26 febbraio 2007;

che il giudizio cantonale è stato intimato al patrocinatore dell'assicurato il 27 luglio 2007;

che in data 3 dicembre 2007 l'interessato si è presentato al Tribunale federale, al quale ha consegnato di persona diversi documenti;

che lo stesso 3 dicembre H.________ ha consegnato alla posta di X.________ un atto ricorsuale, con il quale chiede implicitamente l'ulteriore riconoscimento delle prestazioni di legge;

che successivamente l'insorgente ha inoltrato ulteriori scritti e documenti;

che in virtù dell'art. 100 cpv. 1 della legge sul Tribunale federale (LTF) l'atto ricorsuale dev'essere depositato presso la presente Corte entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione impugnata;

che l' art. 46 cpv. 1 lett. b LTF prevede una sospensione dal 15 luglio al 15 agosto dei termini stabiliti in giorni dalla legge o dal giudice;

che a norma dell' art. 44 cpv. 1 LTF , i termini la cui decorrenza dipende da una notificazione o dal verificarsi di un evento decorrono a partire dal giorno successivo;

che - come emerge dai lavori preparatori della LTF - con tale formulazione è stato chiarito che qualora la notificazione dell'atto litigioso avvenga durante le ferie giudiziarie, il termine di ricorso comincia a decorrere il giorno che fa seguito a dette ferie (Messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 2001 concernente la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, FF 2001 pag. 3764 segg., pag. 3855; Seiler/von Werdt/Güngerich, Bundesgerichtsgesetz [BGG], n. 3 all'art. 44);

che la diversità della nuova disciplina introdotta con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007, della LTF rispetto alla prassi relativa all'art. 32 cpv. 1 dell'abrogata legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG; v. DTF 122 V 60 consid. 1b pag. 61) era già stata segnalata in una sentenza del Tribunale federale del 13 gennaio 2006, pubblicata in DTF 132 II 153 (v. consid. 4.2; cfr. pure sentenza 4A_372/2007 dell'11 ottobre 2007);

che nell'evenienza concreta, la pronuncia cantonale è stata notificata durante le ferie giudiziarie estive di cui alla norma succitata;

che posto quanto precede, il termine di 30 giorni di cui all' art. 100 cpv. 1 LTF è iniziato a decorrere il 16 agosto 2007 ed è scaduto venerdì 14 settembre;

che il ricorso consegnato alla posta dall'insorgente il 3 dicembre 2007 si rivela di conseguenza palesemente tardivo;

che nell'atto di ricorso medesimo, come pure nei successivi scritti, H.________ non ha fatto valere elementi idonei a giustificare la restituzione del termine inosservato ( art. 50 LTF );

che giusta l' art. 108 cpv. 1 lett. a LTF il Presidente della Corte decide in procedura semplificata i ricorsi manifestamente inammissibili;

che egli può delegare questo compito a un altro giudice ( art. 108 cpv. 2 LTF );

che nonostante la procedura sia di principio onerosa, si rinuncia, viste le circostanze, a prelevare spese di giustizia (art. 66 cpv. 1 in fine LTF);

per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si prelevano spese giudiziarie.

3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 16 gennaio 2008

In nome della I Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Il Cancelliere:

Frésard Schäuble